Council Directive 74/483/EEC of 17 September 1974 on the approximation of the laws of the Member States relating to the external projections of motor vehicles

Coming into Force19 September 1974
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number31974L0483
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1974/483/oj
Published date02 October 1974
Date17 September 1974
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 266, 2 October 1974
EUR-Lex - 31974L0483 - IT 31974L0483

Direttiva 74/483/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle sporgenze esterne dei veicoli a motore

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 02/10/1974 pag. 0004 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale greca: capitolo 13 tomo 3 pag. 0012
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 4 pag. 0058
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 4 pag. 0031
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 4 pag. 0031


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 17 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle sporgenze esterne dei veicoli a motore (74/483/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro le sporgenze esterne;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2);

considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 26 («Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne») (3) che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all' adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che tali prescrizioni si applicano ai veicoli a motore della categoria M1 ; la classificazione internazionale dei veicoli a motore è riportata nella direttiva 70/156/CEE;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta il riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni ; che tale sistema, per ben funzionare, richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a decorrere da una stessa data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M1 (definita all'allegato I della direttiva 70/156/CEE) destinato a circolare su strada, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti le sporgenze esterne, se queste rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'utilizzazione dei veicoli per motivi concernenti le sporgenze esterne, se queste rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul (1)GU n. C 55 del 13.5.1974, pag. 14. (2)GU n. L 42 del...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT