Commission Regulation (EC) No 162/2003 of 30 January 2003 concerning the authorisation of an additive in feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 February 2003
End of Effective Date01 August 2013
Celex Number32003R0162
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/162/oj
Published date31 January 2003
Date30 January 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 26, 31 January 2003
EUR-Lex - 32003R0162 - IT

Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione, del 30 gennaio 2003, concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 31/01/2003 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 162/2003 della Commissione

del 30 gennaio 2003

concernente l'autorizzazione di un additivo nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 2, punto aaa), della direttiva 70/524/CEE, le autorizzazioni a mettere in circolazione coccidiostatici devono essere collegate alla persona responsabile della loro messa in circolazione. Tali autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di dieci anni a condizione che siano rispettate tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3, lettera a), di detta direttiva.

(2) La valutazione della domanda di autorizzazione presentata riguardo al preparato coccidiostatico di cui all'allegato al presente regolamento mostra che sono soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, punto a), della direttiva 70/524/CEE. Il preparato coccidiostatico può essere quindi autorizzato e inserito al capitolo I dell'elenco di additivi autorizzati nei mangimi per animali di cui all'articolo 9 t, punto b), di detta direttiva.

(3) Il comitato scientifico dell'alimentazione animale ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti positivi del preparato coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni stabilite nell'allegato al presente regolamento.

(4) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente al gruppo dei "coccidiostatici e altre sostanze medicamentose" di cui all'allegato al presente regolamento è...

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