Council Directive 86/298/EEC of 26 May 1986 on rear- mounted roll-over protection structures of narrow-track wheeled agricultural and forestry tractors

Coming into Force02 June 1986
End of Effective Date31 December 2015
Celex Number31986L0298
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1986/298/oj
Published date08 July 1986
Date26 May 1986
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 186, 8 July 1986
EUR-Lex - 31986L0298 - IT 31986L0298

Direttiva 86/298/CEE del Consiglio del 26 maggio 1986 relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

Gazzetta ufficiale n. L 186 del 08/07/1986 pag. 0026 - 0063
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 15 pag. 0187
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 15 pag. 0187


DIRETTIVA DEL CONSIGLIOdel 26 maggio 1986relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di

capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta(86/298/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,vista la proposta della Commissione (1),visto il parere del Parlamento europeo (2),visto il parere del Comitato economico e sociale (3),considerando che la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (4), modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, stabilisce che le disposizioni necessarie per istituire la procedura di omologazione CEE saranno definite, per ciascuno dei vari elementi o caratteristiche del trattore, mediante direttive particolari; che le prescrizioni riguardanti i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi sono state adottate con le direttive 77/536/CEE (5) e 79/622/CEE (6), modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che dette direttive, l'una relativa alle prove dinamiche e l'altra relativa alle prove statiche (per il momento la scelta è lasciata al costruttore), si applicano ai trattori standard, ossia ai trattori aventi un'altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm ed una carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm, la cui massa sia compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate per i trattori contemplati dalla direttiva «prove dinamiche» e superiore o uguale a 800 kg per quelli contemplati dalla direttiva «prove statiche»;considerando che i trattori contemplati dalla presente direttiva hanno un'altezza minima dal suolo non superiore a 600 mm, una carreggiata minima di entrambi gli assi inferiore a 1 150 mm ed una massa superiore a 600 kg; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di questi trattori, i quali vengono impiegati per lavori specifici, possono essere oggetto di prescrizioni particolari in alternativa a quelle previste dalle direttive 77/536/CEE e 79/622/CEE;

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono rispondere questi trattori - detti a carreggiata stretta - ai sensi delle legislazioni nazionali riguardano, tra l'altro, i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e i relativi attacchi; che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le medesime prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali normative di tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di trattore, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 74/150/CEE;considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento di cui alla presente direttiva sono quelli del tipo a due montanti posteriori, a telaio o a cabina, il cui limite superiore della zona libera si trova a 900 mm sopra il punto di riferimento del sedile, zona o spazio libero sufficientemente ampio per proteggere il conducente; che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, del tipo a due montanti installati davanti al conducente, saranno regolamentati con altra direttiva particolare;considerando che, nell'ambito di una procedura armonizzata di omologazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, ogni Stato membro ha la prossibilità di constatare l'osservanza delle prescrizioni comuni di costruzione e di collaudo e di informare gli altri Stati membri della constatazione fatta mediante invio di una copia della scheda di omologazione compilata per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, e relativi attacchi; che l'apposizione di un marchio di omologazione CEE su tutti i dispositivi fabbricati in conformità del tipo omologato rende inutile il controllo tecnico di tali dispositivi negli Stati membri; che saranno stabilite in un secondo tempo le prescrizioni comuni riguardanti altri elementi e caratteristiche del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, per quanto riguarda in particolare la protezione degli occupanti;considerando che le disposizioni armonizzate hanno principalmente lo scopo di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nonché la sicurezza sul lavoro in tutta la Comunità; che a tal fine, per quanto riguarda i trattori di cui alla presente direttiva, è necessario introdurre l'obbligo di munirli di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore;considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai predetti trattori comporta un riconoscimento fra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi in base a prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall'artico-

lo 1 della direttiva 74/150/CEE, aventi le caratteristiche seguenti:altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale:

non superiore a 600 mm;carreggiata minima, fissa o regolabile di uno dei due assi: inferiore a 1 150 mm; in nessun caso il bordo esterno dei pneumatici dell'altro asse deve superare il bordo esterno dei pneumatici dell'asse la cui carreggiata minima è inferiore a 1 150 mm;massa: superiore a 600 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore, definito al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato conformemente alla presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro procede all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, nonché dei relativi attacchi, che risulti conforme alle prescrizioni di costruzione e di prova di cui agli allegati da I a IV.2. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CEE prende le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, se necessario in collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati membri. Tale controllo si effettua per sondaggio.

Articolo 3

Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CEE conforme al modello di cui all'allegato VI per ciascun tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché per i relativi attacchi al trattore, da essi emologato a norma dell'articolo 2.Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte ad impedire l'utilizzazione di marchi che possano creare confusione tra questi dispositivi, il cui tipo sia stato omologato a norma dell'articolo 2, ed altri dispositivi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgi-

mento, nonché dei relativi attacchi al trattore cui sono destinati, per motivi concernenti la loro costruzione, se questi dispositivi recano il marchio di omologazione CEE.2. Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CEE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.Tale Stato membro informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione circa le misure attuate, precisando i motivi della decisione.

Articolo 5

Entro il termine di un mese, le autorità competenti di ciascuno Stato membro inviano a quelle degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, il cui modello figura nell'allegato VII, compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento che esse omologano o rifiutano di omologare.

Articolo 6

1. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CEE constata che vari dispositivi di protezione in caso di capovolgimento del trattore e relativi attacchi, muniti dello stesso marchio di omologazione CEE, non sono conformi al tipo che detto Stato ha omologato, esso attua i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al tipo omologato. Le competenti autorità di detto Stato informano quelle degli altri Stati membri circa le misure adottate le quali possono eventualmente comportare, quando la non conformità è grave e ripetuta, anche la revoca dell'omologazione CEE. Dette autorità adottano le stesse disposizioni qualora siano informate dalle competenti autorità di un altro Stato membro dell'esistenza di tale mancanza di conformità.2. Le competenti autorità degli Stati membri si comunicano reciprocamente, entro un mese, la revoca di un'omologazione CEE nonché i motivi di tale misura.

Articolo 7

Qualsiasi decisione di rifiuto o revoca di omologazione, ovvero di divieto di commercializzazione o di utilizzazione, presa in virtù delle disposizioni adottate in applicazione della presente direttiva, va motivata in maniera precisa. Essa è notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso offerti dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e del termine entro il quale i ricorsi possono essere...

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