Council Regulation (EC) No 385/96 of 29 January 1996 on protection against injurious pricing of vessels

Coming into Force07 March 1996
End of Effective Date19 July 2016
Celex Number31996R0385
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/385/oj
Published date06 March 1996
Date29 January 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 56, 6 March 1996
EUR-Lex - 31996R0385 - IT

Regolamento (CE) n. 385/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

Gazzetta ufficiale n. L 056 del 06/03/1996 pag. 0021 - 0033


REGOLAMENTO (CE) N. 385/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che i negoziati multilaterali tenuti nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico hanno condotto alla conclusione, in data 21 dicembre 1994, dell'accordo relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale (in appresso «accordo sulla costruzione navale»);

(2) considerando che nell'ambito dell'accordo sulla costruzione navale è stato riconosciuto che le particolari caratteristiche delle transazioni relative all'acquisto di navi rendono impraticabile l'applicazione di dazi antidumping e compensativi a norma dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e dell'accordo sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 allegato all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio; che l'esigenza di predisporre efficaci strumenti di difesa nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale tali da provocare pregiudizio ha condotto all'elaborazione di un codice relativo alle pratiche di determinazione di prezzi pregiudizievoli nell'industria della costruzione navale, il quale, con i principi di base, costituisce l'allegato III dell'accordo sulla costruzione navale (in appresso «codice dei prezzi pregiudizievoli»);

(3) considerando che il testo del codice dei prezzi pregiudizievoli si basa essenzialmente sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, con alcune divergenze giustificate dal carattere specifico delle transazioni relative all'acquisto di navi; che è opportuno trasporre, per quanto possibile, i termini del codice dei prezzi pregiudizievoli nella legislazione comunitaria, in base al testo del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (3);

(4) considerando la significativa importanza dell'accordo OCSE relativo alle normali condizioni di concorrenza nell'industria della costruzione e della riparazione navale commerciale nonché delle disposizioni legislative che ne derivano per il diritto comunitario;

(5) considerando che, al fine di mantenere l'equilibrio tra diritti e obblighi derivanti dall'accordo sulla costruzione navale, la Comunità deve intervenire nei confronti delle vendite di navi a prezzi inferiori al valore normale che cagionano un pregiudizio all'industria comunitaria;

(6) considerando che, nei confronti dei costruttori navali delle Parti dell'accordo sulla costruzione navale, la vendita di una nave può essere soggetta ad un'inchiesta della Comunità soltanto quando l'acquirente della nave è comunitario e purché non si tratti di una nave militare;

(7) considerando che è opportuno fissare norme chiare e circostanziate sul calcolo del valore normale, precisando che, per quanto possibile, tale calcolo dovrebbe essere basato su una vendita rappresentativa di una nave simile effettuata nel corso di normali operazioni commerciali nel paese esportatore; che conviene definire le circostanze nelle quali si può considerare che una vendita sul mercato interno, essendo stata effettuata in perdita, non può essere presa in considerazione e che quindi è possibile fare ricorso alla vendita di una nave simile a un paese terzo oppure al valore normale costruito; che è inoltre opportuno prendere disposizioni adeguate per la ripartizione dei costi, anche per la fase di avviamento; che è inoltre necessario, per il calcolo del valore normale, indicare il metodo da applicare per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto da inserire in tale valore;

(8) considerando che, per poter applicare correttamente il nuovo strumento di lotta contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli, la Commissione deve prendere tutte le disposizioni necessarie per verificare in grandi conglomerati o holding dei paesi terzi la fondatezza delle imputazioni contabili in sede di stima della struttura del costo di produzione;

(9) considerando che, per determinare il valore normale relativo ai paesi che non hanno un'economia di mercato, conviene dettare le regole per la scelta di un appropriato paese terzo ad economia di mercato da utilizzare a tale scopo e, qualora non sia possibile trovare un paese terzo adatto, stabilire che il valore normale può essere determinato su qualsiasi altra base equa;

(10) considerando che è opportuno definire il prezzo all'esportazione ed elencare gli adeguamenti che possono essere applicati nei casi in cui si ritiene necessario ricostruire il prezzo rispetto al primo prezzo sul mercato libero;

(11) considerando che, ai fini di un equo confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale, è consigliabile elencare i fattori, incluse le clausole penali del contratto, che possono incidere sui prezzi e sulla loro comparabilità;

(12) considerando che è auspicabile stabilire orientamenti chiari e particolareggiati sui fattori che sono pertinenti al fine di determinare se la vendita a prezzi pregiudizievoli abbia causato un pregiudizio grave oppure minacci di cagionare un pregiudizio; che, per dimostrare che il prezzo della vendita in oggetto è responsabile del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, occorre tener conto dell'incidenza di altri fattori e in particolare delle condizioni di mercato nella Comunità;

(13) considerando che è opportuno definire il termine «industria comunitaria» in riferimento alla capacità di costruire una nave simile e stabilire che le parti collegate agli esportatori possono essere escluse da tale industria, definendo il termine «collegati»;

(14) considerando che è necessario stabilire le condizioni procedurali e sostanziali per la presentazione di una denuncia contro prezzi pregiudizievoli, precisando in quale misura la denuncia debba essere sostenuta dall'industria comunitaria e le informazioni relative all'acquirente della nave, ai prezzi pregiudizievoli, al pregiudizio e al nesso di causalità che devono essere comunicate; che conviene inoltre specificare le procedure di rigetto delle denunce oppure di apertura dei procedimenti;

(15) considerando che, qualora l'acquirente della nave venduta a prezzi pregiudizievoli sia stabilito nel territorio di un'altra Parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, la denuncia può contenere anche la richiesta che le autorità di tale parte contraente inizino un'inchiesta; che tale richiesta viene opportunamente trasmessa alle autorità del paese terzo;

(16) considerando che, secondo i casi, un'inchiesta può essere aperta in seguito ad una denuncia scritta presentata dalle autorità di una parte contraente dell'accordo sulla costruzione navale, in conformità del presente regolamento e alle condizioni dell'accordo sulla costruzione navale;

(17) considerando che è necessario stabilire le modalità secondo le quali si comunicano alle parti interessate le informazioni richieste dalle autorità e sono ad esse accordate ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i loro interessi; che è inoltre opportuno fissare chiaramente le norme e le procedure da seguire durante l'inchiesta, precisando che le parti interessate devono manifestarsi, presentare le loro osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini precisi, affinché le osservazioni e i dati comunicati possano essere presi in considerazione; che è inoltre opportuno fissare a quali condizioni le parti interessate possono avere accesso alle informazioni comunicate dalle altre parti e presentare le loro osservazioni in merito; che gli Stati membri e la Commissione dovrebbero collaborare riguardo alla raccolta di informazioni;

(18) considerando che è necessario prevedere la chiusura dei procedimenti, con o senza l'imposizione di un diritto, normalmente entro un anno a decorrere dall'inizio dell'inchiesta oppure dalla data di consegna della nave, secondo il caso; che le inchieste o i procedimenti devono essere chiusi quando il margine di prezzo pregiudizievole è irrilevante;

(19) considerando che l'inchiesta può essere chiusa senza l'imposizione di diritti per pratiche di prezzi pregiudizievoli se la vendita della nave a tali prezzi è definitivamente e incondizionatamente annullata oppure se è accettato un provvedimento di riparazione alternativo; che viene presa in particolare considerazione l'esigenza di evitare di pregiudicare la realizzazione delle finalità del presente regolamento;

(20) considerando che deve essere imposto mediante decisione, il pagamento di diritti per un importo pari al margine di prezzo pregiudizievole, nei confronti di un costruttore navale la cui vendita di una nave a tali prezzi abbia cagionato pregiudizio all'industria comunitaria, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni previste dal presente regolamento; che devono essere previste norme precise e particolareggiate per l'applicazione di tale decisione, incluse tutte le misure necessarie ai fini dell'effettiva esecuzione, in particolare l'attuazione di contromisure qualora il costruttore navale non versi entro i termini i diritti dovuti per il prezzo pregiudizievole;

(21) considerando che è necessario stabilire norme precise per il...

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