Council Regulation (EC) No 1259/1999 of 17 May 1999 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy

Coming into Force26 June 1999,01 January 2000
End of Effective Date30 April 2004
Celex Number31999R1259
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1999/1259/oj
Published date26 June 1999
Date17 May 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 26 June 1999
EUR-Lex - 31999R1259 - IT

Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0113 - 0118


REGOLAMENTO (CE) N. 1259/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che occorre stabilire alcune condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei diversi regimi di sostegno al reddito della politica agricola comune;

(2) considerando che i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni espressamente previste dal presente regolamento;

(3) considerando che ai fini di una migliore integrazione della dimensione ambientale nelle organizzazioni comuni di mercato gli Stati membri dovrebbero applicare misure ambientali adeguate per quanto riguarda i terreni e la produzione agricoli oggetto di pagamenti diretti; che gli Stati membri dovrebbero decidere sulle conseguenze in caso di mancato rispetto dei requisiti in materia ambientale; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ridurre o persino a sopprimere i benefici derivanti dai regimi di sostegno se detti requisiti non sono soddisfatti; che gli Stati membri dovrebbero adottare tali misure ferma restando la possibilità di concedere aiuti in cambio di impegni agroambientali di carattere facoltativo;

(4) considerando che per stabilizzare la situazione dell'occupazione in agricoltura e per tener conto della prosperità globale delle aziende e del sostegno comunitario a dette aziende contribuendo così ad assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, comprendente tutti i lavoratori del settore, gli Stati membri devono essere autorizzati a ridurre i pagamenti diretti agli agricoltori nei casi in cui la manodopera impiegata nelle loro aziende è al di sotto e/o in cui la prosperità globale delle aziende e/o l'importo complessivo dei pagamenti sono al di sopra di determinati limiti, che verranno fissati dagli Stati membri; che al fine di mantenere in particolare la produttività agricola tali riduzioni non dovrebbero tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti;

(5) considerando che gli Stati membri dovrebbero stabilire sulla base di criteri obiettivi modalità dettagliate da applicare per le riduzioni dei pagamenti; che gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati...

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