Commission Regulation (EC) No 1974/2005 of 2 December 2005 amending Annexes X and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards national reference laboratories and specified risk material (Text with EEA relevance)

Coming into Force01 January 2006,24 December 2005
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32005R1974
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2005/1974/oj
Published date03 December 2005
Date02 December 2005
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 317, 03 December 2005
L_2005317IT.01000401.xml
3.12.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 317/4

REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2005 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2005

che modifica gli allegati X e XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda laboratori nazionali di riferimento e materiale a rischio specifico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di laboratori nazionali di riferimento designati per le encefalopatie spongiformi ereditarie (TSE).
(2) Alcuni Stati membri hanno comunicato alla Commissione cambiamenti di nome o di indirizzo dei propri laboratori nazionali di riferimento, il cui elenco va perciò aggiornato.
(3) Il regolamento (CE) n. 999/2001 dichiara certi tessuti bovini materiali a rischio specifico e fissa le regole per la loro rimozione.
(4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l’esportazione di materiale a rischio specifico che può essere autorizzata solo per la sua distruzione definitiva. Le misure transitorie di cui all’allegato XI del regolamento prevedono che carcasse, semicarcasse o quarti non contenenti altro materiale a rischio specifico oltre la colonna vertebrale, possano essere spediti a un altro Stato membro in cui la colonna vertebrale sarà rimossa ai sensi delle norme comunitarie. Tale rimozione non è certa nel caso di esportazioni verso paesi terzi. Per ragioni di sicurezza dei prodotti alimentari, tale eccezione non va permessa per le esportazioni di materiale a rischio specifico verso paesi terzi.
(5) Nel parere del 9 dicembre 1997, il comitato scientifico direttivo (CSD) ha proposto un elenco di materiali a rischio specifico (MSR) nei bovini da escludere dal consumo umano e animale in base all’infettività relativa del tessuto. Il CSD ha aggiornato e rivisto tale parere nel febbraio 1998 con uno sul rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE), nel dicembre 1999 con uno sui rischi dell’esposizione umana alla BSE attraverso gli alimenti, nell’aprile 2000 con uno sull’esposizione orale delle persone all’agente della BSE e nel gennaio 2002 con uno sulla distribuzione dell’infettività della TSE nei tessuti dei ruminanti.
(6) Il CSD ritiene estremamente improbabile che il sistema nervoso centrale si potesse infettare in modo avvertibile a un’età inferiore a 30 mesi anche in bestiame esposto all’infezione molto giovane. Ma l’individuazione eccezionale di giovani animali con i sintomi clinici della BSE ha suggerito approcci prudenti e il CSD ha raccomandato perciò la rimozione di vari MSR dal bestiame di 12 mesi d’età o più. Tale raccomandazione ha portato alla decisione amministrativa di fissare a 12 mesi il limite d’età per rimuovere taluni MSR nei bovini.
(7) Si registrano tendenze favorevoli nell’epidemia di BSE e negli ultimi anni un chiaro miglioramento della situazione grazie a provvedimenti di riduzione dei rischi, come il divieto totale di alimentazione con MSR e la loro rimozione e distruzione. Le relazioni ispettive sottolineano che l’attuazione delle misure contro la BSE negli Stati membri è migliorata. Dato l’andamento favorevole dei dati epidemici e la disponibilità di nuovi dati da studi sulla patogenesi della BSE, nell’ottobre 2004 la Commissione europea ha rinnovato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare il mandato per valutare il limite d’età per rimuovere i MSR nei bovini.
(8) Tra il 2001 e il 2004, l’età media dei casi positivi di BSE nell’UE è aumentata da 86 a 108 mesi. Si registrano solo 4 casi di BSE sotto i 35 mesi di età su 6 520 casi di BSE su un totale di 41 milioni di animali analizzati dal 2001.
(9) Nel parere del 28 aprile 2005, l’AESA conclude che in base alle attuali conoscenze scientifiche l’infettività rilevabile appare a 3/4 circa del periodo d’incubazione.
(10) Esiste pertanto una base scientifica per rivedere il limite d’età della rimozione di taluni MSR nei bovini, soprattutto della colonna vertebrale. Dato lo sviluppo dell’infettività nel sistema nervoso centrale durante l’incubazione, la struttura della popolazione in relazione all’età dei casi positivi di BSE e la diminuzione dell’esposizione del bestiame nato dopo il 1o gennaio 2001, il limite d’età per rimuovere la colonna vertebrale e i gangli spinali dei bovini come materiale a rischio specifico può essere aumentata a 24 mesi. Questo limite d’età può essere rivisto alla luce della valutazione dell’epidemia di BSE.
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