Council Regulation (EC) No 461/2004 of 8 March 2004 amending Regulation (EC) No 384/96 on protection against dumped imports from countries not members of the European Community and Regulation (EC) No 2026/97 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community

Coming into Force20 March 2004
End of Effective Date10 January 2010
Celex Number32004R0461
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2004/461/oj
Published date13 March 2004
Date08 March 2004
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 77, 13 March 2004
EUR-Lex - 32004R0461 - IT 32004R0461

Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

Gazzetta ufficiale n. L 077 del 13/03/2004 pag. 0012 - 0020


Regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio

dell'8 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 384/96 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea e il regolamento (CE) n. 2026/97 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con i regolamenti (CE) n. 384/96(1) (il "regolamento antidumping di base") e (CE) n. 2026/97(2) (il "regolamento antisovvenzioni di base") il Consiglio ha adottato regole comuni di tutela contro le importazioni oggetto, rispettivamente, di dumping e di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (in appresso i due regolamenti sono denominati congiuntamente i "regolamenti di base").

(2) I regolamenti di base prevedono, per l'istituzione di misure antidumping e compensative definitive, una procedura in base alla quale il Consiglio delibera a maggioranza semplice su proposta della Commissione.

(3) Alla luce delle esperienze compiute di recente nell'applicazione dei regolamenti di base e al fine di preservare la trasparenza e l'efficienza degli strumenti di difesa commerciale, si ritiene necessario rivedere il modo in cui le istituzioni comunitarie cooperano nel processo di istituzione di misure antidumping e compensative definitive.

(4) Secondo il metodo vigente, una proposta della Commissione viene adottata solo se la maggioranza semplice degli Stati membri vota a favore di tale proposta. Conseguenza di questo sistema è però che le astensioni sono di fatto contabilizzate come voti contrari alla proposta della Commissione. Il che significa che una proposta della Commissione può non essere adottata dal Consiglio a causa del numero di astensioni.

(5) Per dare una soluzione efficace a questo problema, i regolamenti di base devono essere modificati in modo da rendere obbligatoria, nelle deliberazioni del Consiglio, la maggioranza semplice degli Stati membri per respingere una proposta della Commissione intesa ad istituire misure definitive. In base a questa procedura, le misure sono adottate dal Consiglio a meno che il Consiglio non decida a maggioranza semplice di respingere la proposta entro un mese dalla sua presentazione da parte della Commissione.

(6) Sembra opportuno applicare una siffatta procedura per rendere più agevole il processo decisionale comunitario senza modificare i rispettivi ruoli della Commissione e del Consiglio nell'applicazione dei regolamenti di base, senza che ciò comporti alcuna modifica per le procedure decisionali in altre materie della politica commerciale o in altri settori.

(7) Per assicurare un'applicazione uniforme delle procedure decisionali previste dai regolamenti di base, devono essere adeguate anche le procedure di altre decisioni del Consiglio a norma dei regolamenti di base aventi essenzialmente lo stesso dispositivo dell'istituzione delle misure definitive. Di conseguenza, il metodo illustrato sopra dovrebbe essere adottato anche per le procedure relative ai riesami, alle nuove inchieste, all'elusione e alla sospensione di misure.

(8) Il regolamento antidumping di base stabilisce termini obbligatori per il completamento dei procedimenti d'inchiesta avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, mentre alle inchieste di riesame avviate a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12 si applica solo un termine indicativo.

(9) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i dazi antidumping rimangono in vigore in attesa dell'esito del riesame. Inchieste di riesame eccezionalmente lunghe a norma di detto articolo possono quindi nuocere alla certezza del diritto con effetti negativi per le parti interessate. Analoghi effetti indesiderati possono derivare da inchieste che si protraggono per molto tempo nel quadro di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.

(10) Si ritiene pertanto opportuno introdurre termini obbligatori anche per il completamento di inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, e di nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base.

(11) Nel fissare il termine appropriato per il completamento delle inchieste di riesame, si deve tener conto del fatto che la portata e la complessità possono variare da un'inchiesta all'altra.

(12) In primo luogo, i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento antidumping di base possono, in certi casi, risultare complessi quanto i nuovi procedimenti avviati a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, ad esempio per quanto riguarda il campo di applicazione dell'inchiesta o il numero delle parti interessate. Di conseguenza, mentre il termine indicativo esistente per questo tipo di inchieste di riesame è di 12 mesi, il termine obbligatorio per il loro completamento dovrebbe essere equivalente, ma non superiore, al termine di 15 mesi fissato per il completamento dei nuovi procedimenti.

(13) In secondo luogo, poiché i riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e le nuove inchieste a norma dell'articolo 12 del regolamento antidumping di base presentano un grado di complessità inferiore a quello dei riesami a norma dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, il termine fissato per il loro completamento dovrebbe essere più breve. Si ritiene opportuno fissare, per il completamento delle inchieste di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, un termine di 9 mesi che corrisponde al periodo massimo autorizzato per la registrazione delle importazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. Dato che le importazioni vengono registrate in attesa che sia ultimato il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, il termine per il completamento di detto riesame non dovrebbe superare il periodo durante il quale le importazioni oggetto del riesame possono essere soggette a registrazione.

(14) In terzo luogo, mentre di norma si prevede che le nuove inchieste ai sensi dell'articolo 12 si concludano entro l'attuale termine indicativo di 6 mesi, si ritiene opportuno portare il termine obbligatorio a 9 mesi, poiché l'inchiesta potrebbe richiedere più tempo se dovessero essere presi in considerazione i valori normali riveduti. Inoltre, le importazioni oggetto di una nuova inchiesta a norma dell'articolo 12 possono, come le importazioni oggetto di riesami a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, essere soggette a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5. Di conseguenza, lo stesso termine massimo di 9 mesi per la registrazione dovrebbe essere applicato anche alle nuove inchieste a norma dell'articolo 12.

(15) I considerando da 8 a 14 si applicano, mutatis mutandis, ai riesami a norma degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento antisovvenzioni di base.

(16) Alla luce del fabbisogno di risorse umane che comporterà il rispetto dei nuovi termini relativi ai riesami, si ritiene prudente introdurre tali termini gradualmente. Un periodo di graduale introduzione agevolerà l'adeguata ripartizione delle risorse nel tempo.

(17) Le informazioni fornite agli Stati membri in sede di comitato consultivo sono spesso di natura altamente tecnica e comportano un'analisi economica e giuridica complessa. Per lasciare agli Stati membri il tempo sufficiente ad analizzarle, tali informazioni dovrebbero essere loro inviate al più tardi 10 giorni prima della data della riunione fissata dal presidente del comitato.

(18) L'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base stabilisce, tra l'altro, che qualora una delle parti revochi un impegno, può essere imposto un dazio definitivo, a norma dell'articolo 9, in base ai fatti accertati nel corso dell'inchiesta nel cui ambito è stato accettato l'impegno. Questa disposizione ha determinato una duplice procedura dispendiosa in termini di tempo, consistente in una decisione della Commissione che revoca l'accettazione dell'impegno e un regolamento del Consiglio che istituisce nuovamente il dazio. Considerando che questa procedura non lascia alcuna discrezione al Consiglio riguardo all'istituzione di tale dazio o alla fissazione del suo livello, si considera opportuno modificare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 5 e 9, per mettere in chiaro la responsabilità della Commissione e per riunire la revoca di un impegno e l'applicazione del dazio in un unico atto giuridico. È inoltre necessario assicurare che la procedura di revoca sia portata a termine entro un periodo pari normalmente a sei mesi e comunque non superiore a nove mesi, per garantire un'adeguata applicazione della misura.

(19) Il considerando 18 si applica, mutatis mutandis, agli impegni a norma dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base.

(20) L'articolo 12, paragrafo 1...

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