Council Directive 73/362/EEC of 19 November 1973 on the approximation of the laws of the Member States relating to material measures of length

Coming into Force22 November 1973
End of Effective Date30 October 2006
Celex Number31973L0362
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1973/362/oj
Published date05 December 1973
Date19 November 1973
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 335, 5 December 1973
EUR-Lex - 31973L0362 - IT 31973L0362

Direttiva 73/362/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle misure lineari materializzate

Gazzetta ufficiale n. L 335 del 05/12/1973 pag. 0056 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0173
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 3 pag. 0173
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 3 pag. 0098
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 3 pag. 0098


++++

( 1 ) GU n . L 202 del 6 . 9 . 1971 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure lineari materializzate

( 73/362/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l'articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ,

considerando che negli Stati membri la costruzione e le modalità di controllo delle misure lineari materializzate formano oggetto di disposizioni imperative che differiscono da uno Stato membro all'altro , ostacolando cosi gli scambi di tali strumenti ; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali disposizioni ;

considerando che la direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico ( 1 ) ha definito le procedure di approvazione CEE del modello e di verifica prima CEE degli strumenti di misura ; che , conformemente a tale direttiva , occorre fissare le prescrizioni tecniche cui debbono essere conformi le misure lineari per poter essere importate , commercializzate e utilizzate liberamente dopo aver subito i controlli ed essere state munite dei marchi e dei contrassegni previsti ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva si applica alle misure lineari materializzate definite in allegato .

Articolo 2

Le misure lineari sulle quali possono essere apposti i marchi e i contrassegni CEE sono descritte in allegato . Esse formano oggetto di un'approvazione di modello CEE e sono sottoposte alla verifica prima CEE .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare , vietare o limitare l'immissione sul mercato e in servizio di misure lineari munite del contrassegno di approvazione CEE del modello e del marchio di verifica prima CEE .

Articolo 4

1 . Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione .

2 . Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva .

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , addi 19 novembre 1973 .

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

ALLEGATO

1 . Definizioni

1.1 . Le misure lineari materializzate , in appresso denominate misure lineari , sono strumenti che comportano riferimenti le cui distanze sono indicate in unità legali di lunghezza .

1.2 . La lunghezza nominale di una misura lineare è la lunghezza con la quale si designa tale misura .

1.3 . I riferimenti principali sono i due riferimenti la cui distanza rappresenta la " lunghezza nominale " della misura .

1.4 . La scala della misura è costituita dai riferimenti principali e dagli altri riferimenti .

1.5 . Una misura lineare è detta :

1.5.1 . _ a teste , quando i riferimenti principali sono costituiti da due superfici

1.5.2 . _ a tratti , quando i riferimenti principali sono costituiti da due tratti , fori o tacche

1.5.3 . _ mista , quando uno dei riferimenti principali è una superficie e l'altro un tratto , un foro o una tacca .

2 . Materiali

Le misure lineari e i loro dispositivi complementari devono essere costruiti con materiali sufficientemente durevoli , stabili e resistenti alle influenze ambientali , in condizioni normali d'impiego .

Le caratteristiche dei materiali impiegati devono essere tali che :

2.1 . nell'impiego normale a temperature non superiori o non inferiori di oltre 8 * C alla temperatura di riferimento , le variazioni di lunghezza non superino gli errori...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT