2002/354/EC: Council Decision of 25 April 2002 on the adaptation of Part III of, and the creation of an Annex 16 to, the Common Consular Instructions

Coming into Force02 May 2002,01 January 2003
End of Effective Date04 April 2010
Celex Number32002D0354
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2002/354/oj
Published date09 May 2002
Date25 April 2002
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 123, 09 May 2002
EUR-Lex - 32002D0354 - IT

2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune

Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0050 - 0052


Decisione del Consiglio

del 25 aprile 2002

relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune

(2002/354/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio,

considerando quanto segue:

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti comprende, in particolare, la determinazione da parte dell'acquis di Schengen di norme relative alle procedure e condizioni di rilascio dei visti. Pare logico che il modulo di domanda di visto, che dà il via alla procedura d'esame della domanda di visto e costituisce al tempo stesso la base per la verifica delle condizioni per tale esame, si configuri come un documento uniforme ad uso di tutti i servizi consolari degli Stati membri.

(2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia...

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