Council Regulation (EC) No 872/2004 of 29 April 2004 concerning further restrictive measures in relation to Liberia

Coming into Force30 April 2004
End of Effective Date06 October 2015
Celex Number32004R0872
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/oj
Published date30 April 2004
Date29 April 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 162, 30 April 2004
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30.4.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 162/32

REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio relativa al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, (1)

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio 2004, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1521 (2003) che stabiliva misure rivedute nei confronti della Liberia per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo paese e, in particolare, della partenza dell'ex Presidente Charles Taylor, e a seguito dell'adozione della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia (2), il Consiglio ha adottato il regolamento 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia (3).
(2) La risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2004 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor e da Charles Taylor Jr. da altre persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dai suoi ex alti funzionari e da altri suoi stretti alleati e soci designati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003).
(3) Le azioni e le politiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e di altre persone, in particolare il saccheggio delle risorse liberiane e il loro trasferimento al di fuori del paese e l'occultamento di fondi e di beni liberiani, hanno minato la transizione della Liberia verso la democrazia e lo sviluppo ordinato delle sue istituzioni e risorse politiche, amministrative ed economiche.
(4) In considerazione dell'impatto negativo sulla Liberia del trasferimento all'estero di beni e fondi oggetto di appropriazione indebita e dell'uso di questi ultimi da parte di Charles Taylor e soci per minare la pace e la stabilità in Liberia e nella regione, è necessario procedere al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano e dei suoi soci.
(5) La posizione comune 2004/487/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dei suoi ex alti funzionari e di altri stretti alleati o soci.
(6) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, per quanto riguarda il territorio della Comunità, onde evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si devono intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
(7) La posizione comune prevede altresì che alcune esenzioni alla disposizione relativa al congelamento possano essere concesse a fini umanitari o per rispettare vincoli o decisioni anteriori alla data della risoluzione 1532 (2004).
(8) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.
(9) Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

1) per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);
2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
3) per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente, dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor, da Charles Taylor Jr. e dalle seguenti persone e entità, designate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato I:

a) altre persone legate all'ex Presidente liberiano Charles Taylor da stretti vincoli di parentela;
b) alti funzionari dell'ex regime di Taylor e altri stretti alleati e soci;
c) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui sopra;
d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per conto o sotto la direzione delle persone di cui sopra.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche
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