Commission Directive 2001/15/EC of 15 February 2001 on substances that may be added for specific nutritional purposes in foods for particular nutritional uses (Text with EEA relevance)

Coming into Force14 March 2001
End of Effective Date30 December 2009
Celex Number32001L0015
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/15/oj
Published date22 February 2001
Date15 February 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 52, 22 February 2001
EUR-Lex - 32001L0015 - IT

Direttiva 2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 22/02/2001 pag. 0019 - 0025


Direttiva 2001/15/CE della Commissione

del 15 febbraio 2001

sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) Numerose sostanze nutritive, come ad esempio vitamine, minerali e amminoacidi, possono essere aggiunte negli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare per far sì che questi rispondano alle specifiche esigenze nutrizionali dei soggetti cui sono destinati oppure per conformarsi al disposto delle direttive specifiche adottate in forza dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE.

(2) Non è possibile definire ai fini della presente direttiva tutte le sostanze nutritive come un gruppo a sé stante né, allo stadio attuale, redigere un elenco esaustivo di tutte le categorie di sostanze nutritive che possono essere aggiunte agli alimenti destinati a diete particolari.

(3) La gamma degli alimenti destinati ad un'alimentazione particolare è estremamente ampia e variegata e i processi tecnologici adottati per produrli sono diversi. Pertanto, per le categorie di sostanze nutritive di cui alla presente direttiva, la gamma delle sostanze utilizzabili in tutta sicurezza per la fabbricazione di alimenti destinati a tali alimentazioni deve essere la più ampia possibile.

(4) La scelta delle sostanze elencate si deve basare essenzialmente sulla loro sicurezza ed in secondo luogo sulla disponibilità biologica nell'organismo umano e sulle proprietà organolettiche e tecnologiche. Il fatto che una sostanza compaia tra quelle che possono essere...

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