2004/295/EC: Council Decision of 22 March 2004 authorising Italy to apply a measure derogating from Article 21 of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes

Coming into Force26 March 2004
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32004D0295
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2004/295/oj
Published date01 April 2004
Date22 March 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 97, 01 April 2004
EUR-Lex - 32004D0295 - IT

2004/295/CE: Decisione del Consiglio, del 22 marzo 2004, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0063 - 0064


Decisione del Consiglio

del 22 marzo 2004

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/295/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(1), in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ciascuno Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, al fine di semplificare la procedura di riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.

(2) Con lettera protocollata il 31 ottobre 2003 presso il segretariato generale della Commissione, il governo italiano ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di scarto.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dall'Italia il 28 novembre 2003.

(4) La deroga in questione mira a consentire all'Italia di designare, quale debitore dell'imposta, il beneficiario di specifici tipi di cessioni nel settore dei materiali di scarto. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il beneficiario delle cessioni di materiali di scarto può dedurre l'imposta dovuta per tali cessioni. Ciò dovrebbe ridurre al minimo i problemi che le autorità fiscali incontrano nella riscossione dell'IVA in questo settore senza influenzare in alcun modo l'importo dell'imposta...

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