Regulation (EEC) No 234/68 of the Council of 27 February 1968 on the establishment of a common organisation of the market in live trees and other plants, bulbs, roots and the like, cut flowers and ornamental foliage
Coming into Force | 01 July 1968,05 March 1968 |
End of Effective Date | 31 December 2007 |
Celex Number | 31968R0234 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1968/234/oj |
Published date | 02 March 1968 |
Date | 27 February 1968 |
Official Gazette Publication | Journal officiel des Communautés européennes, L 55, 2 mars 1968 |
Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 02/03/1968 pag. 0001 - 0004
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0026
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 2 pag. 0005
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0026
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0027
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0094
I (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CEE) N. 234/68 DEL CONSIGLIO del 27 febbraio 1968 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agraria comune e che tale politica deve, in particolare, comportare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che possa assumere forme diverse secondo i prodotti;
considerando che la produzione di piante vive e di prodotti della floricoltura ha importanza particolare nell'economia agricola di alcune regioni della Comunità ; che per gli agricoltori di tali regioni questa produzione rappresenta una parte preponderante del reddito ; che è pertanto opportuno favorire con misure adeguate il collocamento razionale di tale produzione e assicurare la stabilità del mercato;
considerando che una delle misure da adottare per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati è l'applicazione di norme comuni di qualità ai prodotti in causa ; che l'applicazione di tali norme dovrebbe avere l'effetto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente e di facilitare le relazioni commerciali sulla base di una concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione;
considerando che l'applicazione di tali norme esige un controllo della qualità per i prodotti soggetti a normalizzazione ; che occorre pertanto prevedere delle misure che garantiscano un tale controllo;
considerando che le esportazioni di bulbi da fiore verso i paesi terzi rivestono un interesse economico importante per la Comunità ; che il mantenimento e lo sviluppo di tali esportazioni possono essere raggiunti tramite una stabilizzazione dei corsi per detti scambi ; che occorre pertanto prevedere dei prezzi minimi all'esportazione dei prodotti in causa;
considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura giustifica l'applicazione della tariffa doganale comune ; che è inoltre necessario procedere rapidamente al coordinamento e all'unificazione dei regimi di importazione applicati nei confronti dei paesi terzi;
considerando che, per non lasciare il mercato comunitario indifeso di fronte al rischio di perturbazioni eccezionali che potrebbero sopravvenire a causa delle importazioni o delle esportazioni, occorre permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le...
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