Council Directive 79/869/EEC of 9 October 1979 concerning the methods of measurement and frequencies of sampling and analysis of surface water intended for the abstraction of drinking water in the Member States

Coming into Force11 October 1979
End of Effective Date21 December 2007
Celex Number31979L0869
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1979/869/oj
Published date29 October 1979
Date09 October 1979
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 271, 29 October 1979
EUR-Lex - 31979L0869 - IT 31979L0869

Direttiva 79/869/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati Membri

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 29/10/1979 pag. 0044 - 0053
edizione speciale greca: capitolo 15 tomo 1 pag. 0220
edizione speciale spagnola: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale portoghese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0146
edizione speciale finlandese: capitolo 15 tomo 2 pag. 0190
edizione speciale svedese/ capitolo 15 tomo 2 pag. 0190


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CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

relativa ai metodi di misura , alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri

( 79/869/CEE )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 100 e 235 ,

vista la proposta della Commissione ( 1 ) ,

visto il parere del Parlamento europeo ( 2 ) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 3 ) ,

considerando che il programma d ' azione delle Comunità europee in materia ambientale ( 4 ) prevede l ' unificazione o l ' armonizzazione dei metodi di misura al fine di rendere comparabili i risultati delle misurazioni dell ' inquinamento intraprese nella Comunità ;

considerando che la direttiva 75/440/CEE del Consiglio , del 16 giugno 1975 , concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri ( 5 ) , in particolare l ' articolo 5 , paragrafo 2 , prevede l ' adozione di una politica comunitaria relativa alla frequenza dei campionamenti e dell ' analisi dei parametri , nonchù ai metodi di misura ;

considerando che una disparità tra le disposizioni già applicate o in via di elaborazione negli Stati membri per quanto concerne i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei singoli parametri ai fini della determinazione della qualità delle acque superficiali può creare disuguaglianze nelle condizioni di concorrenza e avere perciò un ' incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune ; che è quindi necessario procedere , in questo settore , al ravvicinamento delle legislazioni previsto all ' articolo 100 del trattato ;

considerando che si rivela necessario integrare tale ravvicinamento delle legislazioni con un ' azione della Comunità intesa a conseguire , mediante una più ampia regolamentazione , uno degli obiettivi della Comunità nel campo della protezione dell ' ambiente e del miglioramento della qualità della vita ; che occorre dunque prevedere a tal fine alcune disposizioni specifiche ; che , non essendo stati previsti dal trattato i poteri d ' azione a tal uopo richiesti , deve essere fatto ricorso all ' articolo 235 del trattato ;

considerando che appare necessario stabilire , per le analisi effettuate negli Stati membri , metodi di misura di riferimento comuni per la determinazione dei valori dei parametri che definiscono le caratteristiche fisiche , chimiche e microbiologiche delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile ;

considerando che per controllare la qualità delle acque superficiali occorre procedere regolarmente ad un numero minimo di prelievi di campioni allo scopo di misurare i parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ;

considerando che la frequenza minima dei campionamenti e delle analisi di ciascun parametro deve essere tanto più elevata quanto maggiori sono il volume d ' acqua estratto e la popolazione approvvigionata ; che tale frequenza deve essere più elevata quando , a causa del deterioramento della qualità delle acque , il rischio aumenta ;

considerando che il progresso tecnico e scientifico può imporre una rapida adozione di alcune delle disposizioni di cui all ' allegato I della presente direttiva , per tener conto in particolare di eventuali variazioni dei livelli dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ; che per facilitare l ' attuazione delle misure necessarie a tal fine è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell ' ambito di un comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico e scientifico ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva riguarda i metodi di misura di riferimento e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri indicati nell ' allegato II della direttiva 75/440/CEE .

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva , si intende per :

- « metodo di misura di riferimento » : la designazione di un principio di misura o la descrizione succinta di un procedimento operativo che consentano di determinare i parametri indicati nell ' allegato I della presente direttiva ;

- « limite di rilevamento » : il valore minimo del parametro esaminato che può essere rilevato ;

- « precisione » : l ' intervallo entro cui deve trovarsi il 95 % dei risultati di misurazioni eseguite su un unico campione , seguendo sempre lo stesso metodo ;

- « esattezza » : la differenza tra il valore reale del parametro esaminato e il valore medio sperimentale ottenuto .

Articolo 3

1 . Le analisi dei campioni d ' acqua prelevati riguardano i parametri di cui all ' allegato II della direttiva 75/440/CEE ai quali sono stati attribuiti valori I e/o G .

2 . Nei limiti del possibile gli Stati membri ricorrono ai metodi di misura di riferimento di cui all ' allegato I della presente direttiva .

3 . Devono essere rispettati i valori per il limite di rilevamento , la precisione e l ' esattezza dei metodi di misura utilizzati per controllare i parametri indicati...

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