2009/941/EC: Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations

Coming into Force30 November 2009
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32009D0941
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2009/941/oj
Published date16 December 2009
Date30 November 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 331, 16 December 2009
L_2009331IT.01001701.xml
16.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/17

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

(2009/941/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
(2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (2), la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo») negli Stati membri vincolati da tale strumento.
(3) Il protocollo apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L’applicazione di norme uniformi per determinare la legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.
(4) L’articolo 24 del protocollo legittima le organizzazioni regionali di integrazione economica, quali la Comunità a firmare, accettare e approvare il protocollo o ad aderirvi.
(5) La Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dal protocollo. Ciò lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri che non sono vincolati dalla presente decisione né soggetti alla sua applicazione esposte nei considerando 11 e 12.
(6) La Comunità dovrebbe pertanto approvare il protocollo.
(7) Il protocollo dovrebbe applicarsi tra gli Stati membri al più tardi il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009.
(8) Considerato lo stretto legame tra il protocollo e il regolamento (CE) n. 4/2009, è opportuno che le disposizioni del protocollo si applichino nella Comunità in via provvisoria qualora il protocollo non sia entrato in vigore il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. È opportuno provvedere a una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.
(9) Le disposizioni del protocollo dovrebbero determinare la legge applicabile a un dato obbligo alimentare se la decisione al riguardo è stata riconosciuta ed ha forza esecutiva in base alle norme sull’abolizione dell’exequatur previste dal regolamento (CE) n. 4/2009. Affinché nella Comunità si applichino le stesse norme sui conflitti di legge ai crediti alimentari riguardanti un periodo precedente o un periodo successivo all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità, le disposizioni del protocollo dovrebbero applicarsi anche ai crediti relativi a un periodo precedente detto evento, nonostante l’articolo 22 del medesimo. È opportuno provvedere ad una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.
(10) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
(11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Al momento della conclusione del protocollo la Comunità effettua la seguente dichiarazione ai sensi dell’articolo 24 del medesimo:

«La Comunità europea dichiara, ai sensi dell’articolo 24 del protocollo, di essere competente per tutte le materie disciplinate dal medesimo. I suoi Stati membri sono vincolati dal protocollo in forza della sua conclusione da parte della Comunità europea.

Ai fini della presente dichiarazione, il termine “Comunità europea” non include la Danimarca, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, né il Regno Unito, in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea».

Articolo 4

1. Nella Comunità le disposizioni del protocollo si applicano in via provvisoria, fatto salvo l’articolo 5 della presente decisione, a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009, qualora il protocollo non sia ancora entrato in vigore a tale data.

2. All’atto della conclusione del protocollo, la Comunità effettua la seguente dichiarazione per tener conto dell’eventuale applicazione provvisoria di cui al paragrafo 1:

«La Comunità europea dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo in via provvisoria a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (3), qualora il protocollo non sia entrato in vigore a tale data in conformità dell’articolo 25, paragrafo 1 del medesimo.»

Articolo 5

1. Nonostante l’articolo 22 del protocollo, le disposizioni del medesimo determinano altresì la legge applicabile agli alimenti richiesti in uno Stato membro per un periodo precedente l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità nei casi in cui, a norma del regolamento (CE) n. 4/2009, i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009.

2. All’atto della conclusione del protocollo, la Comunità effettua la seguente dichiarazione:

«La Comunità europea dichiara che applicherà le disposizioni del protocollo anche agli alimenti richiesti in uno degli Stati membri per un periodo precedente l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità nei casi in cui, a norma del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (3), i procedimenti siano stati avviati, le transazioni giudiziarie approvate o concluse e gli atti pubblici redatti a decorrere dal 18 giugno 2011, data di applicazione di detto regolamento.»

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009.

Per il Consiglio

La presidente

B. ASK


(1) Parere del 24 novembre 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

(3) GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.


ALLEGATO

TRADUZIONE

PROTOCOLLO

sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari

Gli Stati firmatari del presente protocollo,

desiderosi di stabilire disposizioni comuni concernenti la legge applicabile alle obbligazioni alimentari,

nell’intento di modernizzare la Convenzione dell’Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari nei riguardi dei figli e la Convenzione dell’Aia del 2 ottobre...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT