Commission Regulation (EC) No 162/2003 of 30 January 2003 concerning the authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
Coming into Force | 01 February 2003 |
End of Effective Date | 01 August 2013 |
Celex Number | 32003R0162 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2003/162/oj |
Published date | 31 January 2003 |
Date | 30 January 2003 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 26, 31 January 2003 |
Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione, del 30 gennaio 2003, concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0003 - 0004
Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione
del 30 gennaio 2003
concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare l'articolo 9,
considerando quanto segue:
(1) In virtù dell'articolo 2, punto aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni a mettere in circolazione coccidiostatici devono essere collegate alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di dieci anni a condizione che siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.
(2) La valutazione della domanda di autorizzazione presentata riguardo al preparato coccidiostatico di cui all'allegato al presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, punto a), della direttiva 70/524/CEE. Il preparato coccidiostatico può essere quindi autorizzato e inserito al capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi per animali di cui all'articolo 9 t, punto b), di detta direttiva.
(3) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni stabilite nell'allegato al presente regolamento.
(4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'additivo appartenente al gruppo dei "coccidiostatici e altre sostanze medicamentose" di cui all'allegato al presente regolamento è...
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