Commission Regulation (EC) No 259/2008 of 18 March 2008 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the publication of information on the beneficiaries of funds deriving from the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Coming into Force19 March 2008
End of Effective Date03 September 2014
Celex Number32008R0259
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj
Published date19 March 2008
Date18 March 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 76, 19 March 2008
L_2008076IT.01002801.xml
19.3.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 76/28

REGOLAMENTO (CE) N. 259/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), e in particolare l’articolo 42, punto 8 ter,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 gli Stati membri devono provvedere alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), di seguito i Fondi, e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.
(2) Lo scopo della pubblicazione, che deve essere in linea con le informazioni tenute nella contabilità e nei registri degli organismi pagatori e che devono riguardare soltanto i pagamenti percepiti nel precedente esercizio finanziario, è quello di garantire la trasparenza nell’uso dei Fondi e di migliorare la sana gestione finanziaria dei medesimi. A questo scopo è opportuno che le informazioni siano presentate al pubblico in modo chiaro, armonizzato e consultabile entro il termine del 30 aprile. Per le spese del FEASR pagate tra il 1o gennaio e il 15 ottobre 2007 è opportuno fissare un termine apposito per la pubblicazione.
(3) Occorre per questo stabilire i requisiti minimi circa il contenuto della pubblicazione. Tali requisiti non devono andare al di là di quanto necessario in una società democratica ai fini del raggiungimento delle finalità perseguite.
(4) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni sia realizzata su internet per mezzo di uno strumento di ricerca in modo da dare ad un vasto pubblico la possibilità di consultarle. Lo strumento di ricerca dovrà permettere di compiere la ricerca in base a determinati criteri ed è necessario che i risultati siano presentati in forma facilmente accessibile.
(5) È opportuno che la pubblicazione delle informazioni relative ai beneficiari sia realizzata non appena possibile dopo la chiusura dell’esercizio finanziario, per garantire la trasparenza nei confronti del pubblico. Occorre tuttavia dare agli Stati membri il tempo di compiere i lavori necessari. L’obiettivo della trasparenza non richiede che le informazioni rimangano accessibili a tempo indeterminato, per cui appare opportuno stabilire un periodo ragionevole di disponibilità delle informazioni pubblicate.
(6) Rendendo tali informazioni accessibili al pubblico si rafforza la trasparenza sull’uso dei fondi comunitari nell’ambito della politica agricola comune e se ne migliora la corretta gestione finanziaria, grazie in particolare ad un maggior controllo pubblico sull’utilizzazione di tali somme. Data l’estrema importanza degli obiettivi perseguiti appare giustificato, alla luce del principio di proporzionalità e dell’obbligo della protezione dei dati personali, prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti, dato che questa disposizione non va al di là di quanto è necessario fare, in una società democratica, per prevenire le irregolarità.
(7) Per rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati appare opportuno che i beneficiari dei Fondi siano informati in anticipo della pubblicazione dei dati che li riguardano. Si ritiene appropriato informare i beneficiari attraverso i moduli di domanda di aiuto o in altro modo nel momento in cui i dati
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