Council Regulation (EC) No 1255/96 of 27 June 1996 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products

Coming into Force01 July 1996,29 June 1996
End of Effective Date31 December 2011
Celex Number31996R1255
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1996/1255/oj
Published date29 June 1996
Date27 June 1996
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 158, 29 June 1996
EUR-Lex - 31996R1255 - IT 31996R1255

Regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio del 27 giugno 1996 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 29/06/1996 pag. 0001 - 0142


REGOLAMENTO (CE) N. 1255/96 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1996

recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per i prodotti contemplati dal presente regolamento, la produzione comunitaria è attualmente insufficiente o nulla e che i produttori non possono pertanto soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità;

considerando che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti;

considerando che spetta alla Comunità decidere la sospensione di detti dazi autonomi;

considerando che i regolamenti recanti sospensione temporanea dei dazi autonomi per taluni prodotti industriali e agricoli hanno rinnovato in buona parte le misure precedenti; che pertanto, nell'intento di razionalizzare l'applicazione delle misure in questione, è opportuno non limitare il periodo di validità di questo regolamento, dal momento che in caso di necessità è possibile modificarne la portata, ed in particolare aggiungere o sopprimere taluni prodotti, con regolamento del Consiglio;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric non comportano alcuna modifica sostanziale, che, per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere che la Commissione, ascoltato il parere del comitato del codice doganale, possa apportare gli adattamenti tecnici necessari all'allegato del presente regolamento, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti figuranti in allegato sono sospesi al tasso del dazio doganale indicato per ciascuno di essi.

Articolo 2

Gli adattamenti tecnici, inclusa la pubblicazione di una versione consolidata in seguito a modifiche della nomenclatura combinata o dei codici Taric, sono adottati dalla Commissione...

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