Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation
Coming into Force | 23 December 1977 |
End of Effective Date | 01 January 2013 |
Celex Number | 31977L0799 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/oj |
Published date | 27 December 1977 |
Date | 19 December 1977 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 336, 27 December 1977 |
Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette
Gazzetta ufficiale n. L 336 del 27/12/1977 pag. 0015 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 1977
relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette
( 77/799/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,
vista la proposta della Commissione ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,
considerando che la pratica della frode e dell ' evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all ' inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza , pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ;
considerando che il Consiglio ha , per dette ragioni , adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l ' evasione fiscale sul piano internazionale ( 3 ) ;
considerando che , dato il carattere internazionale del problema , le misure nazionali sono insufficienti , in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni , in base ad accordi bilaterali , è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale , che hanno sempre più un carattere multinazionale ;
considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all ' interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni ;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente , su richiesta , informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni ;
considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi , a richiesta o no , ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorchù viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi , o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali , o infine quando l ' imposta , per un motivo qualsiasi , è stata o può essere elusa ;
considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell ' amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario ;
considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell ' ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese ; che è pertanto necessario , salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce , che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati ; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere...
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