Council Regulation (EC) No 920/2005 of 13 June 2005 amending Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the language to be used by the European Economic Community and Regulation No 1 of 15 April 1958 determining the language to be used by the European Atomic Energy Community and introducing temporary derogation measures from those Regulations

Coming into Force18 June 2005,01 January 2007
End of Effective Date31 December 2021
Celex Number32005R0920
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/920/oj
Published date16 June 2006
Date13 June 2005
L_2005156IT.01000301.xml
18.6.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 156/3

REGOLAMENTO (CE) N. 920/2005 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2005

che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 290,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 190,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il governo irlandese ha chiesto che alla lingua irlandese sia riconosciuto lo stesso status di quello riconosciuto alle lingue nazionali ufficiali degli altri Stati membri e che si adottino le modifiche a tal fine necessarie al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (1) e al regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell’energia atomica (2), i quali due regolamenti sono in seguito denominati «regolamento n. 1».
(2) Dagli articoli 53 del trattato sull’Unione europea e 314 del trattato che istituisce la Comunità europea risulta che l’irlandese è una delle lingue facenti fede per ciascuno di questi due trattati.
(3) Il governo irlandese sottolinea che, conformemente all’articolo 8 della Costituzione irlandese, l’irlandese, in quanto lingua nazionale, è la prima lingua ufficiale dell’Irlanda.
(4) È opportuno rispondere positivamente alla richiesta del governo irlandese e modificare di conseguenza il regolamento n. 1. Tuttavia è opportuno decidere che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell’Unione europea non sono vincolate dall’obbligo di redigere e tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese. È inoltre opportuno prevedere che tale deroga sia parziale ed escludere dal suo campo di applicazione i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio; è altresì opportuno conferire al Consiglio la facoltà di decidere
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT