Council Directive 91/67/EEC of 28 January 1991 concerning the animal health conditions governing the placing on the market of aquaculture animals and products

Coming into Force04 February 1991
End of Effective Date31 July 2008
Celex Number31991L0067
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/67/oj
Published date19 February 1991
Date28 January 1991
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 46, 19 February 1991
EUR-Lex - 31991L0067 - IT

Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 19/02/1991 pag. 0001 - 0018
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 36 pag. 0137
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 36 pag. 0137


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 1991 che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (91/67/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che gli animali ed i prodotti dell'acquacoltura sono compresi nell'elenco che figura nell'allegato II del trattato;

considerando che l'allevamento di animali d'acquacoltura e l'immissione sul mercato di animali e prodotti dell'acquacoltura costituiscono una fonte di reddito per chi lavora nel settore della pesca;

considerando che per assicurare lo sviluppo razionale di questo settore ed aumentare la produttività occorre stabilire norme comunitarie di polizia sanitaria per questo settore;

considerando che in tale contesto è necessario contribuire al completamento del mercato interno, evitando al tempo stesso la diffusione delle malattie contagiose;

considerando che la situazione zoosanitaria degli animali d'acquacoltura non è omogenea nel territorio della Comunità; che si deve ricorrere al concetto di zona quando si fa riferimento a parti del territorio interessato;

considerando che è opportuno stabilire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di queste zone;

considerando che occorre anche far riferimento alla nozione di azienda beneficiaria di una qualifica zoosanitaria particolare;

considerando che è opportuno definire i criteri e la procedura per dare, mantenere, sospendere, ristabilire e revocare il riconoscimento di tali aziende;

considerando che è necessario stabilire i requisiti comunitari applicabili all'importazione dai paesi terzi di animali e prodotti dell'acquacoltura; che tali requisiti devono comprendere le misure di salvaguardia opportune;

considerando che occorre istituire un sistema d'ispezione comunitario per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva;

considerando che conviene procedere a studi scientifici per poter completare in futuro le regole previste nella presente direttiva;

considerando che occorre prevedere una procedura di cooperazione stretta ed efficace tra la Commissione e gli Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1 Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquacoltura.

La presente direttiva è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) animali d'acquacoltura: i pesci, i crostacei e i molluschi vivi provenienti da un'azienda, compresi quelli di origine selvatica destinati ad un'azienda;

2) prodotti dell'acquacoltura: i prodotti derivati dagli animali d'acquacoltura, destinati all'allevamento, como uova e gameti, o al consumo umano;

3) pesci, crostacei o molluschi: tutti i pesci, i crostacei o i molluschi indipendentemente dal loro stadio di sviluppo;

4) azienda: lo stabilimento o, in generale, qualsiasi impianto geograficamente delimitato in cui vengono allevati o tenuti animali d'acquacoltura destinati alla commercializzazione;

5) azienda riconosciuta: l'azienda che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato C, punti I, II o III, e riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 6;

6) zona riconosciuta: la zona che soddisfa, secondo il caso, i requisiti dell'allegato B, punti I, II o III e riconosciuta come tale conformemente all'articolo 5;

7) laboratorio riconosciuto: un laboratorio situato nel territorio di uno Stato membro e incaricato dall'autorità competente di effettuare, sotto la responsabilità di quest'ultima, le prove diagnostiche prescritte dalla presente direttiva;

8) servizo ufficiale: il servizio veterinario o qualsiasi altro servizio di livello equivalente, che è designato dall'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo e che è responsabile dei controlli previsti dalla presente direttiva;

9) visita di controllo sanitario: la visita effettuata dal servizio o dai servizi ufficiali per il controllo sanitario di un'azienda o di una zona;

10) immissione sul mercato: la detenzione o l'esposizione a scopo di vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna, il trasferimento o qualsiasi altra modalità di commercialzzazione nella Comunità, esclusa la vendita al dettaglio.

CAPITOLO 2 Immissione sul mercato degli animali e dei prodotti d'acquacoltura della Comunità

Articolo 3

1. Gli animali d'acquacoltura possono essere immessi sul mercato se soddisfano i requisiti generali seguenti:

a) non devono presentare alcun segno clinico di malattia il giorno del carico;

b) non devono essere destinati alla distruzione o alla macellazione nel quadro di un piano di eradicazione di una malattia prevista all'allegato A;

c) non devono provenire da un'azienda oggetto di un divieto per motivi di polizia sanitaria e non devono essere venuti a contatto di animali di tali aziende.

2. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati alla riproduzione (uova e gameti) devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Per essere immessi sul mercato, i prodotti d'acquacoltura destinati al consumo devono provenire da animali che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 4

Gli animali d'acquacoltura devono essere inoltrati con la massima sollecitudine al luogo di destinazione con mezzi di trasporto precedentemente puliti e, ove occorra, disinfettati con un prodotto ufficialmente autorizzato nello Stato membro di spedizione.

Se nel trasporto via terra si utilizza acqua, i veicoli devono essere predisposti in modo che l'acqua non possa fuoriuscire dal veicolo durante il trasporto. Quest'ultimo deve essere effettuato garantendo un'efficace protezione della qualifica sanitaria degli animali d'acquacoltura, in particolare con il ricambio dell'acqua. Detto ricambio deve essere effettuato in luoghi che rispondono ai requisiti prescritti dall'allegato D. Ogni Stato membro deve comunicare un elenco di questi luoghi e qualsiasi ulteriore modifica alla Commissione. Essa comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

1. Per ottenere la qualifica di «zona riconosciuta» relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.B, II.B o III.B;

- le disposizioni nazionali che garantiscono il rispetto delle regole previste, a seconda dei casi, nell'allegato B, punti I.C, II.C o III.C.

2. La Commissione esamina le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla luce di tali informazioni, essa può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 26, il riconoscimento o il ripristino del riconoscimento delle zone.

Se il servizio ufficiale revoca il riconoscimento di una zona conformemente all'allegato B, punti I.D.5, II.D o III.D.5, la Commissione abroga la decisione di riconoscimento.

3. La Commissione redige l'elenco delle zone riconosciute. Essa modifica tale elenco per tener conto sia dei nuovi riconoscimenti che delle revoche. La Commissione comunica tale elenco e le modifiche agli Stati membri.

Articolo 6

1. Per ottenere la qualifica di «azienda riconosciuta» in una zona non riconosciuta relativamente ad una o più malattie di cui all'allegato A, colonna 1, degli elenchi I e II, gli Stati membri presentano alla Commissione:

- tutte le appropriate giustificazioni relative alle condizioni definite, a seconda dei casi, nell'allegato C, punti I A, II A o III A;

- le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste, secondo il caso, nell'allegato C, punti I B, II B o III B.

2. Dopo aver ricevuto un fascicolo relativo ad una richiesta di riconoscimento o di nuovo riconoscimento di un'azienda in una zona non riconosciuta, la Commissione dispone di un termine di un mese per l'esame dello stesso. Detto esame è effettuato alla luce delle informazioni indicate al paragrafo 1 ed eventualmente dei risultati dei controlli effettuati in loco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17.

Se detto esame conduce a conclusioni favorevoli, la Commissione le trasmette agli Stati membri. Gli Stati membri dispongono di un termine di due settimane per presentare le loro osservazioni.

Dopo la scadenza di questo termine, se non è stata formulata alcuna osservazione oppure se le conclusioni degli Stati membri non sono in contraddizione con quelle della Commissione, questa procede al riconoscimento o al nuovo riconoscimento dell'azienda.

Se estistono divergenze importanti tra le conclusioni della Commissione e le osservazioni degli Stati membri o se, dopo aver esaminato il fascicolo, la Commissione ritiene che non debba essere dato il riconoscimento o il nuovo riconoscimento, questa dispone di un termine di due mesi per adire il comitato veterinario permanente ed ottenerne un parere. In questo caso il riconoscimento o il nuovo riconoscimento è dato secondo la procedura di cui all'articolo 26.

Qualora il servizio ufficiale revochi il riconoscimento di un'azienda conformemente all'allegato C, punti I.C, II. C...

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