Commission Regulation (EC) No 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks (Text with EEA relevance)

Coming into Force29 November 2003,28 September 2005
End of Effective Date05 January 2015
Celex Number32003R2042
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/2042/oj
Published date28 November 2003
Date20 November 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 315, 28 November 2003
EUR-Lex - 32003R2042 - IT

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 315 del 28/11/2003 pag. 0001 - 0165


Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione

del 20 novembre 2003

sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea(1), (in prosieguo "regolamento di base"), in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di base stabilisce requisiti comuni fondamentali ai fini di un elevato livello di standardizzazione delle misure di sicurezza dell'aviazione civile e della tutela ambientale e rende opportuna l'adozione, da parte della Commissione, delle necessarie modalità di esecuzione per garantirne l'uniformità dell'applicazione, ed istituisce "l'Agenzia europea per la sicurezza aerea" (qui di seguito brevemente denominata "l'Agenzia") al fine di assistere la Commissione nell'elaborazione di tali modalità di esecuzione.

(2) La normativa esistente nel settore dell'aviazione in materia di manutenzione specificata all'allegato II del regolamento (CE) n. 3922/91 del Consiglio(2) è abrogata a partire dal 28 settembre 2003.

(3) È necessario adottare regole tecniche e procedure amministrative comuni ai fini del mantenimento della navigabilità di prodotti aeronautici, parti e pertinenze soggetti al regolamento di base.

(4) Le imprese ed il personale addetti alla manutenzione di prodotti, parti e pertinenze dovrebbero attenersi a determinate norme tecniche a dimostrazione della propria competenza e dei mezzi tecnici a loro disposizione per ottemperare agli obblighi associati ai loro privilegi; la Commissione è tenuta ad adottare delle apposite misure per specificare condizioni di emissione, mantenimento, modifica, sospensione o revoca di certificati di attestazione di conformità.

(5) L'esigenza di garantire l'uniformità nell'applicazione di norme tecniche comuni nel settore del mantenimento della navigabilità di parti e pertinenze aeronautiche richiede, da parte delle autorità, l'impegno a seguire procedure comuni atte a valutare la conformità a tali norme; l'Agenzia dovrebbe sviluppare delle specifiche di certificazione per facilitare la necessaria uniformità normativa.

(6) Si rende necessario concedere tempo sufficiente all'industria aeronautica ed alle amministrazioni degli Stati membri per adottare nuovi quadri normativi; inoltre, è necessario riconoscere la validità dei certificati emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento di base.

(7) Le prescrizioni contenute nel presente regolamento si basano sul parere emesso dall'Agenzia(3) in conformità agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento di base.

(8) Le misure fornite da questo regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea(4) definite dall'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivi e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire la navigabilità degli aeromobili, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, che siano:

a) immatricolati in uno Stato membro; oppure

b) immatricolati in un paese terzo ed utilizzati da un operatore per il quale l'Agenzia o uno Stato membro garantisce il controllo delle operazioni.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli aeromobili il cui controllo delle norme di sicurezza sia stato assegnato ad un paese terzo e che non siano utilizzati da un operatore della Comunità, né agli aeromobili di cui all'allegato II del regolamento di base.

3. Le disposizioni del presente regolamento che si riferiscono al trasporto aereo commerciale si possono applicare ai vettori aerei autorizzati così come definiti dal diritto comunitario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del regolamento di base, valgono le seguenti definizioni:

a) per "aeromobile" s'intende un apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre;

b) per "personale autorizzato a certificare" s'intende personale autorizzato al rilascio di un aeromobile o di un componente in seguito a lavori di manutenzione;

c) per "componente" s'intendono qualsiasi motore, elica, parte o pertinenza;

d) per "navigabilità" s'intendono tutti i processi che garantiscono, in qualsiasi momento del loro ciclo operativo, la conformità dell'aeromobile alla normativa di aeronavigabilità in vigore, nonché alle condizioni di sicurezza;

e) per "JAA" si intendono le autorità aeronautiche riunite;

f) per "JAR" si intendono i requisiti aeronautici comuni;

g) per "velivolo a grande capacità" si intende un aeromobile, classificato come aeroplano, con massa massima al decollo superiore a 5700 kg oppure un elicottero plurimotore;

h) per "manutenzione" si intende una combinazione delle seguenti operazioni o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un aeromobile o di un suo componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo;

i) per "impresa" s'intende una persona fisica, una persona giuridica o parte di essi. Tale impresa può avere più di una sede all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;

j) per "ispezione pre-volo" s'intende un'ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l'aeromobile sia idoneo al volo previsto.

Articolo 3

Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità

1. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile o dei suoi componenti è garantita in conformità ai disposti dell'allegato I.

2. Le imprese e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile e dei suoi componenti, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi ai disposti dell'allegato I e, laddove necessario, a quelli di cui agli articoli 4 e 5.

3. In deroga al paragrafo 1, la manutenzione della navigabilità di un aeromobile in possesso dell'autorizzazione di volo, senza pregiudizio per la legislazione comunitaria, è garantita sulla base dei regolamenti nazionali dello Stato di immatricolazione.

Articolo 4

Approvazione delle imprese di manutenzione

1. Le imprese addette alla manutenzione di velivoli a grande capacità o di aeromobili per trasporto aereo a scopo commerciale, nonché dei componenti da installarvi, sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato II.

2. Le approvazioni alla manutenzione rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in conformità ai requisiti ed alle procedure stabiliti dalla JAA e validi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano conformi a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 145.B.50(2) dell'allegato II, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 145 e l'allegato II possono essere conclusi entro un anno. I certificati di riemissione in servizio emessi da un'organizzazione approvata ai sensi della regolamentazione JAA durante quello specifico periodo di un anno si riterranno emessi in conformità al presente regolamento.

3. Il personale qualificato per l'esecuzione e/o il controllo del test non distruttivo di navigabilità di strutture di aeromobili e/o di componenti, in virtù degli standard riconosciuti da uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, che stabilisce un livello equivalente di qualifiche, è autorizzato a continuare ad espletare le sue mansioni di esecuzione e/o controllo di tali test.

Articolo 5

Personale autorizzato a certificare

1. Il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi del disposto dell'allegato III, fatti salvi i disposti di cui all'M.A.607 (b) e all'M.A.803 dell'allegato I e 145.A.30(j) e all'appendice IV dell'allegato II.

2. Tutte le licenze di manutentore aeronautico, compresi, quando presenti, tutti i limiti tecnici associati alla licenza, emesse o riconosciute da uno Stato membro in base ai requisiti ed alle procedure JAA e valide al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emesse in conformità al presente regolamento.

Articolo 6

Requisiti per la formazione alla manutenzione

1. Le imprese addette all'addestramento del personale di cui all'articolo 5 sono soggette ad approvazione ai sensi dell'allegato IV per essere autorizzate a:

a) condurre addestramenti di base riconosciuti; e/o

b) condurre addestramenti sul tipo di aeromobile riconosciuti; e

c) effettuare esami; e

d) rilasciare certificati di addestramento.

2. Le approvazioni a favore di imprese che si occupano di formazione nel campo della manutenzione, rilasciate o riconosciute da uno Stato membro in virtù dei requisiti e delle procedure JAA e valide all'entrata in vigore del presente regolamento, si considerano emessi in conformità a quest'ultimo. A tal fine, in deroga al disposto del paragrafo 147.B.130 (b) dell'allegato IV, gli accertamenti di secondo livello connessi alle differenze tra la parte JAR 147 e l'allegato IV possono essere conclusi entro un anno.

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. In deroga al paragrafo...

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