Commission Decision of 22 December 2006 adopting certain transitional measures concerning deliveries of raw milk to processing establishments and the processing of this raw milk in Romania with regard to the requirements of Regulation (EC) Nos 852/2004 and 853/2004 of the European Parliament and of Council (notified under document number C(2006) 6963) (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2007,01 January 1001
End of Effective Date31 December 2009
Celex Number32007D0027
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2007/27(1)/oj
Published date13 January 2007
Date22 December 2006
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 8, 13 January 2007
L_2007008IT.01004501.xml
13.1.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 8/45

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti (CE) nn. 852/2004 e 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 6963]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/27/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (1), stabilisce per gli operatori del settore alimentare norme generali in materia di igiene alimentare basate sui principi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo e dispone che tali operatori devono conformarsi ai requisiti strutturali fondati su tali principi. Il regolamento (CE) n. 856/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale (2), completa le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004. Le norme di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 includono prescrizioni specifiche per gli stabilimenti di trasformazione del latte, nonché prescrizioni in materia di igiene relative al latte crudo e ai prodotti lattiero-caseari.
(2) La Romania aderirà alla Comunità il 1o gennaio 2007. In preparazione dell'adesione gli stabilimenti di trasformazione del latte stanno effettuando i miglioramenti strutturali necessari per conformarsi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Dal 2004 il numero di stabilimenti conformi ai requisiti strutturali comunitari è passato da 12 a 123.
(3) Tuttavia, è aumentata solo leggermente la proporzione del latte crudo conforme ai requisiti igienici di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 che viene fornita a stabilimenti di trasformazione del latte conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Nel 2005 su una produzione totale di latte vaccino crudo pari a 5,6 milioni di tonnellate all'anno, 0,38 milioni di tonnellate di latte crudo conforme sono state fornite agli stabilimenti di trasformazione del latte.
(4) Considerando la situazione attuale, è opportuno disporre misure transitorie per l'organizzazione del settore lattiero in Romania.
(5) In questo contesto l'allegato VII, capitolo 5, sottosezione I, lettera c) dell'atto di adesione di Bulgaria e Romania autorizza provvisoriamente taluni stabilimenti di trasformazione del latte non conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 a ricevere forniture di latte crudo non conforme ai requisiti igienici di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 («latte non conforme»).
(6) Le aziende di produzione del latte non conformi ai requisiti igienici di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e gli stabilimenti di trasformazione del latte non conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 sono presenti in tutto il territorio della Romania. Di conseguenza taluni stabilimenti conformi ricevono sia latte crudo conforme ai relativi requisiti igienici di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 («latte conforme»), sia latte non conforme. Quindi la commercializzazione dei prodotti finali originari degli stabilimenti conformi deve essere limitata alla Romania. Un elenco di tali stabilimenti conformi deve essere stabilita nella presente decisione.
(7) Inoltre, taluni stabilimenti conformi intendono trasformare separatamente latte conforme e non conforme. Occorre pertanto stabilire le condizioni riguardanti la raccolta e il trattamento di tale latte, nonché la commercializzazione dei relativi prodotti finali. Quindi anche un elenco degli stabilimenti conformi che trasformano i due tipi di latte deve essere stabilito dalla presente decisione.
(8) Il periodo transitorio concesso deve essere limitato a 18 mesi. La situazione del settore lattiero in Romania deve essere riesaminata entro la fine di tale periodo transitorio. Di conseguenza è opportuno che la Romania presenti relazioni annuali alla Commissione sui progressi realizzati per il miglioramento della fornitura di latte crudo da parte delle aziende di produzione del latte agli stabilimenti conformi.
(9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Elenchi degli stabilimenti conformi

I capitoli I e II dell'allegato della presente decisione stabiliscono gli elenchi degli stabilimenti di produzione del latte in Romania che sono conformi ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004, allegato II, capitolo II («stabilimenti conformi») e sono autorizzati a ricevere e trasformare latte crudo non conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3 e capitolo II, parte III («latte non conforme»).

Articolo 2

Forniture di latte non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato

1. Gli stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato della presente decisione possono ricevere e trasformare latte crudo non conforme.

2. Finché gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 beneficiano delle disposizioni di tale paragrafo, i prodotti originari da tali stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato:

a) sono commercializzati solo sul mercato nazionale o utilizzati per l'ulteriore trasformazione in altri stabilimenti conformi di cui al capitolo I dell'allegato, indipendentemente dalla data di commercializzazione;
b) devono recare un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Forniture di latte conforme e non conforme e la sua trasformazione in stabilimenti conformi di cui al capitolo II dell'allegato

Gli stabilimenti conformi di cui al capitolo II dell'allegato della presente decisione possono ricevere e trasformare, in linee di produzione separate, il latte crudo conforme ai requisiti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, allegato III, sezione IX, capitolo I, parte III, punto 3 e capitolo II, parte III («latte conforme») e il latte non conforme a condizione che gli operatori del settore alimentare di tali stabilimenti:

a) si conformino all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004;
b) dimostrino la loro capacità di conformarsi alle seguenti condizioni, inclusa la designazione delle linee di produzione separate:
i) prendere tutte le misure necessarie per garantire la corretta osservanza delle procedure interne per la separazione del latte crudo dalla raccolta alla fase della produzione finale, inclusi gli itinerari della raccolta del latte, il deposito e il trattamento separati del latte conforme e non conforme, l'imballaggio e l'etichettatura specifici dei prodotti a base di latte conforme e non, nonché l'immagazzinamento separato di tali prodotti;
ii) stabilire una procedura per garantire la rintracciabilità del latte crudo, inclusi i necessari documenti giustificativi dei movimenti dei prodotti, nonché la responsabilità per i prodotti lattiero-caseari e la corrispondenza tra latte conforme e non conforme e categorie di prodotti lattiero-caseari;
iii) sottoporre tutto il latte crudo a trattamento termico a una temperatura minima di 71,7 °C per 15
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