2012/186/EU: Commission Delegated Decision of 3 February 2012 amending Directive 2009/42/EC of the European Parliament and of the Council on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea Text with EEA relevance

Coming into Force12 April 2012,01 January 2012
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32012D0186
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec_del/2012/186/oj
Published date11 April 2012
Date03 February 2012
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 101, 11 April 2012
L_2012101IT.01000501.xml
11.4.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 101/5

DECISIONE DELEGATA DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2012

che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/186/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Nella produzione di statistiche europee è necessario contemperare le esigenze degli utilizzatori con gli oneri gravanti sui rispondenti.
(2) Nell’intento di proporre soluzioni tecniche atte a semplificare quanto più possibile le diverse attività necessarie alla produzione di statistiche, pur mantenendo i risultati finali in linea con le attuali e prevedibili esigenze degli utilizzatori, è stata condotta a livello europeo un’analisi tecnica dei dati esistenti, raccolti in applicazione della legislazione dell’UE concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare, e della relativa politica di diffusione.
(3) Risulta da tale analisi la necessità di semplificare la variabile «direzione» utilizzata nelle statistiche trimestrali esistenti sul traffico navale nei principali porti europei e di precisare lo status giuridico (obbligatorio o facoltativo) degli insiemi di dati F1 e F2 corrispondenti.
(4) Inoltre, è opportuno stabilire un quadro giuridico armonizzato per la rilevazione su base volontaria di dati statistici sui container ro-ro. Occorre, inoltre, estendere l’applicazione della classificazione del tipo di carico.
(5) La nomenclatura delle zone costiere marittime va adeguata tenendo conto dei progressi della tecnica.
(6) La direttiva 2009/42/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II, IV e VIII della direttiva 2009/42/CE sono sostituiti dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il primo anno di riferimento per l’applicazione della presente decisione è il 2012, che copre i dati relativi al 2012.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

VARIABILI E DEFINIZIONI

1. Variabili statistiche

a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri

peso lordo in tonnellate delle merci,
tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all’allegato II,
descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all’allegato III,
porto dichiarante,
direzione del movimento, entrata o uscita,
controparte per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,
controparte per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,
numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata e numero di croceristi che effettuano un’escursione nel corso di una crociera,
controparte per le entrate di passeggeri: il porto di imbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri si sono imbarcati sulla nave con la quale sono arrivati nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV,
controparte per le uscite di passeggeri: il porto di sbarco (il porto, cioè, in cui i passeggeri sono sbarcati dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dei paesi del SEE figuranti nell’elenco dei porti e, al di fuori dei paesi del SEE, le zone costiere marittime di cui all’allegato IV.

Per le merci trasportate in container o su unità ro-ro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari:

numero complessivo dei container (con e senza carico),
numero dei container senza carico,
numero complessivo di unità mobili (ro-ro) con e senza carico,
numero di unità mobili (ro-ro) senza carico.

b) Informazioni relative alle navi

numero di navi,
tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi,
paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato V,
tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VI,
classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all’allegato VII.

2. Definizioni

a) «Container per il trasporto di merci»: un’unità di carico

1.destinata a durare e di conseguenza sufficientemente resistente per poter essere utilizzata più volte;2.appositamente progettata per facilitare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura di carico;3.munita di dispositivi che ne consentono la rapida movimentazione, in particolare il trasferimento da un modo di trasporto ad un altro;4.progettata in modo da poter essere facilmente riempita e svuotata;5.di lunghezza pari o superiore a 20 piedi.

b) «Unità ro-ro»: mezzo rotabile per il trasporto di merci, come un autocarro, un rimorchio o un semirimorchio, caricabile su una nave utilizzando la trazione del veicolo stesso, se esiste, o una trazione di servizio. In questa definizione rientrano i rimorchi del porto o della nave. Le classificazioni devono essere conformi alla raccomandazione UNECE n. 21 «Codici dei tipi di carico, imballaggi e materiali d’imballaggio».

c) «Carico in container»: i container, con o senza merci, caricati sulle navi che li trasportano via mare o da queste scaricati.

d) «Carico ro-ro»: le merci, contenute o meno in container, caricate su unità ro-ro e le unità ro-ro imbarcate sulle navi che le trasportano via mare o da queste sbarcate.

e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei container e delle unità ro-ro.

f) «Tonnellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile nei serbatoi, provviste di bordo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali.

g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili.

h) «Crocerista»: il passeggero marittimo che compie un viaggio per mare su una nave da crociera. Sono esclusi i passeggeri di navi che effettuano escursioni giornaliere.

i) «Nave da crociera»: la nave per passeggeri destinata a prestare un servizio turistico completo. Tutti i passeggeri sono alloggiati in cabine e la nave dispone di strutture d’intrattenimento a bordo. Sono escluse le navi che effettuano normale servizio di traghetto, anche se i passeggeri possono considerare tale servizio come una crociera. Sono inoltre escluse le navi da carico in grado di trasportare un numero molto limitato di passeggeri alloggiati in cabine. Sono escluse anche le navi che effettuano unicamente escursioni giornaliere.

j) «Escursione di un crocerista»: la breve visita compiuta a una attrazione turistica associata a un porto da un crocerista che conserva la sua cabina a bordo della nave.

k) «Carico in container ro-ro»: container con o senza merci, caricati su unità ro-ro imbarcate sulle navi che li trasportano via mare o da queste sbarcati.

l) «Rimorchio per il trasporto marittimo da porto a porto»: rimorchio utilizzato per il trasporto di carichi (compresi i container) da porto a porto su navi ro-ro, destinato principalmente a essere utilizzato a bordo di navi ro-ro o a terra sotto il controllo dell’autorità portuale.

m) «Nave ro-ro»: nave adibita al trasporto di unità ro-ro.

ALLEGATO II

Classificazione del tipo di carico

Categoria (1) Codice a una cifra Codice 2 cifre Descrizione Tonnellaggio Numero di unità
Rinfuse liquide 1 1X Merci alla rinfusa, liquide (mancano le unità di carico) X
11 Gas liquido X
12 Petrolio greggio X
13 Prodotti petroliferi X
19 Altre merci alla rinfusa, liquide X
Rinfuse secche 2 2X Merci alla rinfusa, a secco (mancano le unità di carico) X
21 Minerali X
22 Carbone X
23 Prodotti agricoli (per esempio: cereali, soia, tapioca) X
29 Altre merci alla rinfusa, a secco X
Container 3 3X Grandi container X (2) X
31 Unità di carico da 20 piedi X (2) X
32 Unità di carico da 40 piedi X (2) X
33 Unità di carico > 20 piedi e < 40 piedi X (2) X
34 Unità
...

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