Council Regulation (EC) No 1258/1999 of 17 May 1999 on the financing of the common agricultural policy

Coming into Force03 July 1999
End of Effective Date31 December 2006
Celex Number31999R1258
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1258/oj
Published date26 June 1999
Date17 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1258 - IT 31999R1258

Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al finanziamento della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0103 - 0112


REGOLAMENTO (CE) N. 1258/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere della Corte dei conti(4),

(1) considerando che, con il regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune(5), il Consiglio ha istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), di seguito denominato il "Fondo", che costituisce parte del bilancio generale delle Comunità europee, che tale regolamento stabilisce i principi da applicare per il finanziamento della politica agricola comune;

(2) considerando che, nella fase del mercato unico, i sistemi di prezzo sono unificati e la politica agricola è comunitaria, per cui gli oneri finanziari che ne derivano incombono alla Comunità; che in virtù di tale principio, quale figura all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento n. 25, per conseguire le finalità di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato la sezione garanzia del Fondo dovrebbe finanziare le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, le misure di sviluppo rurale, alcune misure veterinarie specifiche definite nella decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(6), alcune azioni destinate a fornire informazioni sulla politica agricola comune, nonché talune azioni di valutazione;

(3) considerando che la sezione "orientamento" del Fondo dovrebbe finanziare le spese relative ad alcune misure di sviluppo rurale nelle regioni in ritardo di sviluppo nonché quelle relative all'iniziativa comunitaria di sviluppo rurale;

(4) che l'amministrazione del Fondo è affidata alla Commissione e che è prevista una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al comitato del Fondo;

(5) considerando che la responsabilità di controllare le spese del Fondo, sezione garanzia, spetta innanzi tutto agli Stati membri, i quali designano i servizi e gli organismi competenti per il pagamento delle spese; che gli Stati membri devono assumersi tale responsabilità in modo pieno ed effettivo; che la Commissione, responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli e può finanziare le spese solamente qualora tali condizioni offrano tutte le garanzie necessarie riguardo alla conformità con le norme comunitarie; che nell'ambito di un sistema decentrato di gestione delle spese comunitarie è essenziale che la Commissione, istituzione responsabile dei finanziamenti, abbia il diritto ed i mezzi per effettuare tutti i controlli sulla gestione delle spese che ritiene necessari e che siano piene ed effettive la trasparenza e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione;

(6) considerando che, al momento della liquidazione dei conti, la Commissione può determinare, entro un lasso di tempo ragionevole, la spesa totale da iscrivere nei conti generali per la sezione garanzia del Fondo soltanto se si è preventivamente assicurata che i controlli nazionali sono sufficienti e trasparenti e che gli organismi pagatori verificano l'ammissibilità e la regolarità delle domande di pagamento che evadono; che occorre pertanto prevedere il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri; che al fine di garantire la coerenza delle condizioni di tale riconoscimento negli Stati membri, la Commissione indica alcune linee guida sui criteri da applicare; che, a tal fine, è opportuno disporre che siano finanziate solamente le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri; che, inoltre, la trasparenza dei controlli nazionali, in particolare per quanto riguarda le procedure di ordinazione, di liquidazione e di pagamento, esige che sia limitato, se del caso, il numero di servizi e di organismi ai quali sono delegate tali responsabilità, tenuto conto delle norme costituzionali di ciascuno Stato membro;

(7) considerando che la gestione decentrata dei fondi comunitari, in particolare in seguito alla riforma della politica agricola comune, comporta la designazione di vari organismi pagatori; che, di conseguenza, qualora uno Stato membro riconosca più di un organismo pagatore, esso deve necessariamente prevedere un interlocutore unico, per garantire una gestione coerente dei fondi ed il collegamento fra la Commissione ed i vari organismi pagatori riconosciuti, nonché per far pervenire alla Commissione, entro tempi rapidi, i dati richiesti relativi alle operazioni di vari organismi pagatori;

(8) considerando che i mezzi finanziari devono essere mobilizzati dagli Stati membri in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori, mentre la Commissione versa anticipi sull'imputazione delle spese sostenute dagli organismi pagatori; che nel quadro delle misure di sviluppo rurale è opportuno predisporre anticipi effettivi destinati all'attuazione dei programmi; che tali anticipi dovrebbero essere gestiti sulla base dei meccanismi finanziari stabiliti per gli anticipi sul computo degli esborsi effettuati in un periodo di riferimento;

(9) che occorre prevedere due tipi di decisioni, l'una riguardante la liquidazione dei conti della sezione garanzia del Fondo e l'altra che stabilisca le conseguenze dei risultati emersi dalla verifica di conformità delle spese con le disposizioni comunitarie, incluse le rettifiche finanziarie;

(10) considerando che le verifiche di conformità e le relative decisioni di liquidazione non sono più legate all'esecuzione del bilancio in un esercizio determinato; che occorre stabilire il periodo massimo cui possono applicarsi le conseguenze dei risultati emersi dalle...

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