2010/427/EU: Council Decision of 26 July 2010 establishing the organisation and functioning of the European External Action Service

Coming into Force26 July 2010
Published date03 August 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/427/oj
Celex Number32010D0427
Date26 July 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 201, 03 August 2010
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3.8.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/30

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2010

che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna

(2010/427/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 27, paragrafo 3,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

visto il parere del Parlamento europeo,

vista l’approvazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente decisione è fissare l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), un organo dell’Unione che opera in autonomia funzionale sotto l’autorità dell’alto rappresentante, istituito dall’articolo 27, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE) modificato dal trattato di Lisbona. La presente decisione e, in particolare, il riferimento al termine «alto rappresentante» saranno interpretati in conformità delle varie funzioni dell’alto rappresentante ai sensi dell’articolo 18 TUE.
(2) In conformità dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, TUE, l’Unione assicurerà la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi settori e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall’alto rappresentante, garantiranno tale coerenza e coopereranno a questo fine.
(3) Il SEAE assisterà l’alto rappresentante, che è anche vicepresidente della Commissione e presidente del Consiglio «Affari esteri», nell’esecuzione del suo mandato di guidare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione e di garantire la coerenza dell’azione esterna dell’Unione, come indicato, in particolare, agli articoli 18 e 27 TUE. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante nella sua veste di presidente del Consiglio «Affari esteri», senza pregiudizio delle funzioni ordinarie del segretariato generale del Consiglio. Il SEAE assisterà altresì l’alto rappresentante nella sua veste di vicepresidente della Commissione, con riguardo alle sue competenze nell’ambito di tale istituzione relativamente alle sue responsabilità nel settore delle relazioni esterne e relativamente al coordinamento di altri aspetti dell’azione esterna dell’Unione, senza pregiudizio delle funzioni ordinarie dei servizi della Commissione.
(4) Nel suo contributo ai programmi di cooperazione esterna dell’Unione, il SEAE dovrebbe adoperarsi per assicurare che i programmi soddisfino gli obiettivi dell’azione esterna stabiliti dall’articolo 21 TUE, in particolare al paragrafo 2, lettera d), e che essi rispettino gli obiettivi della politica di sviluppo dell’Unione a norma dell’articolo 208 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). In tale contesto, il SEAE dovrebbe altresì promuovere il conseguimento degli obiettivi del consenso europeo in materia di sviluppo (1) e del consenso europeo sull’aiuto umanitario (2).
(5) Dal trattato di Lisbona emerge la necessità che, ai fini dell’attuazione delle disposizioni in esso previste, il SEAE divenga operativo il più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore di tale trattato.
(6) Il Parlamento europeo svolgerà pienamente il suo ruolo nell’azione esterna dell’Unione, comprese le sue funzioni di controllo politico previste dall’articolo 14, paragrafo 1, TUE, così come nelle materie legislative e di bilancio stabilite dai trattati. Inoltre, conformemente all’articolo 36 TUE, l’alto rappresentante consulterà regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC e provvederà affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. Il SEAE assisterà l’alto rappresentante a tal riguardo. Dovrebbero essere definite modalità specifiche per quanto riguarda l’accesso dei membri del Parlamento europeo a documenti e informazioni classificati nel settore della PESC. In attesa dell’adozione di dette modalità si applicheranno le disposizioni vigenti in base all’accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all’accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (3).
(7) L’alto rappresentante, o un suo rappresentante, dovrebbe esercitare le competenze previste nel rispettivo atto costitutivo dell’Agenzia europea per la difesa (4), del centro satellitare dell’Unione europea (5), dell’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza (6) e dell’Accademia europea per la sicurezza e la difesa (7). Il SEAE dovrebbe prestare a tali entità l’assistenza fornita attualmente dal segretariato generale del Consiglio.
(8) È opportuno adottare disposizioni sul personale del SEAE e sulla relativa assunzione, ove tali disposizioni siano necessarie per fissare l’organizzazione e il funzionamento del SEAE. Parallelamente, è opportuno apportare le necessarie modifiche, in conformità dell’articolo 336 TFUE, allo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») e al regime applicabile agli altri agenti (8) («RAA»), fatto salvo l’articolo 298 TFUE. Per le questioni relative al suo personale il SEAE dovrebbe essere assimilato ad un’istituzione ai sensi dello statuto e del RAA. L’alto rappresentante sarà l’autorità investita del potere di nomina nei confronti sia dei funzionari soggetti allo statuto sia degli agenti soggetti al RAA. Il numero dei funzionari e degli agenti del SEAE sarà determinato ogni anno nel quadro della procedura di bilancio e si rispecchierà nella tabella dell’organico.
(9) Il personale del SEAE dovrebbe esercitare le proprie funzioni e conformare la propria condotta tenendo presente unicamente l’interesse dell’Unione.
(10) Le assunzioni dovrebbero basarsi sul merito assicurando nel contempo un adeguato equilibrio geografico e di genere. Il personale del SEAE dovrebbe includere una presenza significativa di cittadini di tutti gli Stati membri. Il riesame previsto nel 2013 dovrebbe riguardare anche questo aspetto ed essere corredato, se del caso, di proposte di misure complementari specifiche volte a correggere eventuali squilibri.
(11) In conformità dell’articolo 27, paragrafo 3, TUE, il SEAE sarà composto da funzionari del segretariato generale del Consiglio e della Commissione, nonché da personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. A tal fine, i servizi e le funzioni pertinenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione saranno trasferiti al SEAE unitamente ai funzionari e agli agenti temporanei che occupano un posto nell’ambito di tali servizi o funzioni. Prima del 1o luglio 2013 il SEAE assumerà esclusivamente funzionari provenienti dal segretariato generale del Consiglio e dalla Commissione, nonché personale proveniente dai servizi diplomatici degli Stati membri. Successivamente a tale data, tutti i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea dovrebbero potersi candidare ai posti vacanti nel SEAE.
(12) In casi specifici il SEAE può avvalersi di esperti nazionali distaccati (END) specializzati, che faranno capo all’alto rappresentante. Gli END in forza al SEAE non saranno compresi nel terzo dell’organico del SEAE di livello «amministratore» («AD») che il personale proveniente dagli Stati membri dovrebbe rappresentare una volta che il SEAE avrà raggiunto la piena capacità. Il loro trasferimento nella fase dell’istituzione del SEAE non sarà automatico e sarà effettuato con il consenso delle autorità dello Stato membro di origine. Alla data di scadenza del contratto di un END trasferito al SEAE ai sensi dell’articolo 7, la pertinente funzione sarà convertita in un posto di agente temporaneo qualora la funzione esercitata dall’END corrisponda ad una funzione abitualmente svolta da personale di livello AD, a condizione che il posto necessario sia disponibile nella tabella dell’organico.
(13) La Commissione e il SEAE concorderanno le modalità di comunicazione delle istruzioni della Commissione alle delegazioni. Queste dovrebbero prevedere in particolare che, quando la Commissione impartirà istruzioni alle delegazioni, essa ne trasmetterà nel contempo una copia al capodelegazione ed all’amministrazione centrale del SEAE.
(14) È opportuno modificare il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (9) (il «regolamento finanziario»), al fine di includere il SEAE nel relativo articolo 1, dedicandogli una sezione specifica nel bilancio dell’Unione. In conformità delle normative applicabili, e come avviene per altre istituzioni, una parte della relazione annuale della Corte dei conti sarà dedicata anche al SEAE, che risponderà a tale relazione. Al SEAE si applicheranno le procedure per dare atto dell’esecuzione del bilancio previste nell’articolo 319 TFUE e negli articoli da 145 a 147 del regolamento finanziario. L’alto rappresentante fornirà al Parlamento europeo tutta l’assistenza necessaria ai fini dell’esercizio del diritto del Parlamento europeo quale autorità di discarico. L’esecuzione del bilancio di funzionamento sarà responsabilità della Commissione, in conformità dell’articolo 317 TFUE. Le decisioni che hanno ripercussioni finanziarie rispetteranno, in particolare, le responsabilità stabilite dal titolo IV del regolamento finanziario, in particolare dagli articoli da 64 a 68 riguardanti la responsabilità degli agenti finanziari e dall’articolo 75 riguardante le operazioni di spesa.
(15) L’istituzione del SEAE dovrebbe essere improntata al principio dell’efficacia in termini di costi e mirare alla neutralità di bilancio. A tal
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