Council Directive 93/53/EEC of 24 June 1993 introducing minimum Community measures for the control of certain fish diseases

Coming into Force01 January 1001
End of Effective Date31 July 2008
Published date19 July 1993
Celex Number31993L0053
Date24 June 1993
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1993/53/oj
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 175, 19 July 1993
EUR-Lex - 31993L0053 - IT 31993L0053

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 19/07/1993 pag. 0023 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0140
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0140


DIRETTIVA 93/53/CEE DEL CONSIGLIO del 24 giugno 1993 recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i pesci sono elencati nell'allegato II del trattato; che la commercializzazione dei pesci rappresenta un'importante fonte di reddito per il settore dell'acquacoltura;

considerando che è necessario definire, a livello comunitario, le misure di lotta da adottare qualora insorgessero malattie, per garantire uno sviluppo razionale del settore dell'acquacoltura e per contribuire alla protezione della salute degli animali nella Comunità;

considerando che, per quanto riguarda le malattie da prendere in considerazione, è opportuno riferirsi agli elenchi riportati nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (4);

considerando che un focolaio delle malattie suddette può assumere rapidamente le proporzioni di un'epizoozia, con un tasso di mortalità e inconvenienti tali da compromettere seriamente la redditività dell'acquacoltura;

considerando che le misure di lotta devono essere adottate non appena si sospetti la presenza di una delle malattie suddette, per poter intervenire immediatamente ed in modo efficace non appena confermata la presenza del focolaio;

considerando che l'obiettivo delle misure da adottare è di prevenire la diffusione della malattia e, in special modo, di istituire un controllo accurato dei trasporti di pesci e di prodotti che possono favorire la propagazione dell'infezione;

considerando che la prevenzione delle malattie suddette nella Comunità deve di norma basarsi su una politica di non vaccinazione;

considerando che un'indagine epizooziologica approfondita è di fondamentale importanza per evitare la propagazione delle malattie suddette; che gli Stati membri devono istituire unità speciali a tal fine;

considerando che, per garantire un sistema efficace di controllo, occorre armonizzare la diagnosi delle malattie suddette, la quale deve essere effettuata a cura di laboratori responsabili le cui attività possono essere coordinate da un laboratorio di riferimento designato dalla Comunità;

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, conviene istituire una procedura comunitaria di ispezione;

considerando che misure comuni di lotta contro le malattie suddette possono consentire almeno di mantenere un livello uniforme di salute degli animali;

considerando che le disposizioni della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (5), e segnatamente l'articolo 5, si applicano quando si manifesta una delle malattie di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE;

considerando che occorre affidare alla Commissione il compito di adottare le necessarie misure di applicazione; che a tal fine è necessario prevedere una procedura che instauri una stretta ed efficace cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri inseno al comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva definisce le misure comunitarie minime di lotta contro le malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano, ove occorra, le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE.

Si intendono inoltre per:

1) malattie dell'elenco I: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco I della direttiva 91/67/CEE;

2) malattie dell'elenco II: malattie dei pesci di cui all'allegato A, elenco II della direttiva 91/67/CEE;

3) pesci sospetti di infezione: i pesci che presentano sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni dubbie agli esami effettuati in laboratorio tali da far sorgere il legittimo sospetto della presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II;

4) pesci infetti: i pesci nei quali la presenza di una malattia dell'elenco I o dell'elenco II è stata ufficialmente confermata in seguito ad un esame di laboratorio o, nel caso dell'anemia infettiva del salmone, in seguito ad un esame clinico e ad un esame post mortem;

5) aziende di cui si sospetta l'infezione: aziende in cui si trovano pesci sospetti di infezione;

6) aziende infette; aziende in cui sono presenti pesci infetti, nonché aziende svuotate e non ancora disinfettate.

Articolo 3

Gli Stati membri vigilano affinché tutte le aziende in cui sono allevati o sono presenti pesci sensibili alle malattie di cui all'elenco I o all'elenco II:

1) siano oggetto di registrazione da parte del servizio ufficiale; tale registrazione sarà costantemente aggiornata;

2) tengano un registro:

a) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti che entrano nell'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro consegna, numero o peso, dimensioni, provenienza e fornitori;

b) dei pesci vivi, delle uova e dei gameti in uscita dall'azienda, con indicazione di tutte le informazioni relative alla loro spedizione, numero o peso, dimensioni e destinazione;

c) della mortalità constatata.

Il registro, che può essere in ogni momento esaminato dal servizio ufficiale, a sua richiesta, dovrà essere regolarmente aggiornato e conservato per quattro anni.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto della presenza di una delle malattie di cui agli elenchi I o II sia obbligatoriamente notificato al servizio ufficiale il più rapidamente possibile.

CAPITOLO II Misure di lotta contro le malattie dell'elenco I

Articolo 5

1. Qualora in un'azienda siano presenti pesci sospetti di infezione causata da una delle malattie di cui all'elenco I, gli Stati membri provvedono affinché il servizio ufficiale ponga immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia, segnatamente l'esame clinico; in particolare esso preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio.

2. Non appena è notificato il sospetto della presenza della malattia il servizio ufficiale pone l'azienda sotto controllo ufficiale e dispone in particolare:

a) che venga eseguito un censimento ufficiale di tutte le specie e le categorie di pesci registrando per ciascuna di esse il numero di pesci già morti, infetti o sospetti di essere infettati o contaminati; i dati del censimento devono essere costantemente aggiornati dal proprietario o dall'allevatore per documentare l'aumento della popolazione di pesci o i nuovi casi di mortalità constatati durante il periodo in cui si sospetta l'infezione; i dati del censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione;

b) che siano impossibili le entrate e le uscite dall'azienda di pesci, vivi o morti, di uova o di gameti senza l'autorizzazione del servizio ufficiale;

c) che siano eliminati sotto il controllo del servizio ufficiale i pesci morti o le loro frattaglie;

d) che l'entrata o l'uscita di mangimi, utensili, oggetti o altre sostanze, quali i rifiuti, che potrebbero trasmettere la malattia siano subordinate, se del caso, all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la propagazione dell'agente patogeno;

e) che l'entrata o l'uscita delle persone dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale;

f) che l'entrata o l'uscita di veicoli dall'azienda siano subordinate all'autorizzazione del servizio ufficiale che stabilisce le condizioni da rispettare per prevenire la...

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