Council Regulation (EC) No 1451/2001 of 28 June 2001 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector
Coming into Force | 24 July 2001,01 January 2000 |
End of Effective Date | 31 December 2006 |
Celex Number | 32001R1451 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1451/oj |
Published date | 21 July 2001 |
Date | 28 June 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001 |
Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0009 - 0010
Regolamento (CE) n. 1451/2001 del Consiglio
del 28 giugno 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
visto il parere del Comitato economico e sociale(3),
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) stabilisce i limiti dei tassi d'intervento applicabili allo strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP), nel rispetto dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(5).
(2) I limiti applicabili allo SFOP restano tuttavia inferiori alle disposizioni particolari previste dal regolamento (CE) n. 1260/1999 per alcune categorie di regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1. Occorre pertanto adeguare i limiti applicabili allo SFOP, in funzione delle difficoltà specifiche a ciascuna delle suddette categorie di regioni. In particolare per quanto concerne le regioni ultraperiferiche, occorre tener conto dei fattori indicati all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato in quanto essi possono gravemente nuocere al loro sviluppo.
(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.
(4) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1260/1999, ciascun piano, quadro comunitario di sostegno, programma operativo e documento unico di programmazione copre un periodo di sette anni e il periodo di programmazione ha inizio il 1o gennaio 2000. A fini di coerenza e per evitare discriminazioni tra i beneficiari dello stesso programma, le deroghe previste dal presente regolamento devono potersi applicare, in via eccezionale, all'intero periodo di programmazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato IV del regolamento (CE) n. 2792/1999, la tabella 3 è sostituita dalla seguente tabella:
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