Regulation (EEC) No 922/72 of the Council of 2 May 1972 laying down general rules for granting aid in respect of silkworms for the 1972/73 rearing year
Coming into Force | 06 May 1972,01 April 1972 |
End of Effective Date | 31 December 2013 |
Celex Number | 31972R0922 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1972/922/oj |
Published date | 05 May 1972 |
Date | 02 May 1972 |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 106, 5 maggio 1972,Journal officiel des Communautés européennes, L 106, 5 mai 1972 |
Regolamento (CEE) n. 922/72 del Consiglio, del 2 maggio 1972, che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
Gazzetta ufficiale n. L 106 del 05/05/1972 pag. 0001 - 0001
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0377
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0129
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0393
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0223
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0224
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( 1 ) GU n . L 100 del 27 . 4 . 1972 , pag . 1 .
REGOLAMENTO ( CEE ) N . 922/72 DEL CONSIGLIO
del 2 maggio 1972
che fissa per la campagna di allevamento 1972/1973 le norme generali di concessione dell'aiuto per i bachi da seta
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .
visto il trattato che istituisce la Comunita economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 845/72 del Consiglio , del 24 aprile 1972 , relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ( 1 ) , in particolare l'articolo 2 , paragrafo 4 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che l'articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 845/72 prevede la concessione di un aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità e che è opportuno fissare le norme generali di applicazione previste da tale articolo ;
considerando che , al fine di semplificare l'applicazione del regime di aiuto , è opportuno limitare in ogni Stato membro la concessione dell'aiuto stesso ai bachi da seta allevati sul territorio di questo Stato ;
considerando che , per garantire il buon funzionamento di tale regime , è opportuno definire i beneficiari dell'aiuto e precisare talune condizioni di concessione di quest'ultimo ;
considerando che è necessario prevedere un sistema di controllo amministrativo inteso a garantire che l'aiuto sia concesso soltanto per i prodotti che possono costituirne oggetto ;
considerando che al fine di assicurare l'applicazione uniforme di detto regime è opportuno precisare le modalità di calcolo dell'aiuto ;
considerando che è opportuno limitare la validita del presente regolamento a un periodo sufficiente per apprezzarne l'efficacia ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 1
Per la campagna di allevamento...
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