Council Regulation (EC) No 1061/2009 of 19 October 2009 establishing common rules for exports

Coming into Force27 November 2009
End of Effective Date15 April 2015
Celex Number32009R1061
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/1061/oj
Published date07 November 2009
Date19 October 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 07 November 2009
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7.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1061/2009 DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2009

relativo all'instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni

(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

viste le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli e le regolamentazioni adottate ai sensi dell'articolo 308 del trattato applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli, e in particolare le disposizioni di tali regolamentazioni che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di ogni restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente con le sole misure previste da tali regolamentazioni,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile alle esportazioni (1), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (2). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
(2) La politica commerciale comune dovrebbe essere basata su principi uniformi, tra l'altro per quanto riguarda l'esportazione.
(3) È quindi opportuno instaurare un regime comune applicabile alle esportazioni della Comunità.
(4) In tutti gli Stati membri le esportazioni sono quasi totalmente liberalizzate. In tali condizioni è possibile prendere in considerazione, sul piano comunitario, il principio secondo cui le esportazioni destinate ai paesi terzi non sono soggette ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le deroghe previste dal presente regolamento e le misure che gli Stati membri possono adottare conformemente al trattato.
(5) La Commissione dovrebbe essere informata quando, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, uno Stato membro ritenga che possano essere necessarie misure di salvaguardia.
(6) È essenziale, a livello comunitario e in seno a un comitato consultivo, segnatamente sulla base delle suddette informazioni, procedere all'esame delle condizioni delle esportazioni, della loro evoluzione e dei vari elementi della situazione economica e commerciale nonché, ove occorra, delle misure da adottare.
(7) Può essere necessario esercitare un controllo di talune esportazioni o istituire, a titolo di precauzione, misure conservative, intese a far fronte a pratiche imprevedibili. Le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a decidere in merito a queste ultime misure, senza pregiudicare l'ulteriore atteggiamento del Consiglio, cui spetta di decidere la politica conforme agli interessi della Comunità.
(8) Le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi della Comunità dovrebbero essere adottate nel rispetto degli obblighi internazionali esistenti.
(9) È opportuno che gli Stati membri possano, a determinate condizioni e a titolo conservativo, adottare misure di salvaguardia.
(10) È auspicabile che, durante il periodo di applicazione delle misure di salvaguardia, possano aver luogo consultazioni, al fine di esaminare gli effetti di tali misure e verificare se sussistono le condizioni della loro applicazione.
(11) Sembra necessario consentire agli Stati membri che sono vincolati da impegni internazionali che stabiliscano, in caso di difficoltà di approvvigionamento reali o potenziali, un meccanismo di ripartizione di prodotti petroliferi tra le parti contraenti, di adempiere agli obblighi suddetti nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni comunitarie prese al medesimo scopo. Tale autorizzazione dovrebbe essere applicata, fino all'adozione, da parte del Consiglio, di misure appropriate consecutive agli impegni assunti dalla Comunità o da tutti gli Stati membri.
(12) Il presente regolamento dovrebbe contemplare tutti i prodotti, sia industriali che agricoli. Esso dovrebbe essere applicato in modo complementare con le regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni dei mercati agricoli nonché con le regolamentazioni specifiche adottate a sensi dell'articolo 308 del trattato, applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli. Conviene tuttavia evitare che le disposizioni del presente regolamento costituiscano un doppione di quelle delle suddette regolamentazioni ed in particolare delle clausole di salvaguardia in essi previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPIO FONDAMENTALE

Articolo 1

Le esportazioni della Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire non soggette a restrizioni quantitative, ad eccezione di quelle applicate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

CAPO II

PROCEDURA COMUNITARIA DI INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE

Articolo 2

Quando uno Stato membro, a seguito di un'eccezionale evoluzione del mercato, ritiene che potrebbero essere necessarie misure di salvaguardia ai sensi del capo III, ne dà comunicazione alla Commissione, che provvede ad informare gli altri Stati membri.

Articolo 3

1. Le consultazioni possono essere avviate in ogni momento, sia su richiesta di uno Stato membro sia per iniziativa della Commissione.

2. Le consultazioni devono aver luogo entro il quarto giorno lavorativo successivo al ricevimento, da parte della Commissione, della comunicazione di cui all'articolo 2 e comunque prima di instaurare qualsiasi misura a norma degli articoli 5, 6 e 7.

Articolo 4

1. Le consultazioni si effettuano in seno a un comitato consultivo, in prosieguo denominato «il comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; questi comunica tempestivamente agli Stati membri ogni utile elemento di informazione.

3. Le consultazioni vertono in particolare:

a) sulle condizioni delle esportazioni e sulla loro evoluzione, nonché su vari elementi della situazione economica e commerciale per il prodotto in causa;
b) se del caso, sulle misure che sarebbe opportuno adottare.

Articolo 5

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle dati statistici sull'evoluzione del mercato di un...

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