Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC

Coming into Force17 June 1986
End of Effective Date22 December 2012
Celex Number31986L0280
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1986/280/oj
Published date04 July 1986
Date12 June 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 4 July 1986
EUR-Lex - 31986L0280 - IT 31986L0280

Direttiva 86/280/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 04/07/1986 pag. 0016 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 7 pag. 0134
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 7 pag. 0134


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 12 giugno 1986 concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE (86/280/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la direttiva 76/464/CEE del Consiglio, del 4 maggio 1976, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità(1), in particolare l'articolo 6,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

visto il parere del Comitato economico e sociale(4),

considerando che, per proteggere l'ambiente idrico della Comunità dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose, l'articolo 3 della direttiva 76/464/CEE stabilisce un regime di autorizzazioni preventive che fissa norme di emissione per gli scarichi delle sostanze dell'elenco I del suo allegato e che l'articolo 6 di detta direttiva prevede la fissazione di valori limite delle norme di emissione, ma anche la fissazione di obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ricettore interessato dagli scarichi ;

considerando che gli Stati membri sono tenuti ad applicare i valori limite, salvi i casi in cui possono far ricorso agli obiettivi di qualità ;

considerando che le sostanze pericolose oggetto della presente direttiva sono state scelte principalmente in base ai criteri previsti nella direttiva 76/464/CEE ;

considerando che l'inquinamento delle acque ad opera degli scarichi di tali sostanze è provocato da un gran numero di industrie e che è quindi necessario fissare valori limite specifici in funzione del tipo d'industria nonché obiettivi di qualità per l'ambiente idrico in cui vengono immessi gli scarichi di tali sostanze ;

considerando che scopo dei valori limite e degli obiettivi di qualità deve essere l'eliminazione dell'inquinamento delle varie parti dell'ambiente idrico che possono essere influenzate dagli scarichi di tali sostanze ;

considerando che detti valori limite e obiettivi di qualità devono essere stabiliti espressamente per tale scopo e non nell'intento di fissare norme riguardanti la tutela dei consumatori o la commercializzazione di prodotti provenienti dall'ambiente idrico ;

considerando che, affinché gli Stati membri possano provare che gli obiettivi di qualità sono rispettati, occorre prevedere delle relazioni alla Commissione per ciascun obiettivo di qualità scelto e applicato ;

considerando che è necessario che gli Stati membri controllino che le misure adottate in applicazione della presente direttiva non possano avere l'effetto di aumentare l'inquinamento del suolo o dell'atmosfera ;

considerando inoltre che, per un'efficace applicazione della presente direttiva, occorre prevedere la sorveglianza, da parte degli Stati membri, dell'ambiente idrico interessato dagli scarichi delle sostanze in questione ; che i poteri per instaurare tale sorveglianza non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE ; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo ;

considerando che per talune fonti significative d'inquinamento dovuto a tali sostanze, diverse dalle fonti degli scarichi soggette al regime dei valori limite comunitari o di norme di emissione nazionali, appare necessario stabilire programmi specifici per eliminare l'inquinamento ; che i poteri d'azione specifici a tale effetto non sono previsti dalla direttiva 76/464/CEE ; che i poteri d'azione specifici a tal fine non sono previsti dal trattato e che è pertanto opportuno far ricorso all'articolo 235 del medesimo ;

considerando che le acque sotterranee possono essere escluse dal campo di applicazione della presente direttiva in quanto formano oggetto della direttiva 80/68/CEE(5) ;

considerando che, ai fini di un'applicazione efficace della presente direttiva, è necessario che la Commissione trasmetta al Consiglio, ogni cinque anni, una valutazione comparativa dell'applicazione della direttiva stessa da parte degli Stati membri ;

considerando che la presente direttiva dovrà essere adattata e completata, su proposta della Commissione, secondo l'evoluzione delle conoscenze scientifiche relative principalmente alla tossicità, alla persistenza e all'accumulazione delle sostanze in questione negli organismi viventi e nei sedimenti, o in caso di perfezionamento dei migliori mezzi tecnici disponibili ; che occorre al riguardo prevedere di integrare la direttiva con disposizioni riguardanti altre sostanze pericolose e modificare il contenuto degli allegati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

1. La presente direttiva :

-fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i valori limite delle norme di emissione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva per gli scarichi degli stabilimenti industriali definiti all'articolo 2, lettera e), della presente direttiva ;

-fissa, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 76/464/CEE, gli obiettivi di qualità dell'ambiente idrico per quanto riguarda le sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva ;

-fissa, conformente all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 76/464/CEE, i termini entro i quali debbono essere osservate le condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri per gli scarichi esistenti ;

-fissa, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 76/464/CEE, i metodi di misura di riferimento per la determinazione della concentrazione delle sostanze di cui all'articolo 2, lettera a), della presente direttiva negli scarichi e nell'ambiente idrico ;

-stabilisce, conformente all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 76/464/CEE, una procedura di controllo ;

-prescrive agli Stati membri di...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT