Council Regulation (EEC) No 1784/77 of 19 July 1977 concerning the certification of hops

Coming into Force01 August 1978
End of Effective Date31 March 2007
Celex Number31977R1784
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1977/1784/oj
Published date08 August 1977
Date19 July 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 8 August 1977
EUR-Lex - 31977R1784 - IT 31977R1784

Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/1977 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0037
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0005


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1784/77 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1977

relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 4 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 prevede la certificazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , raccolti o lavorati nella Comunità ; che occorre definire le norme generali per tale certificazione ;

considerando che occorre escludere dalla procedura di certificazione alcuni prodotti , tenuto conto della loro specificità e della loro destinazione ;

considerando che è necessario affidare agli Stati membri il compito di procedere , tramite organismi o servizi appositamente designati , alla certificazione dei prodotti che soddisfano alle condizioni del presente regolamento ;

considerando che , per garantire il rispetto della procedura di certificazione , è necessario prevedere un controllo secondo modalità appropriate ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del suddetto regolamento , il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano caratteristiche qualitative minime ; che è opportuno prevedere che tali requisiti minimi di commercializzazione debbano essere rispettati fin dalla prima fase della commercializzazione ;

considerando che , per garantire l ' identità dei prodotti certificati , occorre stabilire norme comunitarie , secondo le quali gli imballaggi devono recare le indicazioni necessarie al controllo ufficiale e all ' informazione degli acquirenti ;

considerando che occorre affidare agli stessi Stati membri interessati il...

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