Council Regulation (EC) No 790/2001 of 24 April 2001 reserving to the Council implementing powers with regard to certain detailed provisions and practical procedures for carrying out border checks and surveillance
Coming into Force | 24 April 2001 |
End of Effective Date | 12 October 2006 |
Celex Number | 32001R0790 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/2001/790/oj |
Published date | 26 April 2001 |
Date | 24 April 2001 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 116, 26 April 2001 |
Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 26/04/2001 pag. 0005 - 0006
Regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio
del 24 aprile 2001
che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 2, lettere a) e b), e l'articolo 67, paragrafo 1,
vista l'iniziativa della Repubblica portoghese(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) Il manuale comune(3) è stato stabilito ai fini dell'attuazione delle disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione firmata a Schengen il 19 giugno 1990, recante applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (in appresso: la convenzione).
(2) Determinate disposizioni e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alle frontiere esterne degli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen, contenute nel manuale comune e nei relativi allegati, devono essere adottate nonché modificate e aggiornate regolarmente per rispondere alle esigenze operative delle competenti autorità di frontiera.
(3) Varie disposizioni del titolo II, capitolo 2, della convenzione, in particolare l'articolo 8, prevedono che le decisioni di applicazione siano adottate dal Comitato esecutivo istituito dagli accordi di Schengen adottati anteriormente al 1o maggio 1999 al quale il Consiglio si è sostituito in virtù dell'articolo 2 del protocollo Schengen. Ai sensi dell'articolo 1 di tale protocollo, la cooperazione nel contesto dell'acquis di Schengen è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea.
(4) È pertanto opportuno stabilire in un atto comunitario la procedura per l'adozione delle...
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