Regulation (EC) No 2327/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 December 2003 establishing a transitional points system applicable to heavy goods vehicles travelling through Austria for 2004 within the framework of a sustainable transport policy

Coming into Force31 December 2003
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number32003R2327
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2003/2327/oj
Published date31 December 2003
Date22 December 2003
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
L_2003345IT.01003001.xml
31.12.2003 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 345/30

REGOLAMENTO (CE) N. 2327/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2003

che istituisce per il 2004 un sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria nell'ambito di una politica dei trasporti sostenibile

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), visto il progetto comune approvato il 25 novembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994 (4) prevede, all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.
(2) In occasione della riunione del 14 e 15 dicembre 2001 a Laeken, il Consiglio europeo ha chiesto, al punto 58 delle conclusioni, la proroga del sistema degli ecopunti come soluzione provvisoria. Tale proroga è conforme alla politica di tutela ambientale nelle aree sensibili quali la regione alpina. Al punto 35 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 si chiede al Consiglio di adottare entro la fine del 2002 un regolamento sulla soluzione provvisoria per il transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria (2004-2006).
(3) Il provvedimento risulta necessario in attesa che venga adottata la proposta quadro sulla tariffazione dell'uso delle infrastrutture prevista dal Libro bianco sulla politica europea dei trasporti fino al 2010, che la Commissione intende presentare nel 2003.
(4) Tale provvedimento è altresì giustificato dalla necessità di proteggere l'ambiente dalle conseguenze dell'inquinamento provocato dal passaggio di un numero molto elevato di automezzi pesanti.
(5) L'Agenzia europea dell'ambiente rileva che l'ampliamento dell'Unione europea può determinare un considerevole incremento del traffico in transito. Il sistema provvisorio di punti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria dovrebbe quindi essere esteso nell'ambito dell'ampliamento per includere i paesi in fase di adesione.
(6) La convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione alpina) firmata e approvata dalla Comunità europea (5) stabilisce una serie di norme volte a limitare il transito degli automezzi pesanti nei paesi alpini e sancisce in particolare che occorre ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat trasferendo un maggior volume di traffico, in particolare il traffico di trasporto merci, alla ferrovia, fornendo segnatamente infrastrutture appropriate e incentivi compatibili con i principi di mercato, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità.
(7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6).
(8) È essenziale trovare soluzioni non discriminatorie che concilino gli obblighi derivanti dal trattato (compresi l'articolo 6, l'articolo 51, paragrafo 1, e l'articolo 71), ad esempio riguardo alla libera circolazione dei servizi e delle merci e alla protezione dell'ambiente.
(9) è opportuno istituire un sistema provvisorio di punti per l'anno 2004,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «veicolo»: il veicolo quale definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (7);
b) «trasporti internazionali»: i trasporti internazionali quali definiti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 881/92;
c) «traffico di transito attraverso l'Austria»: il traffico che attraversa il territorio austriaco in provenienza da e a destinazione di località situate al di fuori dell'Austria;
d) «automezzo pesante»: tutti gli autoveicoli con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate immatricolato in uno Stato membro, adibito al trasporto merci, nonché tutti i rimorchi, inclusi i semirimorchi, con peso massimo autorizzato superiore a 7,5 tonnellate trainati da un autoveicolo immatricolato in uno Stato membro con peso massimo autorizzato pari o inferiore a 7,5 tonnellate;
e) «transito di merci su strada attraverso l'Austria»: il traffico di transito di automezzi pesanti attraverso l'Austria, indipendentemente dal fatto che i veicoli circolino carichi o a vuoto;
f) «viaggi bilaterali»: i viaggi internazionali su strada effettuati da veicoli con punto di partenza o di arrivo situato in Austria e corrispondente punto di arrivo o di partenza situato in un altro Stato membro, in cui i viaggi a vuoto sono effettuati in collegamento con tali trasporti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica al trasporto internazionale di merci su strada per viaggi effettuati nel territorio della Comunità. Il sistema provvisorio di punti non comporta limitazioni dirette del numero di transiti attraverso l'Austria.

Articolo 3

1. Per i viaggi che comportano il...

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