Commission Regulation (EEC) No 2807/83 of 22 September 1983 laying down detailed rules for recording information on Member States' catches of fish

Coming into Force13 October 1983
End of Effective Date06 May 2011
Celex Number31983R2807
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1983/2807/oj
Published date10 October 1983
Date22 September 1983
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 276, 10 October 1983
EUR-Lex - 31983R2807 - IT

Regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 10/10/1983 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale spagnola: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 1 pag. 0103
edizione speciale portoghese: capitolo 04 tomo 2 pag. 0138


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2807/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 1983

che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 170/83 del Consiglio , del 25 gennaio 1983 , che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse di pesca ( 1 ) ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2057/82 del Consiglio , del 29 luglio 1982 , che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri ( 2 ) , in particolare l ' articolo 13 ,

considerando che , a norma dell ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , i capitani di pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolati in uno Stato membro devono tenere un giornale di bordo delle operazione eseguite ;

considerando che l ' uniformazione dei giornali di bordo permette di ottenere , sul piano comunitario , il rispetto delle misure di conservazione adottate ed un più efficace controllo dell ' osservanza delle disposizioni in vigore , facilitando inoltre un ' analisi scientifica delle valutazioni riguardanti le riserve ittiche e il loro sfruttamento ;

considerando che , ai fini dell ' osservanza dei contingenti assegnati ai singoli Stati membri , i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati devono essere attestati da una dichiarazione di sbarco o di strasbordo a cura del capitano ;

considerando che , se un ' operazione di sbarco o di trasbordo è effettuata oltre quindici giorni dopo la cattura , i dati in questione devono essere sistematicamente comunicati con i mezzi opportuni ;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1 . Il giornale di bordo di cui all ' articolo 3 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è compilato dal capitano conformemente ai modelli di cui all ' allegato I o II secondo la zona di pesca , per ogni attività di pesca delle specie soggette a TAC nelle zone CIEM/NAFO di cui al suddetto articolo 3 , paragrafo 1 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I è utilizzato per tutte le zone di pesca esclusa NAFO 1/CIEM V a ) e XIV , per la quali deve essere utilizzato il giornale di bordo compilati in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente .

2 . Il giornale di bordo di cui all ' allegato I o II è parimenti compilato come precisato al paragrafo 1 anche quando i pescherecci operano nelle acque di un paese terzo , salvo che quest ' ultimo prescriva esplicitamente un giornale di bordo di tipo diverso .

3 . Gli attrezzi di pesca impiegati e le specie catturate sono indicati nelle apposite rubriche del giornale di bordo utilizzando i codici precisati negli allegati VI e VII .

Articolo 2

1 . La dichiarazione di sbarco di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente ai modelli figuranti nell ' allegato I o III .

Tuttavia , quando lo sbarco si effettua in un porto di uno Stato membro di cui la nave batte bandiera o nel quale è immatricolata , di può utilizzare un altro modello prescritto dallo Stato membro suddetto purchù contenga almeno le informazioni di cui all ' allegato III .

2 . La dichiarazione di trasbordo di cui all ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 è redatta conformemente al modello figurante nell ' allegato I , escluse le acque nella NAFO 1/CIEM V a ) e XIV . In quest ' ultimo caso la dichiarazione di sbarco e di trasbordo di cui all ' allegato III deve essere utilizzata a tale scopo .

3 . Le dichiarazioni devono essere redatte in conformità delle istruzioni di cui agli allegati IV e V rispettivamente .

Articolo 3

Le informazioni de comunicare in virtu dell ' articolo 8 del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 da parte del capitano di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro o immatricolato in uno Stato membro da trasmettere alle autorità di tale paese , qualora lo sbarco oppure il trasbordo abbia luogo più di quindici giorni dopo la cattura , comprendono :

- i quantitativi , espressi in kg , di ogni specie catturata , trasbordata o sbarcata nel periodo successivo alla precedente comunicazione ;

- le zone CIEM/NAFO in cui sono avvenute le catture con indicazione separata delle catture effettuate nelle acque di un paese terzo oppure al di fuori della sovranità o giurisdizione dei singoli Stati .

Tali informazioni devono essere trasmesse ogni quindici giorni a decorrere dal giorno in cui vengono effettuate le prime catture , conformemente al disposto dell ' allegato VIII .

Articolo 4

Il giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o di trasbordo possono essere verficati da un funzionario abilitato dallo Stato membro interessato ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2057/82 , al fine di accertare il rispetto dei regolamenti relativi alle misure di conservazione e di controllo , compreso il presente regolamento .

Articolo 5

1 . Se le istruzioni di cui all ' allegato IV precisano che l ' applicazione di una norma è facoltativa , lo Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera o nel quale è immatricolato può fare obbligo al comandante di attenersi alle norme in causa .

2 . La tolleranza nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo è pari al 20 % .

Il numero di casse , ceste od altri recipienti nei quali è contenuto il pesce deve essere indicato con esattezza .

Articolo 6

il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

Esso è applicabile novanta giorni dopo la trasmissione dei giornali di bordo agli Stati membri .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 22 settembre 1983 .

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I : vedi G.U .

ALLEGATO II : vedi G.U .

ALLEGATO III : vedi G.U .

ALLEGATO IV

ISTRUZIONI AL COMANDANTE CHE HA L ' OBBLIGO DI TENERE UN GIORNALE DI BORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I E DI EFFETTUARE UNA DICHIARAZIONE DI SBARCO O DI TRASBORDO CONFORME AL MODELLO DELL ' ALLEGATO I O III

1 . OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Le presenti istruzioni sono rivolte a tutti i comandanti delle navi che , in base alla regolamentazione della Comunità economica europea , devono compliare il giornale di bordo durante il viaggio e presentare una dichiarazione di sbarco/trasbordo al momento del rientro in porto .

2 . ISTRUZIONI CONCERNENTI IL GIORNALE DI BORDO

2.1 . Disposizioni generali

2.1.1 . Navi obbligate alla tenuta di un giornale di bordo

2.1.1.1 . Tutte le acque , esclusi lo Skagerrak e il Kattegat

I comandanti di tutti i pecherecci di lunghezza superiore a 10 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .

Sono esonerati da questa regola le navi di lunghezza superiore a 10 m ma non superiore a 14 m , se effettuano un ' uscita della durata massima di 24 ore calcolate dall ' ora partenza dal porto all ' ora di rientro al porto .

2.1.1.2 . Skagerrak e Kattegat

I comandanti di tutti i pescherecci di lunghezza superiore a 12 m sono tenuti a compilare il giornale di bordo .

2.1.2 . Modalità per la compilazione del giornale di bordo

- Il giornale di bordo deve essere compilato ogni giorno non oltre le ore 24.00 o all ' arrivo il porto .

- Il giornale di bordo deve essere compilato anche in occasione di un controllo in mare .

- Esso deve recare tutte le indicazioni obbligatorie .

- Se uno Stato membro lo desidera , le norme considerate facoltative a livello comunitario possono essere rese obbligatorie per le navi battenti bandiera o immatricolate nel...

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