Council Directive 92/61/EEC of 30 June 1992 relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles

Coming into Force16 July 1992
End of Effective Date08 November 2003
Celex Number31992L0061
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1992/61/oj
Published date10 August 1992
Date30 June 1992
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 225, 10 agosto 1992,Journal officiel des Communautés européennes, L 225, 10 août 1992
EUR-Lex - 31992L0061 - IT 31992L0061

Direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

Gazzetta ufficiale n. L 225 del 10/08/1992 pag. 0072 - 0100
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0154


DIRETTIVA 92/61/CEE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno entro il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che in ciascuno Stato membro i veicoli a due o a tre ruote devono soddisfare talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità;

considerando che detti ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni nazionali;

considerando che il controllo del rispetto delle prescrizioni tecniche è eseguito tradizionalmente dagli Stati membri prima dell'immissione sul loro mercato dei suddetti veicoli cui esse si applicano e che detto controllo concerne i diversi tipi di tali veicoli;

considerando che occorre stabilire con precisione ed in modo uniforme le definizioni applicabili a detti veicoli (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), in particolare la definizione del ciclomotore in quanto nei 12 Stati membri esiste una quindicina di definizioni diverse di questo tipo di veicolo; che questa varietà di definizioni, che si traduce in pratica in altrettante categorie di veicoli, costituisce un importante ostacolo agli scambi in quanto la produzione è costretta a differenziarsi a seconda del paese in cui è commercializzata comportando così un forte frazionamento del mercato del ciclomotore;

considerando che l'esame degli elementi e delle caratteristiche dei suddetti veicoli, tenuto conto delle tecnologie attualmente applicate, ha indotto a ritenere idonei a fini normativi soltanto quelli figuranti nell'allegato I; che in base ai progressi ed agli sviluppi tecnologici sarà opportuno esaminare gli elementi e le caratteristiche supplementari da aggiungere, all'occorrenza, a quelli già indicati nell'allegato I;

considerando che a motivo delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della tecnica occorre esaminare, tre anni al più tardi dopo la messa in applicazione della presente direttiva, gli elementi e le caratteristiche, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza passiva, da aggiungere agli elementi e alle caratteristiche figuranti nell'allegato I;

considerando che le prescrizioni tecniche armonizzate applicabili ai diversi elementi e caratteristiche di detti veicoli saranno riunite in direttive particolari; che il controllo del rispetto di dette prescrizioni nonché il riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro del controllo eseguito dagli altri Stati membri richiedono l'applicazione di una procedura di omologazione comunitaria per ciascun tipo di questi veicoli;

considerando che tale procedura deve consentire a ciascuno Stato membro di constatare che ogni tipo di veicolo è stato sottoposto alle verifiche prescritte dalle direttive particolari ed indicate su un certificato di omologazione; che essa deve del pari consentire ai costruttori di redigere un certificato di conformità per tutti i veicoli conformi al tipo omologato; che quando un veicolo è accompagnato da detto certificato esso potrà essere immesso sul mercato, venduto e immatricolato per essere utilizzato in tutto il territorio comunitario;

considerando che, fatto salvo l'articolo 169 del trattato, è opportuno prevedere, nel quadro della collaborazione tra le autorità competenti degli Stati membri, disposizioni intese a facilitare la soluzione delle controversie di natura tecnica relative alla conformità di una produzione con il tipo omologato;

considerando che un veicolo, sia pure conforme al tipo omologato, può peraltro rivelare inconvenienti tali da rappresentare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e che pertanto è opportuno prevedere una procedura idonea ad ovviare a tale rischio;

considerando che il progresso tecnico richiede un rapido adattamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive particolari; che, per agevolare l'applicazione delle misure all'uopo necessarie, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore;

considerando che procedure analoghe a quelle previste per questi veicoli devono potersi applicare ai loro componenti ed alle entità tecniche;

considerando che la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell'ambiente e dei consumatori esigono, fra l'altro, per i veicoli ed i componenti oggetto della presente direttiva, prescrizioni di costruzione e di fabbricazione di alto livello; che dette prescrizioni devono essere basate su un'armonizzazione totale in quanto destinate nello stesso tempo a garantire l'unità del mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti i veicoli a motore a due o a tre ruote, gemellate o meno, destinati a circolare su strada, nonché ai loro componenti e alle loro entità tecniche.

La presente direttiva non si applica ai veicoli indicati qui appresso:

- veicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;

- veicoli destinati ad essere condotti da pedoni;

- veicoli destinati ad essere usati dai minorati fisici;

- veicoli da competizione, su strada o fuori strada;

- veicoli già in uso prima della messa in applicazione della presente direttiva;

- trattori, macchine agricole o similari;

- veicoli concepiti essenzialmente per essere utilizzati fuori strada e per il tempo libero, con tre ruote simmetriche di cui una anteriore e le altre due posteriori,

né ai loro componenti o entità tecniche, nella misura in cui non siano destinate a far parte di un veicolo a cui si applica la presente direttiva.

2. I veicoli di cui al paragrafo 1 sono ripartiti in:

- ciclomotori, ossia veicoli a due o a tre ruote muniti di un motore con cilindrata non superiore a 50 cc se a combustione interna e aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h;

- motocicli, ossia veicoli a due ruote, con o senza carrozzino, muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

- tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cc se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. La presente direttiva si applica anche ai veicoli a motore a quattro ruote, detti quadricicli, aventi le seguenti caratteristiche:

a) i quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata (o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri tipi di motore), considerati come ciclomotori.

b) i quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW, considerati come tricicli.

Tuttavia la presente direttiva si applica ai veicoli di cui alla lettera b) a decorrere dal 1o luglio 1994, purché sussistano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

1) tipo di veicolo, i veicoli appartenenti ad una stessa categoria (ciclomotore a due ruote, ciclomotore a tre ruote, motociclo, motociclo con carrozzino, triciclo e quadriciclo), e costruiti dallo stesso costruttore, aventi lo stesso telaio portante e la stessa designazione di tipo attribuita dal costruttore.

Un tipo di veicolo può presentare varianti e versioni;

2) variante, i veicoli dello stesso tipo che presentano differenze attinenti:

- alla forma della carrozzeria;

- alla massa in ordine di marcia ed alla massa massima tecnicamente ammessa (differenza superiore al 20 %);

- al principio di funzionamento del motore (ad accensione comandata, ad accensione spontanea, elettrico, ibrido . . .);

- al ciclo (2 o 4 tempi);

- alla cilindrata (differenza superiore al 30 %);

- al numero e alla disposizione dei cilindri;

- alla potenza (differenza superiore al 30 %);

- al modo di funzionamento (se trattasi di motore elettrico);

- al numero ed alla capacità delle batterie di propulsione.

Le varianti possono presentare diverse versioni;

3) versione, i veicoli dello stesso tipo ed eventualmente della stessa variante che presentano differenze attinenti:

- alla trasmissione della...

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