Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States
Coming into Force | 11 October 1979 |
End of Effective Date | 21 December 2007 |
Celex Number | 31979L0869 |
ELI | http://data.europa.eu/eli/dir/1979/869/oj |
Published date | 29 October 1979 |
Date | 09 October 1979 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 271, 29 October 1979 |
Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri
Gazzetta ufficiale n. L 271 del 29/10/1979 pag. 0044 - 0053
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0220
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0190
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CONSIGLIO
DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 1979
relativa ai metodi di misura , alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri
( 79/869/CEE )
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,
vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,
visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,
visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,
considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) prevede l ' unificazione o l ' armonizzazione dei metodi di misura al fine di rendere comparabili i risultati delle misurazioni dell ' inquinamento intraprese nella Comunità ;
considerando che la direttiva 75/440/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 5 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 , prevede l ' adozione di una politica comunitaria relativa alla frequenza dei campionamenti e dell ' analisi dei parametri , nonchù ai metodi di misura ;
considerando che una disparità tra le disposizioni già applicate o in via di elaborazione negli Stati membri per quanto concerne i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei singoli parametri ai fini della determinazione della qualità delle acque superficiali può creare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ;
considerando che si rivela necessario integrare tale ravvicinamento delle legislazioni con un ' azione della Comunità intesa a conseguire , mediante una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre dunque prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione a tal uopo richiesti , deve essere fatto ricorso all ' articolo 235 del trattato ;
considerando che appare necessario stabilire , per le analisi effettuate negli Stati membri , metodi di misura di riferimento comuni per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ;
considerando che per controllare la qualità delle acque superficiali occorre procedere regolarmente ad un numero minimo di prelievi di campioni allo scopo di misurare i parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ;
considerando che la frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro deve essere tanto più elevata quanto maggiori sono il volume d ' acqua estratto e la popolazione approvvigionata ; che tale frequenza deve essere più elevata quando , a causa del deterioramento della qualità delle acque , il rischio aumenta ;
considerando che il progresso tecnico e scientifico può imporre una rapida adozione di alcune delle disposizioni di cui all ' allegato I della presente direttiva , per tener conto in particolare di eventuali variazioni dei livelli dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ; che per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tal fine è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico ,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :
Articolo 1
La presente direttiva riguarda i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE .
Articolo 2
Ai sensi della presente direttiva , si intende per :
- « metodo di misura di riferimento » : la designazione di un principio di misura o la descrizione succinta di un procedimento operativo che consentano di determinare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva ;
- « limite di rilevamento » : il valore minimo del parametro esaminato che può essere rilevato ;
- « precisione » : l ' intervallo entro cui deve trovarsi il 95 % dei risultati di misurazioni eseguite su un unico campione , seguendo sempre lo stesso metodo ;
- « esattezza » : la differenza tra il valore reale del parametro esaminato e il valore medio sperimentale ottenuto .
Articolo 3
1 . Le analisi dei campioni d ' acqua prelevati riguardano i parametri di cui all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ai quali sono stati attribuiti valori I e/o G .
2 . Nei limiti del possibile gli Stati membri ricorrono ai metodi di misura di riferimento di cui all ' allegato I della presente direttiva .
3 . Devono essere rispettati i valori per il limite di rilevamento , la precisione e l ' esattezza dei metodi di misura utilizzati per controllare i parametri indicati...
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