Directive 2001/56/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 relating to heating systems for motor vehicles and their trailers, amending Council Directive 70/156/EEC and repealing Council Directive 78/548/EEC

Coming into Force09 November 2001
End of Effective Date31 October 2014
Celex Number32001L0056
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2001/56/oj
Published date09 November 2001
Date27 September 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 292, 09 November 2001
EUR-Lex - 32001L0056 - IT

Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 09/11/2001 pag. 0021 - 0040


Direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 27 settembre 2001

relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 78/548/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 78/548/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al riscaldamento dell'abitacolo dei veicoli a motore(4) è stata adottata come direttiva particolare nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5). Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 78/548/CEE.

(2) In particolare secondo l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve essere corredata di una scheda informativa contenente i punti pertinenti dell'allegato I di detta direttiva 70/156/CEE, nonché di un certificato di omologazione, basata sull'allegato VI della medesima, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione.

(3) Alla luce del progresso tecnico, vari tipi di veicoli sono attualmente muniti di dispositivi di riscaldamento a combustione, generalmente alimentati a gasolio, benzina o gas di petrolio liquefatto, per il riscaldamento del vano passeggeri (ad esempio negli autobus), del vano di carico (ad esempio autocarri e rimorchi) o del vano di riposo (ad esempio autocarri e autocaravan), in modo efficace ed evitando il rumore e le emissioni gassose prodotte dal funzionamento del motore di trazione quando il veicolo staziona. Per motivi di sicurezza, è necessario ampliare l'ambito di applicazione al fine di introdurre i requisiti relativi ai dispositivi di riscaldamento e alla loro installazione. Detti requisiti devono rispecchiare le norme più rigorose compatibili con le attuali tecnologie.

(4) È necessario prevedere l'omologazione dei dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti e dei veicoli muniti di tali dispositivi.

(5) È necessario inserire nella presente direttiva ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza dei dispositivi di riscaldamento a combustione di GPL, aggiungendo un allegato.

(6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(6).

(7) Per chiarezza è opportuno abrogare la direttiva 78/548/CEE e sostituirla con la presente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva "veicolo" è ogni veicolo a motore cui si applica la direttiva 70/156/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo o di un tipo di sistema di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico se detto sistema è conforme alle prescrizioni stabiliti dagli allegati.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, l'entrata in servizio o l'uso dei veicoli o la vendita, l'entrata in servizio o l'uso di sistemi di riscaldamento per motivi riguardanti il sistema di riscaldamento dell'abitacolo o del vano di carico, se detto sistema è conforme alle prescrizioni degli allegati.

Articolo 4

1. A decorrere dal 9 maggio 2003, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo o di sistema di riscaldamento, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

- vietare la vendita, l'immatricolazione o l'entrata in servizio di veicoli, oppure la vendita o l'entrata in servizio di sistemi di riscaldamento,

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se questi sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 9 maggio 2004, gli Stati membri:

- non rilasciano più l'omologazione CE, e

- possono rifiutare l'omologazione nazionale,

di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, o di un tipo di dispositivo di riscaldamento a combustione, se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 9 maggio 2005, gli Stati membri:

- cessano di considerare i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alla direttiva 70/156/CEE validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima, e

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o l'entrata in servizio di veicoli nuovi

per motivi riguardanti i sistemi di riscaldamento, se non sono soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva.

Il presente paragrafo non si applica ai tipi di veicoli muniti di sistema di riscaldamento con recupero del calore - acqua.

4. A decorrere dal 9 maggio 2005, le prescrizioni della presente direttiva, relative ai dispositivi di riscaldamento a combustione in quanto componenti, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 5

Entro il 9 novembre 2002 la Commissione esamina le ulteriori prescrizioni in materia di sicurezza con riferimento ai dispositivi di riscaldamento a GPL dei veicoli a motore e, se del caso, modifica la presente direttiva a norma della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo: "il comitato").

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a 3 mesi.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 7

La direttiva 70/156/CEE è così modificata:

1) La voce 36 della parte 1 dell'allegato IV è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2) Nell'allegato XI:

a) La voce 36 nell'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) La voce 36 nell'appendice 2 è sostituita dalla seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 8

La direttiva 78/548/CEE è abrogata con effetto dal 9 maggio 2004. I riferimenti alla direttiva 78/548/CEE si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 9 maggio 2003 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla...

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