Council Regulation (EEC) No 1784/77 of 19 July 1977 concerning the certification of hops
Coming into Force | 01 August 1978 |
End of Effective Date | 31 March 2007 |
Celex Number | 31977R1784 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1784/oj |
Published date | 08 August 1977 |
Date | 19 July 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 200, 8 August 1977 |
Regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio, del 19 luglio 1977, relativo alla certificazione del luppolo
Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/1977 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 9 pag. 0037
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 19 pag. 0023
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 9 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 13 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 13 pag. 0005
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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1784/77 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1977
relativo alla certificazione del luppolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,
visto il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 del Consiglio , del 26 luglio 1971 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1170/77 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 2 , paragrafo 4 ,
vista la proposta della Commissione ,
considerando che il regolamento ( CEE ) n . 1696/71 prevede la certificazione dei prodotti di cui all ' articolo 1 , raccolti o lavorati nella Comunità ; che occorre definire le norme generali per tale certificazione ;
considerando che occorre escludere dalla procedura di certificazione alcuni prodotti , tenuto conto della loro specificità e della loro destinazione ;
considerando che è necessario affidare agli Stati membri il compito di procedere , tramite organismi o servizi appositamente designati , alla certificazione dei prodotti che soddisfano alle condizioni del presente regolamento ;
considerando che , per garantire il rispetto della procedura di certificazione , è necessario prevedere un controllo secondo modalità appropriate ;
considerando che , ai sensi dell ' articolo 2 , paragrafo 2 , del suddetto regolamento , il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano caratteristiche qualitative minime ; che è opportuno prevedere che tali requisiti minimi di commercializzazione debbano essere rispettati fin dalla prima fase della commercializzazione ;
considerando che , per garantire l ' identità dei prodotti certificati , occorre stabilire norme comunitarie , secondo le quali gli imballaggi devono recare le indicazioni necessarie al controllo ufficiale e all ' informazione degli acquirenti ;
considerando che occorre affidare agli stessi Stati membri interessati il...
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