Council Directive 78/316/EEC of 21 December 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to the interior fittings of motor vehicles (identification of controls, tell-tales and indicators)

Coming into Force30 December 1977
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31978L0316
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1978/316/oj
Published date28 March 1978
Date21 December 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 81, 28 March 1978
EUR-Lex - 31978L0316 - IT

Direttiva 78/316/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

Gazzetta ufficiale n. L 081 del 28/03/1978 pag. 0003 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0058
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 7 pag. 0043
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 8 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 8 pag. 0105
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 8 pag. 0105
edizione speciale in lingua ceca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua estone capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua lituana capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua lettone capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua maltese capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua polacca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37
edizione speciale in lingua slovena capitolo 13 tomo 005 pag. 14 - 37


Direttiva del Consiglio

del 21 dicembre 1977

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla sistemazione interna dei veicoli a motore (identificazione di comandi, spie ed indicatori)

(78/316/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, fra l'altro, l'identificazione di comandi, spie ed indicatori dei veicoli a motore;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che è pertanto necessario che tutti gli Stati membri adottino le stesse prescrizioni, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni, onde permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [3], modificata dalla direttiva 78/315/CEE [4];

considerando che è opportuno formulare le prescrizioni tecniche in modo che perseguano lo stesso scopo dei lavori svolti in materia dalla commissione economica per l'Europa dell'ONU, nonché da talune prescrizioni tecniche adottate dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore richiede il riconoscimento tra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intende per "veicolo" ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole e delle macchine operatrici.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti l'identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori, se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I, II, III e IV.

Articolo 4

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati...

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