2011/65/EU: Decision of the European Central Bank of 11 November 2010 on the annual accounts of the European Central Bank (ECB/2010/21)

Coming into Force31 December 2010
End of Effective Date30 December 2016
Celex Number32010D0021
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2011/65(1)/oj
Published date09 February 2011
Date11 November 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 35, 09 February 2011
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9.2.2011 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35/1

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell’11 novembre 2010

sul bilancio della Banca centrale europea

(rifusione)

(BCE/2010/21)

(2011/65/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), e in particolare l’articolo 26.2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione BCE/2006/17, del 10 novembre 2006, sui conti annuali della Banca centrale europea (BCE) (1) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Essa deve ora essere nuovamente modificata, in particolare con riferimento alla copertura del rischio di tasso d’interesse ed alla rivalutazione delle disponibilità in DSP, ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2) L’indirizzo BCE/2006/16, del 10 novembre 2006, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali (2), cui la decisione BCE/2006/17 fa riferimento, è stato rifuso e abrogato dall’indirizzo BCE/2010/20, dell’11 novembre 2010, relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. I termini definiti nell’articolo 1 dell’indirizzo BCE/2010/20 hanno il medesimo significato anche quando utilizzati nella presente decisione.

2. Altri termini tecnici utilizzati nella presente decisione hanno il medesimo significato che nell’allegato II dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Le regole stabilite nella presente decisione si applicano al bilancio della Banca centrale europea (BCE), comprensivo dello stato patrimoniale, delle voci iscritte nei conti «fuori bilancio» della BCE, del conto economico e delle note integrative del bilancio della BCE.

Articolo 3

Principi contabili fondamentali

I principi contabili fondamentali definiti nell’articolo 3 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano anche ai fini della presente decisione.

Articolo 4

Rilevazione di attività e passività

Una attività/passività finanziaria o di altra natura è rilevata nello stato patrimoniale della BCE solo in conformità dell’articolo 4 dell’indirizzo BCE/2010/20

Articolo 5

Criterio economico e criterio di cassa

Le norme di cui all’articolo 5 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applicano alla presente decisione.

CAPITOLO II

COMPOSIZIONE E REGOLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Articolo 6

Composizione dello stato patrimoniale

La composizione dello stato patrimoniale si basa sulla struttura stabilita nell’allegato I.

Articolo 7

Accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito, e di prezzo dell’oro

Tenuta in debita considerazione la natura delle attività della BCE, il consiglio direttivo può costituire nello stato patrimoniale della BCE un accantonamento per i rischi di cambio, di tasso di interesse, di credito e di prezzo dell’oro. Il consiglio direttivo decide sull’ammontare e sull’utilizzo dell’accantonamento in base ad una stima motivata dell’esposizione al rischio della BCE.

Articolo 8

Regole di valutazione dello stato patrimoniale

1. Se non specificato altrimenti nell’allegato I, per la valutazione degli elementi dello stato patrimoniale vengono utilizzati i tassi di cambio correnti e i prezzi di mercato.

2. La rivalutazione di posizioni in oro, di strumenti denominati in valuta estera, di titoli diversi da quelli classificati come detenuti fino a scadenza e titoli non negoziabili così come strumenti finanziari, sia in bilancio sia fuori bilancio, è effettuata a fine esercizio ai tassi e prezzi medi di mercato.

3. Per le posizioni in oro non si effettua alcuna distinzione fra le differenze da rivalutazione di prezzo e di cambio, bensì è contabilizzata un’unica differenza da rivalutazione dell’oro, basata sul prezzo in euro per unità di peso di oro, derivante dal cambio euro/dollaro statunitense alla data della rivalutazione trimestrale. La rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singola valuta per le posizioni in valuta estera, comprese le operazioni in bilancio e fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, la quota detenuta di DSP, ivi incluse le disponibilità indicate in valute estere comprese nel paniere dei DSP, sono trattate come una disponibilità unica. Per i titoli, la rivalutazione è effettuata distintamente per ogni singolo codice, vale a dire con lo stesso numero/tipo ISIN. I titoli detenuti a fini di politica monetaria o ricompresi alle voci «Altre attività finanziarie» o «Varie» sono trattati come disponibilità separate.

4. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza sono trattati come disponibilità separate, valutati al costo ammortizzato e soggetti a riduzione di valore. Il medesimo trattamento si applica ai titoli non negoziabili. I titoli classificati come detenuti fino a scadenza possono essere venduti prima della loro scadenza in ciascuna delle seguenti circostanze:

a) se la quantità venduta è considerata non significativa rispetto all’ammontare totale del portafoglio titoli detenuto fino a scadenza;
b) se i titoli sono venduti durante il mese della data di scadenza;
c) in circostanze eccezionali, quali un deterioramento significativo della credibilità dell’emittente, o in seguito ad una decisione esplicita di politica monetaria del consiglio direttivo.

Articolo 9

Operazioni temporanee

La contabilizzazione delle operazioni temporanee avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 8 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 10

Strumenti azionari negoziabili

La contabilizzazione degli strumenti azionari negoziabili avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 9 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 11

Copertura del rischio di tasso d’interesse sui titoli con derivati

La contabilizzazione della copertura del rischio di tasso d’interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 10 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 12

Strumenti sintetici

La contabilizzazione degli strumenti sintetici avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 11 dell’indirizzo BCE/2010/20.

CAPITOLO III

RILEVAZIONE DELLE RENDITE E DELLE SPESE

Articolo 13

Rilevazione delle rendite e delle spese

1. L’articolo 13, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla rilevazione delle rendite e delle spese.

2. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione, nascenti da contribuzioni effettuate ai sensi dell’articolo 48.2 dello Statuto del SEBC in relazione alle banche centrali di uno Stato membro la cui deroga è stata abrogata, sono utilizzate per compensare le minusvalenze nel caso in cui eccedano precedenti plusvalenze da rivalutazione iscritte nel corrispondente conto di rivalutazione standard, come stabilito nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/20, prima della compensazione di tali perdite ai sensi dell’articolo 33.2 dello Statuto del SEBC. Le consistenze su speciali conti di rivalutazione per l’oro, le valute estere e i titoli sono ridotte pro rata nel caso in cui si verifichi una riduzione delle consistenze delle attività pertinenti.

Articolo 14

Costo delle operazioni

L’articolo 14 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.

CAPITOLO IV

NORME CONTABILI PER GLI STRUMENTI FINANZIARI «FUORI BILANCIO»

Articolo 15

Norme generali

L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/20 si applica alla presente decisione.

Articolo 16

Operazioni in valuta a termine

La contabilizzazione delle operazioni in valuta a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 16 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 17

Swaps su valute

La contabilizzazione degli swaps su valute avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 17 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 18

Contratti futures

La contabilizzazione dei contratti futures avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 19

Swaps sui tassi di interesse

La contabilizzazione degli swaps sui tassi di interesse avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 19 dell’indirizzo BCE/2010/20. Le minusvalenze imputate al conto economico di fine esercizio sono ammortizzate negli anni successivi secondo il metodo a quote costanti. Nel caso di forward interest rate swaps l’ammortamento ha inizio dalla data di valuta della transazione.

Articolo 20

Contratti su tassi a termine

La contabilizzazione dei contratti su tassi a termine avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 20 dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 21

Operazioni in titoli a termine

La contabilizzazione delle operazioni in titoli a termine avviene secondo il metodo A stabilito all’articolo 21, paragrafo 1, dell’indirizzo BCE/2010/20.

Articolo 22

Opzioni

La contabilizzazione delle opzioni avviene secondo le modalità stabilite all’articolo 22 dell’indirizzo BCE/2010/20.

CAPITOLO V

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO ANNUALI PUBBLICATI

Articolo 23

Schemi

1. Lo schema dello stato patrimoniale annuale pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato II.

2. Lo schema del conto economico pubblicato della BCE deve conformarsi a quello riportato nell’allegato III.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Elaborazione, applicazione e interpretazione delle norme

1. Nell’interpretare le disposizioni della presente decisione si tiene conto dei lavori preparatori, dei principi contabili armonizzati dal diritto dell’Unione e dei principi contabili internazionali generalmente accettati.

2. Se un trattamento contabile specifico non è previsto nella presente decisione e non essendovi una decisione contraria del Consiglio direttivo, la BCE segue i principi di...

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