2007/131/EC: Commission Decision of 21 February 2007 on allowing the use of the radio spectrum for equipment using ultra-wideband technology in a harmonised manner in the Community (notified under document number C(2007) 522) (Text with EEA relevance)

Coming into Force21 February 2007
End of Effective Date15 May 2019
Celex Number32007D0131
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/131(1)/oj
Published date24 August 2007
Date21 February 2007
CourtEuropean Commission
L_2007055IT.01003301.xml
23.2.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 55/33

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità

[notificata con il numero C(2007) 522]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo ha riconosciuto che l'istituzione di una società dell'informazione pienamente inclusiva, basata sull'uso diffuso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei servizi pubblici, nelle PMI e nelle famiglie svolge un ruolo importante nella crescita e l'occupazione (2). Con l'iniziativa i2010, la Commissione sottolinea che le TIC sono motori fondamentali per la competitività, la crescita e l'occupazione (3).
(2) La creazione nella Comunità di un mercato unico, aperto e competitivo per le apparecchiature della società dell'informazione e i servizi legati ai media è fondamentale per la diffusione delle TIC. Il quadro legislativo comunitario per i servizi e le apparecchiature di comunicazioni elettroniche può rafforzare la competitività ed incentivare la concorrenza nel settore delle TIC, garantendo in particolare l'adozione tempestiva di nuove tecnologie.
(3) La tecnologia a banda ultralarga, caratterizzata principalmente da irradiazioni di potenza molto bassa su una larghezza di banda molto ampia, potrebbe supportare applicazioni mediche, di comunicazione, misura, localizzazione, controllo e trasferimento d’immagini a vantaggio di varie politiche comunitarie, anche in materia di società dell'informazione e mercato interno. In questo contesto, è importante stabilire condizioni regolamentari che incoraggino lo sviluppo di mercati economicamente sostenibili per le applicazioni della tecnologia a banda ultralarga via via che si presenteranno opportunità commerciali.
(4) Lo sviluppo e l'adozione di applicazioni che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità sarà favorita dall'armonizzazione delle norme relative all'uso dello spettro radio nell'intero territorio comunitario, che consentiranno di istituire un mercato unico per queste applicazioni, con economie di scala e vantaggi per i consumatori.
(5) I segnali trasmessi con tecnologia a banda ultralarga hanno di norma una potenza estremamente ridotta, tuttavia la possibilità di disturbi pregiudizievoli agli attuali servizi di radiocomunicazione esiste e deve essere affrontata. Il quadro normativo per l'utilizzazione dello spettro radio da parte della tecnologia a banda ultralarga deve pertanto rispettare il diritto alla protezione dai disturbi pregiudizievoli (anche per quanto riguarda l'accesso allo spettro radio per i sistemi di radioastronomia, i sistemi satellitari di esplorazione della terra e i sistemi di ricerca spaziale) e preservare un equilibrio tra gli interessi dei servizi esistenti e l'obiettivo strategico generale di creare condizioni favorevoli all'introduzione di tecnologie innovative a vantaggio della società.
(6) L'uso dello spettro radio è soggetto alle disposizioni del diritto comunitario per la tutela della salute pubblica, in particolare la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (4) e la raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (5). Nel caso delle apparecchiature radio la protezione della salute è garantita dalla conformità di tali apparecchiature alle prescrizioni essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva R&TTE) (6).
(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione sullo spettro radio, la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (di seguito «CEPT») tre mandati (7) affinché svolga tutto il lavoro necessario per individuare i criteri operativi e tecnici più adeguati per l'introduzione armonizzata di applicazioni che utilizzano la banda ultralarga nell'Unione europea.
(8) La presente decisione si basa sugli studi tecnici svolti dalla CEPT conformemente al mandato della Comunità europea. Questi studi sulla compatibilità si basano tra l'altro, sul presupposto che le apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga saranno soprattutto utilizzate all'interno e che cesseranno di emettere entro 10 secondi se non ricevono un messaggio da un ricevitore associato che conferma il ricevimento della trasmissione. Inoltre i segnali video saranno trasmessi soprattutto grazie ad una codifica ad alta efficienza.
(9) L'uso all'esterno di apparecchiature che funzionano con la tecnologia a banda ultralarga disciplinato dalla presente decisione non comprende l'uso in un punto esterno fisso o collegato ad un'antenna esterna fissa o nei veicoli. Le potenziali interferenze causate da questi usi richiedono ulteriori studi.
(10) Le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga di cui alla presente decisione rientrano nel campo di applicazione della
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