68/416/EEC: Council Decision of 20 December 1968 on the conclusion and implementation of individual agreements between Governments relating to the obligation of Member States to maintain minimum stocks of crude oil and/or petroleum products

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date30 December 2012
Published date23 December 1968
Celex Number31968D0416
Date20 December 1968
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/1968/416/oj
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 308, 23 décembre 1968
EUR-Lex - 31968D0416 - IT 31968D0416

68/416/CEE: Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Gazzetta ufficiale n. L 308 del 23/12/1968 pag. 0019 - 0019
edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0580
edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0031
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(II) pag. 0591
edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0037
edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0128
edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0128


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1968 concernente la conclusione e l'applicazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (68/416/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva del 20 dicembre 1968 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della Comunità economica europea di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1);

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, della suddetta direttiva, prevede la possibilità di costituire, nell'ambito di accordi intergovernativi particolari, scorte sul territorio di uno Stato membro per conto di imprese con sede in un altro Stato membro;

considerando che sembra opportuno prevedere determinate modalità per il caso in cui tali accordi non intervengano entro un termine ragionevole ovvero non vengano rispettati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Qualora un accordo intergovernativo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1968 non sia intervenuto fra i governi interessati entro un termine di otto mesi a decorrere dalla notifica della suddetta direttiva, ovvero qualora tale accordo non sia rispettato, i governi interessati ne informano la Commissione.

La Commissione può proporre ai governi interessati misure adeguate al fine di...

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