Commission Directive 2010/26/EU of 31 March 2010 amending Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery (Text with EEA relevance)

Coming into Force02 April 2010
End of Effective Date31 December 2016
Celex Number32010L0026
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2010/26/oj
Published date01 April 2010
Date31 March 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 01 April 2010
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1.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86/29

DIRETTIVA 2010/26/UE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2010

che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (1), in particolare gli articoli 14 e 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 14 bis della direttiva 97/68/CE stabilisce i criteri e la procedura per la proroga del periodo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7, della medesima direttiva. Gli studi condotti a norma dell'articolo 14 bis della direttiva 97/68/CE evidenziano effettive difficoltà tecniche ad ottemperare ai requisiti previsti dalla fase II per le macchine portatili, ad uso professionale ed operanti in diverse posizioni, sulle quali sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3. È necessario quindi prorogare fino al 31 luglio 2013 il periodo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 7.
(2) Dalla modifica della direttiva 97/68/CE, intervenuta nel 2004, sono stati realizzati progressi tecnici nella progettazione dei motori diesel per renderli conformi ai valori limite di emissione allo scarico previsti per le fasi III B e IV. Sono stati sviluppati motori a controllo elettronico che hanno in larga misura sostituito i sistemi meccanici di iniezione e controllo del carburante. È pertanto opportuno adattare di conseguenza gli attuali requisiti generali di omologazione contenuti nell'allegato I della direttiva 97/68/CE e introdurre requisiti generali di omologazione per le fasi III B e IV.
(3) L'allegato II della direttiva 97/68/CE precisa i dati tecnici della scheda informativa che il costruttore deve presentare all'autorità che rilascia l'omologazione unitamente alla domanda di omologazione di un motore. I dati relativi ai dispositivi supplementari antinquinamento sono generici ed è opportuno adattarli in rapporto agli specifici sistemi di post-trattamento da utilizzare per garantire che i motori rispettino i valori limite di emissione allo scarico previsti per le fasi III B e IV. Occorre che vengano presentate informazioni più particolareggiate sui dispositivi di post-trattamento installati sui motori in modo da consentire alle autorità che rilasciano l'omologazione di valutare l'idoneità del motore a rispettare quanto prescritto per le fasi III B e IV.
(4) L'allegato III della direttiva 97/68/CE stabilisce il procedimento di prova dei motori e per la determinazione delle emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante da essi prodotte. Il procedimento di prova per l'omologazione dei motori, volto a dimostrare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico previsti per le fasi III B e IV, deve essere tale da dimostrare il rispetto simultaneo dei limiti delle emissioni di inquinanti gassosi (monossido di carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto) e di particolato. È opportuno adattare di conseguenza il ciclo NRSC (ciclo stazionario non stradale) e il ciclo NRTC (ciclo transitorio non stradale).
(5) Il punto 1.3.2 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE prevede la modifica dei simboli (allegato I, punto 2.18), della sequenza di prova (allegato III) e delle equazioni di calcolo (allegato III, appendice III) prima dell'introduzione della sequenza di prova mista. La procedura di omologazione volta a dimostrare il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico previsti per le fasi III B e IV impone l'introduzione di una descrizione dettagliata del ciclo con avviamento a freddo.
(6) Il punto 3.7.1 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE stabilisce il ciclo di prova per le diverse specifiche delle macchine. Occorre modificare il ciclo di prova di cui al punto 3.7.1.1 (specifica A) per chiarire quale regime motore vada utilizzato ai fini del metodo di calcolo nell'omologazione. È necessario inoltre adattare il riferimento alla versione aggiornata della norma di prova internazionale ISO 8178-4:2007.
(7) Il punto 4.5 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE illustra l'esecuzione della prova delle emissioni. Occorre adattare questo punto per tener conto del ciclo con avviamento a freddo.
(8) L'appendice 3 dell'allegato III della direttiva 97/68/CE stabilisce i criteri per la valutazione dei dati e il calcolo delle emissioni gassose e delle emissioni di particolato sia per la prova NRSC sia per la prova NRTC descritte nell'allegato III. L'omologazione dei motori secondo quanto prescritto per le fasi III B e IV impone l'adattamento del metodo di calcolo impiegato per la prova NRTC.
(9) L'allegato XIII della direttiva 97/68/CE contiene disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di flessibilità. Per garantire un'attuazione agevole della fase III B, può rendersi necessario un maggiore ricorso a questo regime di flessibilità. L'adattamento al progresso tecnico per consentire l'introduzione di motori conformi alle prescrizioni della fase III B deve pertanto essere accompagnato da misure volte a evitare che il ricorso al regime di flessibilità sia ostacolato da obblighi di notifica non più adeguati in rapporto all'introduzione di questi motori. La finalità di tali misure deve essere quella di semplificare gli obblighi di notifica e comunicazione, rendendoli anche più mirati e rispondenti alle esigenze delle autorità di vigilanza del mercato chiamate a far fronte al maggiore ricorso al regime di flessibilità derivante dall'introduzione della fase III B.
(10) Dato che la direttiva 97/68/CE prevede l'omologazione dei motori della fase III B (categoria L) dal 1o gennaio 2010, è necessario prevedere la possibilità del rilascio dell'omologazione a decorrere da tale data.
(11) Per motivi di certezza del diritto è opportuno che la presente direttiva entri in vigore con urgenza.
(12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 97/68/CE

La direttiva 97/68/CE è così modificata:

1) all'articolo 9 bis, paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, all'interno della categoria degli apparecchi con impugnatura superiore è concessa una proroga del periodo di deroga fino al 31 luglio 2013 per le tagliasiepe e le motoseghe a catena per gli alberi con un manico sull'estremità superiore, di tipo portatile, ad uso professionale e operanti in diverse posizioni, sulle quali sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3.»;
2) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;
3) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva;
4) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva;
5) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato IV della presente direttiva;
6) l'allegato XIII è modificato conformemente all'allegato V della presente direttiva.

Articolo 2

Disposizione transitoria

Con effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta ufficiale gli Stati membri possono rilasciare l'omologazione per i motori a controllo elettronico conformi ai requisiti di cui agli allegati I, II, III, V e XIII della direttiva 97/68/CE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 marzo 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.


ALLEGATO I

Nell'allegato I della direttiva 97/68/CE è aggiunta la seguente sezione 8:

«8. REQUISITI DI OMOLOGAZIONE PER LE FASI III B E IV

8.1. La presente sezione si applica all'omologazione dei motori a controllo elettronico che utilizzano il controllo elettronico per determinare il quantitativo e i tempi di iniezione del carburante (di seguito “il motore”). La presente sezione si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata in questi motori per il rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai punti 4.1.2.5 e...

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