Directive 1999/42/EC of the European Parliament and of the Council of 7 June 1999 establishing a mechanism for the recognition of qualifications in respect of the professional activities covered by the Directives on liberalisation and transitional measures and supplementing the general systems for the recognition of qualifications

Coming into Force31 July 1999
End of Effective Date19 October 2007
Celex Number31999L0042
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/42/oj
Published date31 July 1999
Date07 June 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 201, 31 July 1999
EUR-Lex - 31999L0042 - IT

Direttiva 1999/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 giugno 1999 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

Gazzetta ufficiale n. L 201 del 31/07/1999 pag. 0077 - 0093


DIRETTIVA 1999/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 1999

che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche

IL PARLAMENTO EUROPEO E

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3) e visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 1999,

(1) considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi è vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono diventate inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che è sancita nel trattato stesso ed ha efficacia diretta;

(2) considerando, tuttavia, che risulta opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorché precisano le modalità di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato;

(3) considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attività, sono state emanate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco delle qualifiche; che tali direttive prevedono come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attività regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attività nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo;

(4) considerando che è opportuno sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarietà, alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive emanate in data relativamente remota nel settore delle qualifiche professionali; che è conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi;

(5) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni(4) e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE(5), non si applicano a talune attività professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, parte prima, della presente direttiva); che, di conseguenza, andrebbe introdotto un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE; che le attività professionali che figurano nell'allegato A, parte seconda, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche, nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51/CEE;

(6) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto riguarda la prova della capacità finanziaria e la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilità professionale che lo Stato membro ospitante può esigere dagli interessati; che il Consiglio intende trattare la proposta in una fase successiva;

(7) considerando che è stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a facilitare la libera circolazione degli infermieri specializzati che non sono in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE(6); che il Consiglio intende trattare questa proposta in una fase successiva;

(8) considerando che è opportuno che la presente direttiva preveda relazioni regolari per il controllo della sua applicazione;

(9) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

Ambito d'applicazione

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure definite nella presente direttiva per quanto riguarda lo stabilimento nel loro territorio delle persone fisiche e delle società menzionate nel titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi(7) e del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento(8), nonché per la prestazione dei servizi forniti da dette persone e società (di seguito denominate "beneficiari"), nei settori di attività di cui all'allegato A.

2. La presente direttiva si applica alle attività elencate nell'allegato A, che i cittadini di uno Stato membro intendono esercitare, a titolo autonomo o subordinato, in uno Stato membro ospitante.

Articolo 2

Gli Stati membri nei quali l'accesso ad una delle attività di cui all'allegato A o l'esercizio della stessa sono subordinati al possesso di determinate qualifiche provvedono affinché il beneficiario che lo richiede sia informato, prima che si stabilisca o che inizi la prestazione dei servizi, in merito alle norme che disciplinano la professione che egli intende intraprendere.

TITOLO II

Riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro

Articolo 3

1. Fatto salvo l'articolo 4, uno Stato membro non può negare, per difetto di qualifiche adeguate, ad un cittadino di un altro Stato membro di accedere ad una delle attività di cui all'allegato A, parte prima, o di esercitarla alle stesse condizioni dei propri cittadini, senza aver effettuato un esame comparativo tra le conoscenze e le competenze attestate dai diplomi, certificati ed altre qualifiche formali acquisite dal beneficiario allo scopo di esercitare la stessa attività in altri luoghi della Comunità, da un lato, e le conoscenze e le competenze richieste dalle proprie norme nazionali, dall'altro. Se da tale esame comparativo risulta che le conoscenze e le competenze attestate da un diploma, da un certificato o da altra qualifica formale rilasciati da un altro Stato membro corrispondono a quelle richieste dalle proprie disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante non può negare al titolare del diploma il diritto di esercitare l'attività in questione. Tuttavia, se dall'esame comparativo risulta una differenza sostanziale, lo Stato membro ospitante offre al beneficiario la possibilità di dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le competenze mancanti. In tale caso lo Stato membro ospitante deve concedere al richiedente la scelta tra tirocinio di adattamento e prova attitudinale, analogamente a quanto previsto dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE.

In deroga alla presente disposizione lo Stato membro ospitante può prescrivere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale nel caso di attività di lavoratore autonomo o mansioni direttive, di cui all'allegato A, parte prima, che richiedono la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali vigenti, a condizione che la conoscenza e l'applicazione di dette disposizioni nazionali siano richieste dalle competenti autorità dello Stato membro anche per l'accesso...

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