2002/354/EC: Council Decision of 25 April 2002 on the adaptation of Part III of, and the creation of an Annex 16 to, the Common Consular Instructions
Coming into Force | 02 May 2002,01 January 2003 |
End of Effective Date | 04 April 2010 |
Celex Number | 32002D0354 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2002/354/oj |
Published date | 09 May 2002 |
Date | 25 April 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 123, 09 May 2002 |
2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0050 - 0052
Decisione del Consiglio
del 25 aprile 2002
relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune
(2002/354/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),
vista l'iniziativa del Regno del Belgio,
considerando quanto segue:
(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti comprende, in particolare, la determinazione da parte dell'acquis di Schengen di norme relative alle procedure e condizioni di rilascio dei visti. Pare logico che il modulo di domanda di visto, che dà il via alla procedura d'esame della domanda di visto e costituisce al tempo stesso la base per la verifica delle condizioni per tale esame, si configuri come un documento uniforme ad uso di tutti i servizi consolari degli Stati membri.
(2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia...
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