Council Regulation (EC) No 1601/2001 of 2 August 2001 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional anti-dumping duty imposed on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in the Czech Republic, Russia, Thailand and Turkey

Coming into Force05 August 2001
End of Effective Date05 November 2007
Celex Number32001R1601
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/1601/oj
Published date04 August 2001
Date02 August 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 04 August 2001
EUR-Lex - 32001R1601 - IT

Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 04/08/2001 pag. 0001 - 0019


Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio

del 2 agosto 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Tailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001(2) ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio ("CFA") originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.

(2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea ("Corea") e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano di entità minima.

2. Procedimento successivo

(3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.

(4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

a) l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originarie di Repubblica ceca, Russia, Tailandia e Turchia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;

b) la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di CFA originarie di Corea e Malaysia senza l'istituzione di misure.

(6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

(7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(8) Il regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come costituito da cavi di ferro o acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio innossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche muniti di accessori (indicati dall'industria come "cavi di fili d'acciaio" o "CFA").

(9) Alcune parti interessate hanno riaffermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due gruppi. Alcune di esse distinguono tra CFA per applicazioni generali e CFA ad alte prestazioni, mentre altre distinguono tra i cavi standard per applicazioni generali e i cavi per applicazioni speciali. È stato argomentato che questi cavi non possono essere considerati un prodotto unico se si tiene conto delle loro diverse caratteristiche fisiche e tecniche, dei diversi modi di produzione, dell'assenza di un grado significativo d'interscambiabilità, di mercati di sbocco diversi e dell'assenza di una concorrenza rilevante.

(10) A questo proposito va notato in primo luogo che, benché siano prodotti in un'ampia gamma di tipi diversi, con certe differenze fisiche e tecniche, tutti i CFA possiedono le stesse caratteristiche fisiche di base (cioè i fili d'acciaio che formano il trefolo, i trefoli che avvolti intorno all'anima formano il cavo e l'anima stessa) e le stesse caratteristiche tecniche fondamentali (tutti i cavi hanno un determinato numero di fili in un trefolo, un determinato numero di trefoli in un cavo, un dato diametro e una data costruzione). I CFA che si trovano alle due estremità della gamma non sono interscambiabili, ma quelli dei gruppi contigui lo sono. Si è pertanto concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA di gruppi diversi. Inoltre, prodotti dello stesso gruppo possono avere applicazioni differenti.

(11) Secondariamente, la distinzione tra CFA per applicazioni generali e i CFA ad alte prestazioni si basa sull'uso cui sono destinati i cavi, ossia vi sono CFA adatti a vari impieghi e CFA che possono essere impiegati solo in applicazioni specifiche. Va rilevato che le parti interessate non sono state in grado di dimostrare l'esistenza di una chiara linea di demarcazione tra questi due gruppi. Inoltre, la distinzione in questione non tiene conto del fatto che vi sono gruppi contigui nei quali i CFA per applicazioni generali sono in concorrenza diretta con i CFA per applicazioni speciali e i due prodotti sono perciò interscambiabili.

(12) Infine, la distinzione tra CFA standard e CFA speciali viene fatta per differenziare i cavi che sono stati fabbricati secondo uno standard (ISO, DIN ecc.) da quelli che non vi corrispondono ("CFA speciali", che sono talvolta cavi standard modificati), indipendentemente dall'uso specifico dei cavi. Le caratteristiche fisiche e tecniche di base sono però le stesse, che si tratti di cavi standard o speciali. Nei gruppi contigui inoltre i CFA standard competono con i CFA speciali, poiché possono essere impiegati per le stesse applicazioni; i due prodotti sono pertanto interscambiabili.

(13) Alla luce delle considerazioni che precedono, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 9 a 13 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Prodotto simile

(14) Nel regolamento provvisorio si era concluso che i CFA prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria erano simili ai CFA esportati nella Comunità dai paesi interessati e a quelli prodotti e venduti sui mercati interni dei paesi interessati. Analogamente, i CFA prodotti e venduti sul mercato interno della Corea erano simili ai CFA originari della Russia ed esportati nella Comunità.

(15) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i CFA venduti nella Comunità dall'industria comunitaria non erano simili a quelli importati dai paesi interessati. In particolare si è argomentato che i CFA importati dai paesi in questione erano principalmente destinati ad applicazioni generali, mentre quelli venduti dall'industria comunitaria erano prevalentemente cavi ad alte prestazioni. Di conseguenza, se un procedimento era giustificato, doveva riguardare solo i CFA per applicazioni generali. È stato anche chiesto di escludere dal campo di applicazione delle misure i CFA destinati a progetti particolari poiché l'industria comunitaria ne è praticamente il fornitore esclusivo sul mercato comunitario.

(16) A questo proposito si rileva che nei procedimenti antidumping il prodotto in esame e il prodotto simile sono definiti facendo riferimento alle caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base e all'uso fondamentale. Dopo aver definito il prodotto in esame, ossia il prodotto fabbricato nei paesi interessati ed esportato nella Comunità, si deve esaminare se il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono simili al prodotto in esame. In questo contesto, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato nella Comunità è irrilevante.

(17) Per quanto riguarda specificamente i CFA destinati a progetti particolari, che sono ideati secondo le esigenze dei clienti e fabbricati in base a contratti spesso aggiudicati con gare di appalto, va notato che possiedono anch'essi le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base degli altri CFA. Ad ogni modo, anche se l'industria comunitaria è in una posizione di evidente vantaggio in termini di prossimità, va sottolineato che i produttori esportatori in questione possono partecipare alle gare d'appalto.

(18) Si è concluso pertanto che le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'uso fondamentale dei CFA importati dai paesi interessati e di quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria sono simili.

(19) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 14 a 16 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale

(20) Alcuni produttori esportatori che hanno cooperato hanno contestato il metodo usato per determinare l'importo relativo ai profitti da aggiungere ai costi di fabbricazione e alle spese generali, amministrative e di vendita nei casi in cui il valore normale è stato costruito. Secondo i produttori esportatori della Russia e della Tailandia che hanno cooperato, la Commissione, calcolando i profitti netti totali solo in base alle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e non al fatturato totale realizzato sul mercato interno con le vendite del prodotto in esame, ha aumentato esageratamente il margine di profitto. Secondo il produttore esportatore ceco che ha cooperato, la Commissione avrebbe dovuto escludere le vendite interne di tipi di CFA il cui volume rappresentava meno del 5 % del volume dello stesso tipo di prodotto esportato nella...

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