2002/309/EC,Euratom: Decision of the Council, and of the Commission as regards the Agreement on Scientific and Technological Cooperation, of 4 April 2002 on the conclusion of seven Agreements with the Swiss Confederation
Coming into Force | 04 April 2002 |
End of Effective Date | 31 December 9999 |
Published date | 30 April 2002 |
Celex Number | 32002D0309 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dec/2002/309/oj |
Date | 04 April 2002 |
Date of Signature | 04 April 2002 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 114, 30 April 2002 |
2002/309/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera
Gazzetta ufficiale n. L 114 del 30/04/2002 pag. 0001 - 0005
Decisione del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione
del 4 aprile 2002
relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera
(2002/309/CE, Euratom)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma e con l'articolo 300, paragrafo 4,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo(1),
vista l'approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di mantenere il legame privilegiato tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera e tenuto conto del loro comune desiderio di ampliare e rafforzare le reciproche relazioni, sono stati firmati il 21 giugno 1999 e dovrebbero essere approvati i seguenti accordi:
- accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
- accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità e la Confederazione svizzera, dall'altra.
(2) I sette accordi sono strettamente interconnessi essendo concepiti per entrare in vigore e per cessare di applicarsi contemporaneamente, sei mesi dopo il ricevimento della notifica di mancato rinnovo o di denuncia concernente uno di essi.
(3) Per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli impegni contenuti nell'accordo ai sensi del titolo IV della Parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno di Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non in quanto obblighi di diritto comunitario ma in quanto obblighi derivanti da un impegno tra detti Stati membri e la Confederazione svizzera.
(4) Per quanto riguarda l'accordo sul commercio di prodotti agricoli, le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, primo trattino della presente decisione possono essere adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali misure dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2).
(5) Alcuni compiti ai fini dell'attuazione sono stati attribuiti ai Comitati misti istituiti ai sensi degli accordi, inclusa la competenza di modificare determinati aspetti dei rispettivi allegati. Dovrebbero essere stabilite le appropriate procedure interne per assicurare il corretto funzionamento degli accordi e, in determinati casi, per autorizzare la Commissione ad approvare talune modifiche tecniche degli stessi o a prendere alcune decisioni relative all'attuazione,
DECIDONO:
Articolo 1
1. Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti sei accordi:
- Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra;
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo;
- Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul...
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