Council Directive 1999/30/EC of 22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient air

Coming into Force19 July 1999
End of Effective Date10 June 2010
Celex Number31999L0030
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/30/oj
Published date29 June 1999
Date22 April 1999
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 163, 29 June 1999
EUR-Lex - 31999L0030 - IT

Direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 29/06/1999 pag. 0041 - 0060


DIRETTIVA 1999/30/CE DEL CONSIGLIO

del 22 aprile 1999

concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3),

(1) considerando che, sulla base dei principi contenuti nell'articolo 130 R del trattato, il programma politico e d'azione della Comunità europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile (Quinto programma di azione in materia ambientale)(4) prevede in particolare modifiche alla legislazione vigente sugli inquinanti atmosferici; che tale programma raccomanda la fissazione di obiettivi a lungo termine per la qualità dell'aria;

(2) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che la lettera o) dell'articolo 3 del trattato prevede che l'azione della Comunità comporti un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;

(3) considerando che, in base al paragrafo 5 dell'articolo 4 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria(5) il Consiglio deve adottare la normativa di cui al paragrafo 1 nonché le disposizioni previste nei paragrafi 3 e 4 del suddetto articolo;

(4) considerando che i valori limite fissati dalla presente direttiva sono requisiti minimi; che, a norma dell'articolo 130 T del trattato, gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore; che valori limite più rigorosi possono essere introdotti, in particolare per tutelare la salute di gruppi particolarmente vulnerabili, come i bambini e i degenti in ospedale; che gli Stati membri possono prevedere che i valori limite sono raggiunti prima della data stabilita nella presente direttiva;

(5) considerando che è opportuno proteggere gli ecosistemi dagli effetti negativi del biossido di zolfo; che è opportuno proteggere la vegetazione dagli effetti negativi degli ossidi di azoto;

(6) considerando che diversi tipi di particelle possono avere effetti nocivi differenti sulla salute umana; che è stato dimostrato che i rischi per la salute umana associati all'esposizione di particelle originate dall'attività umana sono superiori a quelli associati all'esposizione alle particelle presenti naturalmente nell'aria;

(7) considerando che la direttiva 96/62/CE prevede l'elaborazione di piani di azione per le zone dove le concentrazioni di inquinanti nell'aria superano i valori limite più i margini temporanei di tolleranza applicabili per garantire l'osservanza dei valori limite entro la(e) data(e) specificata(e); che questi piani di azione ed altre strategie di riduzione dovrebbero mirare, nel caso delle particelle, a ridurre le concentrazioni di particelle fini, come parte della riduzione totale delle concentrazioni di particelle;

(8) considerando che la direttiva 96/62/CE stabilisce che i valori limite numerici e le soglie di allarme devono basarsi sui risultati dei lavori svolti da gruppi scientifici internazionali del settore; che la Commissione deve tener conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori epidemiologico ed ambientale e dei progressi più recenti nei metodi di misurazione per riesaminare gli elementi su cui si basano i valori limite e le soglie di allarme;

(9) considerando che, per agevolare la revisione della direttiva, nel 2003 la Commissione e gli Stati membri dovrebbero valutare l'opportunità di incoraggiare la ricerca sugli effetti delle sostanze inquinanti contemplate dalla direttiva stessa, vale a dire il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo;

(10) considerando che precise tecniche di misurazione standardizzate e criteri comuni per l'ubicazione delle stazioni di misurazione costituiscono un elemento importante per valutare la qualità dell'aria ambiente al fine di ottenere informazioni comparabili a livello della Comunità;

(11) considerando che, le modifiche necessarie a norma del paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva 96/62/CE, per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico possono riguardare esclusivamente i criteri e le tecniche di valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo e/o le modalità dettagliate di trasmissione delle informazioni alla Commissione; che esse non possono comportare la modifica diretta o indiretta dei valori limite o delle soglie di allarme;

(12) considerando che informazioni aggiornate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente dovrebbero essere prontamente messe a disposizione del pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La direttiva ha le seguenti finalità:

- stabilire valori limite e, ove opportuno, soglie di allarme per le concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente in generale;

- valutare le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo in base a metodi e criteri comuni;

- ottenere informazioni adeguate sulle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, particelle e piombo nell'aria ambiente e garantire che siano rese pubbliche;

- mantenere la qualità dell'aria dove essa è buona e migliorarla negli altri casi relativamente al biossido di zolfo, al biossido di azoto, agli ossidi di azoto, alle particelle e al piombo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) "aria ambiente": l'aria esterna presente nella troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro;

2) "inquinante": qualsiasi sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente che può avere effetti nocivi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo complesso;

3) "livello": concentrazione nell'aria ambiente o deposito di un inquinante su una superficie in un dato periodo di tempo;

4) "valutazione": qualsiasi metodo impiegato per misurare, calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante nell'aria ambiente;

5) "valore limite": livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull'ambiente nel suo complesso, che dovrà essere raggiunto entro un dato termine e non dovrà essere in seguito superato;

6) "soglia di allarme": livello oltre il quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale gli Stati membri devono immediatamente intervenire a norma della direttiva 96/62/CE;

7) "margine di superamento": la percentuale del valore limite nella cui misura tale valore può essere superato alle condizioni stabilite dalla direttiva 96/62/CE;

8) "zona": parte del territorio degli Stati membri da essi delimitata;

9) "agglomerato": zona con una concentrazione di popolazione superiore a 250000 abitanti o, allorché la concentrazione di popolazione è pari o inferiore a 250000 abitanti, una densità di popolazione per km2 tale da rendere necessarie per gli Stati membri la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente;

10) "biossido di azoto": la somma di monossido e biossido di azoto aggiunta nella misura di parti per miliardo ed espressa come biossido di azoto in microgrammi per metro cubo;

11) particelle "PM10" le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 10 μm;

12) particelle "PM2,5": le particelle che penetrano attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un'efficienza di interruzione del 50 % per un diametro aerodinamico di 2,5 μm;

13) "soglia di valutazione superiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente, a norma del paragrafo 3 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;

14) "soglia di valutazione inferiore": un livello specificato nell'allegato V, al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di valutare la qualità dell'aria, a norma del paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva 96/62/CE;

15) "evento naturale": eruzioni vulcaniche, attività sismiche, attività geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento o trasporto o risospensione atmosferici di particelle naturali dalle regioni secche;

16) "misurazione fissa": una misurazione effettuata a norma del paragrafo 5 dell'articolo 6 della direttiva 92/62/CE.

Articolo 3

Biossido di zolfo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le concentrazioni di biossido di zolfo nell'aria ambiente, valutate a norma dell'articolo 7, non superino i valori limite indicati nella sezione I dell'allegato I, a decorrere dalle date ivi indicate.

I margini di tolleranza indicati nella sezione I dell'allegato I si applicano a norma dell'articolo 8 della direttiva 96/62/CE.

2. La soglia di allarme per le concentrazioni di biossido di...

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