Council Decision 2011/137/CFSP of 28 February 2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya

Coming into Force28 February 2011
End of Effective Date01 August 2015
Celex Number32011D0137
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/137(1)/oj
Published date03 March 2011
Date28 February 2011
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 58, 3 March 2011
L_2011058IT.01005301.xml
3.3.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 58/53

DECISIONE 2011/137/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2011

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 23 febbraio 2011 l'Unione europea ha espresso grave preoccupazione per la situazione in corso in Libia. L'UE ha condannato con fermezza la violenza e l'uso della forza contro i civili e deplorato la repressione nei confronti di dimostranti pacifici.
(2) L'UE ha rinnovato la sua richiesta di porre immediatamente fine all'uso della forza e di adottare provvedimenti intesi a rispondere alle legittime richieste della popolazione.
(3) Il 26 febbraio 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («il Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 1970 («UNSCR 1970(2011)»), che ha introdotto misure restrittive nei confronti della Libia e nei confronti di persone ed entità coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani in Libia, ivi compreso il coinvolgimento in attacchi nei confronti della popolazioni e delle infrastrutture civili in violazione del diritto internazionale.
(4) Data la gravità della situazione in Libia, l'UE ritiene necessario imporre misure restrittive supplementari.
(5) Inoltre, è necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla Libia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detto territorio.

2. È vietato:

a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
b) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza finanziaria in relazione alle attività militari o alla fornitura, alla manutenzione e all'uso dei prodotti di cui al paragrafo 1 a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Libia, o destinati ad essere ivi utilizzati;
c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L’articolo 1 non si applica:

a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo;
b) ad altra forma di fornitura, vendita o trasferimento di armamenti e materiale connesso;
c) alla fornitura di assistenza tecnica, formazione o altre forme di assistenza, compresa la fornitura di personale, in relazione a tale materiale;
d) alla prestazione di assistenza finanziaria in relazione a tale materiale;

autorizzati preventivamente, se del caso, dal comitato istituito a norma del punto 24 dell'UNSCR 1970 (2011) («il comitato»).

2. L’articolo 1 non si applica alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale dell'ONU, da personale dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

Articolo 3

È vietato l'approvvigionamento in Libia, da parte dei cittadini degli Stati membri, mediante le loro navi o le loro aeromobili di bandiera, dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano essi originari o meno del territorio della Libia.

Articolo 4

1. Gli Stati membri, in accordo con le rispettive autorità e legislazione nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto del mare e i pertinenti accordi per l'aviazione civile internazionale, ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, tutti i carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

2. Gli Stati membri, informati della scoperta, sequestrano e smaltiscono (ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione.

3. Gli Stati membri cooperano, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, alle ispezioni e alle operazioni di smaltimento effettuate a norma dei paragrafi 1 e 2.

4. Gli aeromobili e le navi che trasportano carichi diretti in Libia o provenienti da tale paese sono soggetti all’obbligo di fornire, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni supplementari per tutti i beni in entrata o in uscita da uno Stato membro.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio:

a) alle persone elencate nell'allegato I dell'UNSCR 1970 (2011) e alle altre persone indicate dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), elencate nell'allegato I;
b) alle persone non contemplate dall'allegato I che sono coinvolte o complici nell'ordinare, controllare o dirigere in altro modo la commissione di gravi violazioni dei diritti umani contro persone in Libia e che sono, tra l'altro, coinvolte o complici nella pianificazione, nel controllo, nel comando o nella condotta di attacchi, in violazione del diritto internazionale, fra cui bombardamenti aerei su civili e infrastrutture, ovvero alle persone che agiscono per loro, o per loro conto o sotto la loro direzione, elencate nell'allegato II.

2. Il paragrafo 1 non comporta l'obbligo per uno Stato membro di rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini.

3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se il comitato stabilisce che:

a) il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; o
b) una deroga contribuirebbe agli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale in Libia e di stabilità nella regione.

4. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica se:

a) l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario; o
b) è uno Stato membro a decidere caso per caso se tale ingresso o transito è necessario per promuovere la pace e la stabilità in Libia e a informarne successivamente il comitato entro quarantott'ore dalla decisione in questione.

5. Il paragrafo 1, lettera b), lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall’ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

6. Si considera che le disposizioni del paragrafo 5 si applicano anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

7. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 5 o 6.

8. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1, lettera b), quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Libia.

9. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

10. Nei casi in cui, ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 8, uno Stato membro autorizzi l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 6

1. Tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente:

a) dalle persone ed entità elencate
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT