2010/232/CFSP: Council Decision 2010/232/CFSP of 26 April 2010 renewing restrictive measures against Burma/Myanmar

Coming into Force26 April 2010,30 April 2011
End of Effective Date22 April 2013
Celex Number32010D0232
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2010/232/oj
Published date27 April 2010
Date26 April 2010
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 105, 27 April 2010
L_2010105IT.01002201.xml
27.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 105/22

DECISIONE 2010/232/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2010

che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 aprile 2006 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar (1). Tali misure hanno sostituito le misure precedenti, le prime delle quali sono state adottate nel 1996 con la posizione comune 96/635/PESC (2).
(2) La posizione comune 2009/351/PESC del Consiglio (3), adottata il 27 aprile 2009, ha prorogato fino al 30 aprile 2010 la posizione comune 2006/318/PESC.
(3) Alla luce della situazione in Birmania/Myanmar e tenuto conto in particolare che la situazione dei diritti umani non è migliorata e che non sono stati registrati progressi sostanziali verso un processo di democratizzazione inclusivo, nonostante la promulgazione di una nuova legge elettorale e l'annuncio del governo della Birmania/Myanmar che si terranno elezioni pluripartitiche nel 2010, le misure restrittive previste dalla posizione comune 2006/318/PESC dovrebbero essere prorogate per un ulteriore periodo di dodici mesi.
(4) Gli elenchi delle persone e delle imprese soggette alle misure restrittive dovrebbero essere modificati per tener conto dei cambiamenti nel governo, nelle forze di sicurezza, nel Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo e nell'amministrazione in Birmania/Myanmar così come nelle situazioni personali dei singoli interessati, e per aggiornare l'elenco delle imprese possedute o controllate dal regime in Birmania/Myanmar o da persone ad esso associate.
(5) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione alla Birmania/Myanmar di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di detto territorio.

2. Sono vietati:

a) la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Birmania/Myanmar o destinati ad essere utilizzati in detto paese;
c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) o b).

Articolo 2

1. L'articolo 1 non si applica:

a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;
b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato ad essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
c) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tale materiale o a tali programmi e operazioni;
d) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tale materiale o a tali programmi e operazioni,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

2. L'articolo 1 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Birmania/Myanmar da personale dell'ONU, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 3

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle seguenti industrie, siano esse originarie o meno di detto territorio:

a) industria forestale e trasformazione del legname;
b) estrazione di oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco;
c) estrazione e trasformazione di pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.

2. Sono vietati:

a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate alle attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie destinate alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui al paragrafo 1, o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare dalla Birmania/Myanmar nell'Unione i seguenti prodotti:

a) legname rotondo, legname e prodotti del legno;
b) oro, stagno, ferro, rame, tungsteno, argento, carbone, piombo, manganese, nickel e zinco;
c) pietre preziose e semipreziose, compresi diamanti, rubini, zaffiri, giada e smeraldi.

Articolo 5

Sono vietate le seguenti attività:

a) la concessione di prestiti o crediti finanziari alle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1;
b) l’acquisizione o l’aumento di una partecipazione nelle imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, compresa l’acquisizione integrale di tali imprese e l’acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo;
c) la creazione di imprese in partecipazione con le imprese stabilite in Birmania/Myanmar, elencate nell’allegato I, operanti nelle industrie di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e con società controllate o affiliate da esse controllate.

Articolo 6

1. I divieti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti relativi a merci che si trovavano in corso di spedizione anteriormente al 19 novembre 2007.

2. I divieti di cui all’articolo 3 si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti conclusi prima del 19 novembre 2007 riguardanti investimenti effettuati in Birmania/Myanmar prima della stessa data da imprese stabilite negli Stati membri.

3. I divieti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), rispettivamente:

i) si applicano senza pregiudizio dell’esecuzione di obblighi derivanti da contratti o accordi conclusi prima della data di inserimento nell’elenco dell’impresa in questione, quale figura nell’allegato I;
ii) non impediscono l’aumento di una partecipazione nelle imprese elencate nell’allegato I, se tale aumento è previsto in un accordo concluso con l’impresa in questione prima della data di inserimento nell’elenco quale figura nell’allegato I.

Articolo 7

È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’elusione delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

Articolo 8

Gli aiuti non umanitari o i programmi di sviluppo sono sospesi. Si fanno eccezioni per progetti e programmi a sostegno:

a) dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo, della prevenzione dei conflitti e dello sviluppo della capacità della società civile;
b) della salute e dell'istruzione, della riduzione della povertà e, in particolare, della fornitura del fabbisogno di base e dei mezzi di sussistenza per le popolazioni più povere e vulnerabili;
c) della tutela dell'ambiente e, in particolare, dei programmi che affrontano il problema del disboscamento eccessivo e non sostenibile che provoca la deforestazione.

I progetti e i programmi dovrebbero essere attuati...

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