Regulation (EEC) No 845/72 of the Council of 24 April 1972 laying down special measures to encourage silkworm rearing

Coming into Force30 April 1972
End of Effective Date05 November 2006
Celex Number31972R0845
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/1972/845/oj
Published date27 April 1972
Date24 April 1972
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 100, 27 avril 1972
EUR-Lex - 31972R0845 - IT

Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

Gazzetta ufficiale n. L 100 del 27/04/1972 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 4 pag. 0103
edizione speciale danese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0333
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 4 pag. 0103
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1972(II) pag. 0347
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 7 pag. 0193
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 5 pag. 0197
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 5 pag. 0197


REGOLAMENTO (CEE) N. 845/72 DEL CONSIGLIO del 24 aprile 1972 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato (1), precisa le misure che disciplinano gli scambi di bachi da seta e di uova di bachi da seta, senza peraltro prevedere misure di sostegno all'interno della Comunità; che la bachicoltura assume importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità; che tale attività costituisce una fonte di reddito complementare per gli agricoltori di tali regioni; che è pertanto opportuno adottare misure che contribuiscano a garantire un equo reddito ai sericoltori;

considerando che a tal fine è necessario adottare misure che facilitino l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato ed accordare un aiuto alla bachicoltura in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto per i bachi da seta; che, tenuto conto delle caratteristiche della bachicoltura, occorre prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per telaino utilizzato;

considerando che occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, in conformità delle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

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