Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the competent authorities of the Member States in the field of direct taxation

Coming into Force23 December 1977
End of Effective Date01 January 2013
Celex Number31977L0799
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1977/799/oj
Published date27 December 1977
Date19 December 1977
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 336, 27 December 1977
EUR-Lex - 31977L0799 - IT 31977L0799

Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 27/12/1977 pag. 0015 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale greca: capitolo 09 tomo 1 pag. 0086
edizione speciale svedese/ capitolo 9 tomo 1 pag. 0064
edizione speciale spagnola: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094
edizione speciale portoghese: capitolo 09 tomo 1 pag. 0094


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1977

relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette

( 77/799/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ) ,

considerando che la pratica della frode e dell ' evasione fiscale al di là dei confini degli Stati membri conduce a perdite di bilancio e all ' inosservanza del principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni dei movimenti di capitali e delle condizioni di concorrenza , pregiudicando quindi il funzionamento del mercato comune ;

considerando che il Consiglio ha , per dette ragioni , adottato il 10 febbraio 1975 una risoluzione relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare nel settore della lotta contro la frode e l ' evasione fiscale sul piano internazionale ( 3 ) ;

considerando che , dato il carattere internazionale del problema , le misure nazionali sono insufficienti , in quanto i loro effetti non si estendono al di là dei confini di uno Stato e che anche la collaborazione fra amministrazioni , in base ad accordi bilaterali , è inadeguata a far fronte alle nuove forme di frode e di evasione fiscale , che hanno sempre più un carattere multinazionale ;

considerando che occorre quindi rafforzare la collaborazione fra amministrazioni fiscali all ' interno della Comunità in conformità a principi e regole comuni ;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi reciprocamente , su richiesta , informazioni per quanto riguarda un caso preciso e che lo Stato a cui viene rivolta la richiesta deve provvedere a effettuare le ricerche necessarie per ottenere tali informazioni ;

considerando che gli Stati membri debbono scambiarsi , a richiesta o no , ogni informazione che sembri utile per un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio e in particolare allorchù viene accertato un trasferimento fittizio di utili tra imprese situate in Stati membri diversi , o quando queste transazioni tra imprese situate in due Stati vengono effettuate tramite un terzo paese per fruire di agevolazioni fiscali , o infine quando l ' imposta , per un motivo qualsiasi , è stata o può essere elusa ;

considerando che è opportuno consentire la presenza di funzionari dell ' amministrazione fiscale di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro quando questi due Stati lo ritengano necessario ;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell ' ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese ; che è pertanto necessario , salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce , che gli Stati membri che ricevono tali informazioni le utilizzino soltanto a fini fiscali o per sostenere le azioni giudiziarie contro chi non osservi la legislazione fiscale di detti Stati ; che inoltre è necessario che tali Stati attribuiscano alle informazioni di cui sopra lo stesso carattere...

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