Commission Directive 2008/4/EC of 9 January 2008 amending Directive 94/39/EC as regards feedingstuffs intended for the reduction of the risk of milk fever (Text with EEA relevance)

Coming into Force30 January 2008
End of Effective Date30 July 2008
Celex Number32008L0004
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2008/4/oj
Published date10 January 2008
Date09 January 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 10 January 2008
L_2008006IT.01000401.xml
10.1.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/4

DIRETTIVA 2008/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2008

che modifica la direttiva 94/39/CE per quanto riguarda gli alimenti per animali destinati alla riduzione del rischio di febbre lattea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (1), e in particolare l’articolo 6, lettera c),

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 94/39/CE (2), la Commissione stabiliva un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali.
(2) L’Autorità europea per la sicurezza degli alimenti, nel suo parere dell’8 dicembre 2004 («l’Autorità») ha concluso che la zeolite (silicato sintetico di sodio e d’alluminio) è in grado di ridurre il rischio di febbre lattea nelle vacche da latte (3). Per la mancanza di dati non è tuttavia possibile valutare pienamente i rischi per la salute umana e animale. Considerate le nuove informazioni pervenute, l’Autorità ha concluso nel parere dell’11 luglio 2007 che l’aggiunta di zeolite ai foraggi per vacche da latte durante un periodo di circa 2 settimane prima del parto non comporta rischi per la salute umana o animale o per l’ambiente (4). La zeolite va dunque inclusa nella riga «riduzione del rischio di febbre lattea» dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE.
(3) Nel suo parere del 12 giugno 2007, l’Autorità conclude che alimenti per animali a elevato tenore di calcio somministrati intorno al parto possono essere molto efficaci per trattare casi leggeri di febbre lattea e impedire ricadute nelle vacche da latte e che è perciò opportuno aggiungere una nuova riga all’elenco riguardante la prevenzione del rischio di febbre lattea (5). L’Autorità ritiene inoltre impossibile escludere completamente un rischio marginale per la salute degli animali e che sia perciò necessario compensare il singolo rischio con i vantaggi complessivi della somministrazione. Per permettere tale valutazione a chi gestisce vacche da latte, sull’etichetta occorrerà indicare le varie fonti di calcio, oltre che la loro quantità. L’etichetta dovrà inoltre raccomandare di chiedere il parere di un esperto nutrizionale. L’Autorità non si attende rischi per i consumatori né rischi supplementari per l’ambiente. È perciò opportuno che alimenti per animali ad alto tenore di calcio siano inclusi nella riga «riduzione del rischio di febbre lattea» dell’elenco degli usi previsti nella parte B dell’allegato alla direttiva 94/39/CE.
(4) La direttiva 94/39/CE va pertanto modificata di conseguenza.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato della direttiva 94/39/CE è modificato in conformità all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri attueranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente...

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