Council Directive 89/107/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the Member States concerning food additives authorized for use in foodstuffs intended for human consumption

Coming into Force28 December 1988
End of Effective Date20 January 2010
Celex Number31989L0107
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1989/107/oj
Published date11 February 1989
Date21 December 1988
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 40, 11 February 1989
EUR-Lex - 31989L0107 - IT

Direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 11/02/1989 pag. 0027 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 17 pag. 0200
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 17 pag. 0200


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (89/107/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che le differenze tra le legislazioni nazionali concernenti gli additivi alimentari e le relative condizioni di impiego ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza ineguali incidendo pertanto direttamente sulla instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è pertanto necessario procedere ad un ravvicinamento di tali legislazioni;

considerando che tali esigenze dovrebbero essere incluse in una direttiva globale stabilita, se necessario, in fasi successive;

considerando che la stesura degli elenchi delle categorie di additivi alimentari da includere nella presente direttiva è materia di decisione del Consiglio secondo la procedura prevista all'articolo 100 A del trattato;

considerando che l'impiego di additivi alimentari appartenenti a tali categorie dovrebbe essere autorizzato soltanto sulla base di riconosciuti criteri scientifici e tecnologici fissati dal Consiglio;

considerando che per la redazione degli elenchi delle categorie di additivi alimentari e delle relative condizioni di impiego occorre consultare il comitato scientifico per l'alimentazione umana, istituito con la decisione 74/234/CEE della Commissione (3), prima di adottare disposizioni che possano avere ripercussioni sulla sanità pubblica;

considerando che gli elenchi di additivi autorizzati devono poter essere adattati all'evoluzione scientifica; che in questo caso puó essere opportuno disporre anche, oltre alle norme di procedura previste dal trattato, un sistema che consenta agli Stati membri di contribuire, mediante l'adozione di misure nazionali temporanee, alla ricerca di una soluzione comunitaria;

considerando che la determinazione dei criteri di purezza per tali additivi alimentari e l'elaborazione di metodi di analisi e di prelievo di campioni sono argomenti tecnici di competenza della Commissione;

considerando che le disposizioni comunitarie esistenti in materia di coloranti, conservanti, antiossidanti e emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e agenti gelificanti richiedono modifiche in funzione della presente direttiva;

considerando che, in tutti i casi in cui il Consiglio deleghi alla Commissione la competenza relativa all'esecuzione delle norme elaborate in materia di prodotti alimentari, è necessario prendere disposizioni per una procedura che istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con la decisione 69/414/CEE della Commissione (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli additivi alimentari le cui categorie sono indicate nell'allegato I, utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti in fase di produzione o preparazione di prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata, in appresso denominati «additivi alimentari».

2. Ai fini della presente direttiva, per «additivo alimentare» si intende qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta internazionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente.

3. La presente direttiva non si applica:

a) agli ausiliari di fabbricazione (5)

b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali conformemente alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria;

c) agli aromi da impiegare nei prodotti alimentari compresi nel campo d'applicazione della direttiva 88/388/CEE (6):

d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive (ad esempio minerali, oligoelementi o vitamine).

Articolo 2

1. Per quanto concerne le categorie di additivi alimentari di cui all'allegato I e di cui sono stati redatti gli elenchi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, soltanto quegli additivi alimentari che figurano in tali elenchi possono essere utilizzati per la manifattura e la preparazione dei prodotti alimentari e solo alle condizioni di impiego specificate nell'allegato stesso.

2. L'inserimento degli additivi alimentari in una delle categorie dell'allegato I avverrà conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall'additivo in questione. La classificazione dell'additivo in una particolare...

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